Art. 28.
         (Modifiche agli articoli 10, 167 e 176 del decreto
                 legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1.  All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b)  il  trasporto,  che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli
articoli  61  e  62,  di  blocchi  di  pietra  naturale,  di elementi
prefabbricati  compositi ed apparecchiature industriali complesse per
l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito
con  veicoli eccezionali, puo' essere effettuato integrando il carico
con  gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero
non  superiore  a  sei  unita',  fino  al  completamento  della massa
eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di
veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma
nel  rispetto dell'articolo 61, il carico puo' essere completato, con
generi  della  stessa  natura  merceologica,  per  occupare  l'intera
superficie  utile  del piano di carico del veicolo o del complesso di
veicoli,  nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale
a  disposizione,  fatta  eccezione  per  gli  elementi  prefabbricati
compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per
i quali ricorre sempre il limite delle sei unita'. In entrambi i casi
la  predetta  massa  complessiva  non  potra'  essere  superiore a 38
tonnellate  se  autoveicoli  isolati  a  tre assi, a 48 tonnellate se
autoveicoli  isolati  a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di
veicoli  a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto
assi.  I  richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo
caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile";
b) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
"2-bis.   Ove   i  veicoli  di  cui  al  comma  2,  lettera  b),  per
l'effettuazione  delle  attivita'  ivi  previste,  compiano  percorsi
ripetitivi  con sagome di carico sempre simili, l'autorizzazione alla
circolazione  e'  concessa dall'ente proprietario previo pagamento di
un  indennizzo  forfettario  pari  a  1,5,  2  e  3 volte gli importi
rispettivamente dovuti per i medesimi veicoli isolati a tre e quattro
assi   e  le  combinazioni  a  sei  o  piu'  assi,  da  corrispondere
contestualmente  alla  tassa  di  possesso  e  per  la stessa durata.
L'autorizzazione per la percorrenza di strade di tipo "A" e' comunque
subordinata  al  pagamento  delle  tariffe  prescritte dalle societa'
autostradali.  I  proventi  dei  citati  indennizzi affluiscono in un
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio
dello  Stato  e  sono assegnati agli enti proprietari delle strade in
analogia   a   quanto   previsto   dall'articolo  34  per  i  veicoli
classificati  mezzi  d'opera. Ai veicoli ed ai trasporti di cui sopra
sono altresi' applicabili le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo
34,  aumentate  di  due  volte,  e  ai  commi  21  e  22 del presente
articolo";
c) al comma 3, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
"g-bis) che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno;
g-ter)  isolati  o  complessi  di  veicoli,  adibiti  al trasporto di
macchine operatrici e di macchine agricole";
d) al comma 6:
1)  al primo periodo, dopo le parole: " per la rimanente rete viaria"
sono  aggiunte  le  seguenti:  ",  salvo quanto stabilito al comma 2,
lettera b)";
2) alla lettera a), le parole: "con il limite massimo di 13,44 m. per
gli  autoveicoli  isolati,  20,16 m. per gli autotreni e 17,36 m. per
gli  autoarticolati"  sono  sostituite  dalle seguenti: "con i limiti
stabiliti dall'articolo 61";
3)  alla  lettera  b),  le  parole:  "lettera  e)  e lettera g)" sono
sostituite  dalle  seguenti: "lettera g), lettera g-bis) e lettera g-
ter)";
4) dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:
"b-bis)  di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorche' per effetto
del  carico,  non  eccedano  l'altezza  di  4,30 m. e non eccedano in
lunghezza  di  oltre il 12 per cento i limiti stabiliti dall'articolo
61,  a  condizione  che  siano  rispettati gli altri limiti stabiliti
dagli  articoli  61  e 62 e che chi esegue il trasporto verifichi che
nel  percorso siano compresi esclusivamente strade o tratti di strada
aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4";
e) al comma 10, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai limiti
dimensionali   stabiliti   dall'autorizzazione   non   concorrono  le
eventuali eccedenze derivanti dagli organi di fissaggio ed ancoraggio
del carico";
f) il comma 18 e' sostituito dal seguente:
"18. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione, ovvero violando
anche   una   sola  delle  condizioni  stabilite  nell'autorizzazione
relativamente  ai  percorsi  prestabiliti,  fatta esclusione di brevi
tratte  non  prevedibili e funzionali alla consegna delle merci, su o
tra  percorsi  gia' autorizzati, ai periodi temporali, all'obbligo di
scorta  della Polizia stradale o tecnica, nonche' superando anche uno
solo   dei   limiti   massimi   dimensionali   o  di  massa  indicati
nell'autorizzazione medesima, esegua uno dei trasporti eccezionali di
cui ai commi 2, 3 o 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali
di  cui  al  comma  1,  e'  soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 1.165.000 a lire 4.700.000";
g) il comma 19 e' sostituito del seguente:
"19.  Chiunque  esegua  trasporti  eccezionali  o  in  condizioni  di
eccezionalita',  ovvero  circoli  con  un  veicolo  eccezionale senza
osservare  le  prescrizioni stabilite nell'autorizzazione e' soggetto
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire
235.000  a  lire  940.000.  Alla stessa sanzione e' soggetto chiunque
esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalita' ovvero
circoli  con  un  veicolo  eccezionale,  senza  rispettare  tutte  le
prescrizioni  non  comprese  fra  quelle  indicate  al  comma  18, ad
esclusione  dei  casi in difetto, ancorche' maggiori delle tolleranze
ammesse   e/o   con   numero  inferiore  degli  elementi  del  carico
autorizzato";
h)  al  comma  21,  dopo  le  parole:  "lettera n)," sono inserite le
seguenti:  "salvo  che  cio'  sia  espressamente consentito, comunque
entro  i  limiti  di cui all'articolo 62, nelle rispettive licenze ed
autorizzazioni al trasporto di cose,";
i) il comma 23 e' sostituito dal seguente:
"23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 19,
21  e  22  si  applicano  sia  al  proprietario  del  veicolo  sia al
committente,  quando  si  tratta  di trasporto eseguito per suo conto
esclusivo,  ad esclusione di quelle relative a violazioni di norme di
cui  al  Titolo  V  che  restano  a  carico  del  solo conducente del
veicolo";
l) il comma 24 e' sostituito dal seguente:
"24.  Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18,
21   e  22  consegue  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della
sospensione  della  patente di guida del conducente per un periodo da
quindici  a  trenta  giorni,  nonche'  la  sospensione della carta di
circolazione  del  veicolo da uno a due mesi, secondo le norme di cui
al  Capo  I,  sezione II, del Titolo VI. Nel caso di cui al comma 18,
ove  la  violazione  consista  nel  superamento  dei  limiti di massa
previsti  dall'articolo  62,  ovvero  dei  limiti  di  massa indicati
nell'autorizzazione   al   trasporto   eccezionale,  non  si  procede
all'applicazione  di sanzioni, se la massa complessiva a pieno carico
non  risulta  superiore  di  oltre  il 5 per cento ai limiti previsti
dall'articolo  62,  comma  4.  Nel  caso  di  cui al comma 18, ove la
violazione  consista  nel  superamento  dei limiti di sagoma previsti
dall'articolo  61,  ovvero dei limiti indicati nell'autorizzazione al
trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni se
le  dimensioni  del  carico non risultano superiori di oltre il 2 per
cento,  tranne  nel  caso  in  cui  il  superamento  delle dimensioni
comporti la prescrizione dell'obbligo della scorta";
m) il comma 25 e' sostituito dal seguente:
"25.  Nelle  ipotesi  di  violazione  dei commi 18, 21 e 22, l'agente
accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio, fino a
che   non   si  sia  munito  dell'autorizzazione,  ovvero  non  abbia
ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione.
Il veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal proprietario
dello stesso, al fine di ottemperare al fermo amministrativo; durante
la  sosta  la  responsabilita'  del  veicolo  e il relativo trasporto
rimangono  a  carico  del  proprietario.  Di  quanto  sopra  e' fatta
menzione  nel verbale di contestazione. Se le disposizioni come sopra
impartite  non  sono osservate, si applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi";
n) dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:
"25-bis. Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il veicolo non puo'
proseguire  il  viaggio  se  il  conducente  non  abbia  provveduto a
sistemare  il  carico  o  il  veicolo ovvero non abbia adempiuto alle
prescrizioni omesse. L'agente accertatore procede al ritiro immediato
della  carta di circolazione, provvedendo con tutte le cautele che il
veicolo  sia condotto in luogo idoneo per la sistemazione del carico;
del  ritiro  e'  fatta  menzione  nel  verbale di contestazione della
violazione.  Durante  la  sosta  la responsabilita' del veicolo e del
relativo  carico  rimane  del conducente. I documenti sono restituiti
all'avente  diritto,  allorche'  il  carico  o il veicolo siano stati
sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta la prescrizione omessa.
25-ter.  Il  personale  abilitato che nel corso di una scorta tecnica
non  rispetta  le prescrizioni o le modalita' di svolgimento previste
dal   regolamento   e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento  di  una  somma da lire cinquecentomila a lire due milioni.
Ove  in  un  periodo di due anni il medesimo soggetto sia incorso per
almeno  due  volte  in una delle violazioni di cui al presente comma,
all'ultima  violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione dell'abilitazione da uno a tre mesi, ai sensi della
sezione II del capo I del titolo VI.
25-quater.  Oltre  alle sanzioni previste nei commi precedenti non e'
data   facolta'   di   applicare   ulteriori  sanzioni  di  carattere
amministrativo da parte degli enti di cui al comma 6".
2.  Nel  decreto  legislativo  30  aprile  1992, n. 285, e successive
modificazioni,  ove  siano indicati gli importi delle sanzioni di cui
ai  commi 18 e 19 dell'articolo 10, essi vanno sostituiti con importi
non rivalutati ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del
medesimo   decreto   legislativo,   pari,  rispettivamente,  a  lire:
unmilione/quattromilioni e a lire: duecentomila/ottocentomila.
3.  Al  comma  11 dell'articolo 167 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo: "La
franchigia  del  cinque  per  cento e' prevista anche per i trasporti
eccezionali    e    in    tale   caso   non   decade   la   validita'
dell'autorizzazione".
4.  Il  comma  12 dell'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e' sostituito dal seguente:
"12.  I  conducenti  dei  veicoli adibiti ai servizi dell'autostrada,
purche'  muniti  di  specifica autorizzazione dell'ente proprietario,
sono  esentati,  quando  sussistano  effettive  esigenze di servizio,
dall'osservanza delle norme del presente articolo relative al divieto
di effettuare: a) la manovra di inversione del senso di marcia; b) la
marcia,  la  retromarcia  e  la sosta in banchina di emergenza; c) il
traino  dei  veicoli  in  avaria.  Sono esonerati dall'osservanza del
divieto  di  attraversare i varchi in contromano in prossimita' delle
stazioni di uscita o di entrata in autostrada i veicoli e/o trasporti
eccezionali  purche'  muniti di autorizzazione dell'ente proprietario
della strada".
5.  Sono  abrogate  tutte  le disposizioni del decreto del Presidente
della  Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495,  in contrasto con le
disposizioni di cui al presente articolo.
 
          Note all'art. 28:
            - Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 30 aprile
          1992,   n.   285,   recante  "Nuovo  codice  della  strada"
          (pubblicato  nel  supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale  del  18  maggio  1992,  n. 114), come modificato
          dalla presente legge, e' il seguente:
            "Art 10 (Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di
          eccezionalita').  - 1. E' eccezionale il veicolo che  nella
          propria  configurazione  di  marca  superi,  per specifiche
          esigenze funzionali, i limiti di sagoma o  massa  stabiliti
          negli articoli 61 e 62.
            2.    E'   considerato   trasporto   in   condizioni   di
          eccezionalita':
             a) il trasporto di una o piu' cose indivisibili che, per
          le  loro  dimensioni,  determinano  eccedenza  rispetto  ai
          limiti  di  sagoma  stabiliti  dall'art.  61, ma sempre nel
          rispetto  dei  limiti  di  massa  stabiliti  nell'art.  62;
          insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate
          anche  altre  cose  non  eccedenti  per dimensioni i limiti
          dell'art.  61, sempreche' non vengano superati i limiti  di
          massa stabiliti dall'art.  62;
             b)  il  trasporto,  che  ecceda  congiuntamente i limiti
          fissati dagli articoli  61  e  62,  di  blocchi  di  pietra
          naturali,    di   elementi   prefabbricati   compositi   ed
          apparecchiature industriali complesse  per  l'edilizia,  di
          prodotti  siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con
          veicoli eccezionali, puo' essere effettuato  integrando  il
          carico  con  gli  stessi generi merceologici autorizzati, e
          comunque in numero non superiore  a  sei  unita',  fino  al
          completamento della massa eccezionale complessiva posseduta
          dall'autoveicolo   o  dal  complesso  di  veicoli;  qualora
          vengano superati i  limiti  di  cui  all'art.  62,  ma  nel
          rispetto  dell'art.  61,  il carico puo' essere completato,
          con generi della stessa natura merceologica,  per  occupare
          l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o
          del  complesso  di veicoli, nell'osservanza dell'art. 164 e
          della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per
          gli elementi  prefabbricati  compositi  ed  apparecchiature
          industriali  complesse  per  l'edilizia per i quali ricorre
          sempre il limite delle sei unita'. In entrambi  i  casi  la
          predetta massa complessiva non potra' essere superiore a 38
          tonnellate   se  autoveicoli  isolati  a  tre  assi,  a  48
          tonnellate se autoveicoli isolati  a  quattro  assi,  a  86
          tonnellate  se  complessi  di  veicoli  a  sei  assi, a 108
          tonnellate  se  complessi  di  veicoli  ad  otto  assi.   I
          richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo
          caso, in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile.
            2-bis.  Ove  i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per
          l'effettuazione  delle  attivita'  ivi  previste,  compiano
          percorsi  ripetitivi  con  sagome  di carico sempre simili,
          l'autorizzazione alla circolazione  e'  concessa  dall'ente
          proprietario  previo pagamento di un indennizzo forfettario
          pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi rispettivamente  dovuti
          per  i  medesimi  veicoli isolati a tre e quattro assi e le
          combinazioni  a  sei  o   piu'   assi,   da   corrispondere
          contestualmente  alla  tassa  di  possesso  e per la stessa
          durata. L'autorizzazione per la percorrenza  di  strade  di
          tipo "A" e' comunque subordinata al pagamento delle tariffe
          prescritte  dalle  societa'  autostradali.  I  proventi dei
          citati indennizzi affluiscono in un apposito capitolo dello
          stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e
          sono  assegnati  agli  enti  proprietari  delle  strade  in
          analogia  a  quanto  previsto  dall'art.  34  per i veicoli
          classificati mezzi d'opera. Ai veicoli ed ai  trasporti  di
          cui  sopra  sono altresi' applicabili le sanzioni di cui al
          comma 5 dell'art. 34, aumentate di due volte, e ai commi 21
          e 22 del presente articolo.
            3.   E'   considerato   trasporto   in   condizioni    di
          eccezionalita' anche quello effettuato con veicoli:
             a)  il  cui  carico  indivisibile  sporge posteriormente
          oltre la sagoma del veicolo di piu' di 3/10 della lunghezza
          del veicolo stesso;
             b) che, pur  avendo  un  carico  indivisibile  sporgente
          posteriormente  meno  di 3/10, hanno lunghezza, compreso il
          carico, superiore alla sagoma limite in  lunghezza  propria
          di ciascuna categoria di veicoli;
             c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre
          la sagoma del veicolo;
             d)    isolati    o    costituenti    autotreno,   ovvero
          autoarticolati, purche' il carico non sporga  anteriormente
          dal  semirimorchio,  caratterizzati  in  modo permanente da
          particolari attrezzature risultanti dalle rispettive  carte
          di  circolazione,  destinati esclusivamente al trasporto di
          veicoli che eccedono i limiti previsti dall'art. 61;
             e) isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati
          dotati di blocchi d'angolo di tipo  normalizzato  allorche'
          trasportino  esclusivamente  contenitori  o casse mobili di
          tipo unificato, per cui vengono superate le dimensioni o le
          masse stabilite rispettivamente dall'art.  61  e  dall'art.
          62;
             f)  mezzi d'opera definiti all'art. 54, comma 1, lettera
          n), quando eccedono i limiti di massa  stabiliti  dall'art.
          62;
             g)  con  carrozzeria ad altezza variabile che effettuano
          trasporti di animali vivi;
             g-bis) che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno;
             g-ter)  isolati  o  complessi  di  veicoli,  adibiti  al
          trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole.
            4.  Si  intendono  per  cose  indivisibili, ai fini delle
          presenti norme, quelle per  le  quali  la  riduzione  delle
          dimensioni  o delle masse, entro i limiti degli articoli 61
          o 62, puo' recare danni o  compromettere  la  funzionalita'
          delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.
            5.  I  veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo
          dalle aziende che esercitano ai sensi di legge  l'attivita'
          del   trasporto  eccezionale  ovvero  in  uso  proprio  per
          necessita'      inerenti       l'attivita'       aziendale;
          l'immatricolazione  degli  stessi  veicoli  potra' avvenire
          solo a nome e nella disponibilita' delle predette aziende.
            6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono  soggetti  a
          specifica   autorizzazione  alla  circolazione,  rilasciata
          dall'ente proprietario o concessionario per le  autostrade,
          strade  statali e militari e dalle regioni per la rimanente
          rete viaria, salvo quanto stabilito al comma 2, lettera b).
            Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:
             a) di cui al comma 3, lettera d), quando, ancorche'  per
          effetto  del  carico,  non eccedano in altezza 4,20 m e non
          eccedano in  lunghezza  di  oltre  il  12%,  con  i  limiti
          stabiliti   dall'art.   61;   tale  eccedenza  puo'  essere
          anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore,  per  i
          veicoli   isolati   o  costituenti  autotreno,  e  soltanto
          posteriore per gli autoarticolati,  a  condizione  che  chi
          esegue  il  trasporto  verifichi  che  nel  percorso  siano
          comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le
          caratteristiche indicate nell'art. 167, comma 4;
             b) di cui al comma  3,  lettera  g),  lettera  g-bis)  e
          lettera g-ter), quando non eccedano l'altezza di 4,30 m con
          il carico e le altre dimensioni stabilite dall'art. 61 o le
          masse  stabilite dall'art.  62, a condizione che chi esegue
          il trasporto verifichi  che  nel  percorso  siano  comprese
          esclusivamente   strade   o  tratti  di  strada  aventi  le
          caratteristiche indicate nell'art. 167, comma 4;
             b-bis) di cui al comma 3, lettera e), quando,  ancorche'
          per effetto del carico, non eccedano l'altezza 4,30 m e non
          eccedano  in  lunghezza  di  oltre il 12 per cento i limiti
          stabiliti dall'art. 61, a condizione che  siano  rispettati
          gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che chi
          esegue  il  trasporto  verifichi  che  nel  percorso  siano
          compresi esclusivamente strade o tratti di strada aventi le
          caratteristiche indicate nell'art. 167, comma 4.
            7. I veicoli di cui all'art. 54,  comma  1,  lettera  n),
          classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa
          stabiliti   nell'art.      62,   non   sono   soggetti   ad
          autorizzazione alla circolazione a condizione che:
             a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e
          comunque i limiti dimensionali dell'art. 61;
             b) circolino nelle strade o  in  tratti  di  strade  che
          nell'archivio  di  cui  all'art. 226 risultino transitabili
          per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal  comma
          4 dello stesso art. 226;
             c)  da  parte  di chi esegue il trasporto sia verificato
          che lungo il percorso non  esistano  limitazioni  di  massa
          totale  a  pieno carico o per asse segnalate dai prescritti
          cartelli;
             d)  per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura
          di cui all'art. 34.
            Qualora non siano rispettate le condizioni  di  cui  alle
          lettere  a),  b)  e  c)  i suddetti mezzi devono richiedere
          l'apposita autorizzazione  prevista  per  tutti  gli  altri
          trasporti eccezionali.
            8.  La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi
          d'opera, purche' l'asse piu' caricato non superi le  13  t,
          non puo' eccedere:
             a) veicoli a motore isolati:
              due assi: 20 t;
              tre assi: 33 t;
              quattro   o   piu'   assi,   con   due  assi  anteriori
          direzionali: 40 t;
             b) complessi di veicoli:
              quattro assi: 44 t;
              cinque o piu' assi: 56 t;
              cinque o piu' assi, per il trasporto di calcestruzzo in
          betoniera:  54 t.
            9. L'autorizzazione e' rilasciata o volta per volta o per
          piu' transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti
          della   massa   massima   tecnicamente   ammissibile.   Nel
          provvedimento  di  autorizzazione  possono  essere  imposti
          percorsi  prestabiliti  ed  un  servizio  di  scorta  della
          polizia stradale o tecnica, secondo le modalita' e nei casi
          stabiliti  dal  regolamento. Qualora sia prevista la scorta
          della  polizia  stradale,  questa,  ove  le  condizioni  di
          traffico  e  la  sicurezza  stradale  lo  consentano,  puo'
          autorizzare l'impresa ad  avvalersi,  in  sua  vece,  della
          scorta   tecnica,   secondo   le  modalita'  stabilite  nel
          regolamento.
            10. L'autorizzazione puo' essere  data  solo  quando  sia
          compatibile   con  la  conservazione  delle  sovrastrutture
          stradali,  con  la  stabilita'  dei  manufatti  e  con   la
          sicurezza  della  circolazione.  In  essa  sono indicate le
          prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale.  Se  il
          trasporto  eccezionale  e'  causa  di  maggiore usura della
          strada in relazione al tipo di veicolo, alla  distribuzione
          del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei
          transiti  per  i  quali e' richiesta l'autorizzazione, deve
          altresi' essere  determinato  l'ammontare  dell'indennizzo,
          dovuto all'ente proprietario della strada, con le modalita'
          previste   dal   comma  17.  L'autorizzazione  e'  comunque
          subordinata  al  pagamento  delle   spese   relative   agli
          eventuali    accertamenti   tecnici   preventivi   e   alla
          organizzazione del traffico  eventualmente  necessaria  per
          l'effettuazione   del   trasporto  nonche'  alle  opere  di
          rafforzamento necessarie. Ai limiti dimensionali  stabiliti
          dall'autorizzazione  non  concorrono le eventuali eccedenze
          derivanti dagli  organi  di  fissaggio  ed  ancoraggio  del
          carico.
            11.  L'autorizzazione alla circolazione non e' prescritta
          per  i  veicoli  eccezionali  di  cui  al  comma  1  quando
          circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli
          articoli  61  e  62 e quando garantiscono il rispetto della
          iscrizione   nella   fascia   di   ingombro   prevista  dal
          regolamento.
            12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non
          e' soggetto alla  relativa  autorizzazione,  il  traino  di
          veicoli  in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di
          massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale  traino
          sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche
          costruttive  e  funzionali  indicate  nel regolamento e sia
          limitato al solo itinerario  necessario  a  raggiungere  la
          piu' vicina officina.
            13.   Non   costituisce  altresi'  trasporto  eccezionale
          l'autoarticolato il  cui  semirimorchio  e'  allestito  con
          gruppo  frigorifero  autorizzato, sporgente anteriormente a
          sbalzo,  a  condizione  che  il  complesso  non  ecceda  le
          dimensioni stabilite dall'art. 61.
            14.  I  veicoli  per  il  trasporto  di  persone  che per
          specificate e giustificate esigenze funzionali superino  le
          dimensioni o le masse stabilite dagli articoli 61 o 62 sono
          compresi  tra  i  veicoli  di  cui  al  comma 1. I predetti
          veicoli, qualora utilizzino i  sistemi  di  propulsione  ad
          alimentazione    elettrica,    sono   esenti   dal   titolo
          autorizzativo   allorche'   presentano   un'eccedenza    in
          lunghezza rispetto all'art.  61 dovuta all'asta di presa di
          corrente  in  posizione di riposo.  L'immatricolazione, ove
          ricorra, e l'autorizzazione all'impiego  potranno  avvenire
          solo  a  nome e nella disponibilita' di imprese autorizzate
          ad effettuare il trasporto di persone.
            15. L'autorizzazione non  puo'  essere  accordata  per  i
          motoveicoli  ed  e' comunque vincolata ai limiti di massa e
          alle prescrizioni di  esercizio  indicate  nella  carta  di
          circolazione prevista dall'art.  93.
            16.  Nel  regolamento  sono  stabilite le caratteristiche
          costruttive e  funzionali  dei  veicoli  eccezionali  e  di
          quelli  adibiti al trasporto eccezionale, nonche' dei mezzi
          d'opera.
            17. Nel regolamento sono stabilite le  modalita'  per  il
          rilascio   delle   autorizzazioni   per   l'esecuzione  dei
          trasporti   eccezionali,   ivi   comprese   le    eventuali
          tolleranze,   l'ammontare   dell'indennizzo   nel  caso  di
          trasporto  eccezionale  per  massa,  e  i  criteri  per  la
          imposizione  della  scorta  tecnica  o  della  scorta della
          polizia  della  strada.  Nelle  autorizzazioni   periodiche
          rilasciate  per  i  veicoli  adibiti  al trasporto di carri
          ferroviari vige l'esonero dall'obbligo della scorta.
            18.  Chiunque,  senza  aver  ottenuto   l'autorizzazione,
          ovvero  violando  anche una sola delle condizioni stabilite
          nell'autorizzazione,  relative  ai  percorsi  prestabiliti,
          fatta   esclusione   di  brevi  tratti  non  prevedibili  e
          funzionali alla consegna delle merci,  su  o  tra  percorsi
          gia'  autorizzati,  ai  periodi  temporali,  all'obbligo di
          scorta della polizia stradale o tecnica, nonche'  superando
          anche  uno  solo dei limiti massimi dimensionali o di massa
          indicati  nell'autorizzazione  medesima,  esegua  uno   dei
          trasporti  eccezionali  di  cui  ai  commi 2, 3 o 7, ovvero
          circoli con uno dei veicoli eccezionali di cui al comma  1,
          e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di
          una somma da lire 1.165.000 a lire 4.700.000.
            19. Chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni
          di  eccezionalita',   ovvero   circoli   con   un   veicolo
          eccezionale   senza  osservare  le  prescrizioni  stabilite
          nell'autorizzazione    e'    soggetto     alla     sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da lire 235.000 a
          lire  940.000.  Alla  stessa  sanzione e' soggetto chiunque
          esegua   trasporti   eccezionali   o   in   condizioni   di
          eccezionalita',  ovvero circoli con un veicolo eccezionale,
          senza rispettare tutte le  prescrizioni  non  comprese  fra
          quelle  indicate  al  comma  18,  ad esclusione dei casi in
          difetto, ancorche' maggiori delle  tolleranze  ammesse  e/o
          con numero inferiore degli elementi del carico autorizzato.
            20.  Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con
          se'   l'autorizzazione   e'    soggetto    alla    sanzione
          amministrativa   del   pagamento   di  una  somma  da  lire
          sessantamilaseicento                 a                 lire
          duecentoquarantaduemilaquattrocento.    Il  viaggio  potra'
          proseguire  solo  dopo  l'esibizione   dell'autorizzazione;
          questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta.
            21.  Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose
          diverse da quelle previste nell'art. 54, comma  1,  lettera
          n),  salvo  che cio' sia espressamente consentito, comunque
          entro i limiti  di  cui  all'art.    62,  nelle  rispettive
          licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose, e' soggetto
          alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
          lire           seicentoseimila            a            lire
          duemilioniquattrocentoventiquattromila,   e  alla  sanzione
          amministrativa accessoria della sospensione della carta  di
          circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione e'
          ritirata  immediatamente  da  chi  accerta  la violazione e
          trasmessa, senza  ritardo,  all'ufficio  provinciale  della
          Direzione   generale   della   M.C.T.C.  che  adottera'  il
          provvedimento  di  sopensione.   Alla   terza   violazione,
          accertata  in  un  periodo  di  cinque anni, e' disposta la
          revoca, sulla carta di  circolazione,  della  qualifica  di
          mezzo d'opera.
            22.  Chiunque  transita con un mezzo d'opera in eccedenza
          ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62  sulle  strade  e
          sulle  autostrade  non  percorribili  ai sensi del presente
          articolo  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento  di  una  somma  da  lire  seicentoseimila a lire
          duemilioniquattrocentoventiquattromila.
            23. Le sanzioni amministrative  pecuniarie  previste  nei
          commi  18, 19, 21 e 22 si applicano sia al proprietario del
          veicolo sia al committente, quando si tratta  di  trasporto
          eseguito  per  suo conto esclusivo, ad esclusione di quelle
          relative a violazioni a norme di cui al Titolo V e  restano
          a carico del solo conducente del veicolo.
            24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste nei
          commi  18,  21  e  22  consegue  la sanzione amministrativa
          accessoria della sospensione della  patente  di  guida  del
          conducente  per  un  periodo  da  quindici a trenta giorni,
          nonche' la sospensione  della  carta  di  circolazione  del
          veicolo  da uno a due mesi, secondo le norme di cui al capo
          I, sezione II, del titolo VI. Nel caso di cui al comma  18,
          ove  la  violazione  consista nel superamento dei limiti di
          massa previsti dall'art. 62, ovvero  dei  limiti  di  massa
          indicati  nell'autonzzazione  al trasporto eccezionale, non
          si  procede  all'applicazione  di  sanzioni  se  la   massa
          complessiva  a  pieno carico non risulta superiore di oltre
          il 5 per cento ai limiti previsti dall'art.  62,  comma  4.
          Nel  caso di cui al comma 18, ove la violazione consita nel
          superamento dei limiti di  sagoma  previsti  dall'art.  61,
          ovvero nei limiti indicati nell'autorizzazione al trasporto
          eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni se
          le  dimensioni  del carico non risultano superiori di oltre
          il 2 per cento tranne nel caso in cui il superamento  delle
          dimensioni  comporti  la  prescrizione  dell'obbligo  della
          scorta.
            25. Nelle ipotesi di violazione dei commi  18,  21  e  22
          l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire
          il    viaggio,    fino    a   che   non   si   sia   munito
          dell'autorizzazione,  ovvero  non  abbia  ottemperato  alle
          norme  ed  alle  cautele  stabilite nell'autorizzazione. Il
          veicolo deve essere  condotto  in  un  luogo  indicato  dal
          proprietario  stesso,  al  fine  di  ottemperare  al  fermo
          amministrativo; durante la  sosta  la  responsabilita'  del
          veicolo  e  il  relativo  trasporto  rimangono a carico del
          proprietario. Di quanto sopra e' fatta menzione nel verbale
          di contestazione. Se le disposizioni come  sopra  impartite
          non  sono  osservate, si applica la sanzione amministrativa
          accessoria della sospensione della patente  da  uno  a  tre
          mesi.
            25-bis.  Nelle  ipotesi  di  violazione  del  comma 19 il
          veicolo non puo' proseguire il viaggio se il conducente non
          abbia provveduto a sistemare il carico o il veicolo  ovvero
          non  abbia  adempiuto  alle  prescrizioni  omesse. L'agente
          accertatore procede al  ritiro  immediato  della  carta  di
          circolazione,  provvedendo  con  tutte  le  cautele  che il
          veicolo sia condotto in luogo idoneo  per  la  sistemazione
          del  carico;  del  ritiro  e' fatta menzione nel verbale di
          contestazione  della  violazione.    Durante  la  sosta  la
          responsabilita' del veicolo e del relativo carico rimane al
          conducente. I documenti sono restituiti all'avente diritto,
          allorche'  il  carico  o il veicolo siano stati stistemati,
          ovvero quando sia stata adempiuta la prescrizione omessa.
            25-ter. Il personale  abilitato  che  nel  corso  di  una
          scorta  tecnica non rispetta le prescrizioni o le modalita'
          di svolgimento previste dal regolamento  e'  soggetto  alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire
          cinquecentomila a lire duemilioni. Ove in un periodo di due
          anni il medesimo soggetto, sia incorso per almeno due volte
          in  una  delle  violazioni  di  cui  al   presente   comma,
          all'ultima  violazione  consegue la sanzione amministrativa
          accessoria della sospensione dell'abilitazione da uno a tre
          mesi, ai sensi della sezione II, del capo I, del titolo VI.
            25-quater.  Oltre  le   sanzioni   previste   nei   commi
          precedenti  non  e'  data  facolta'  di applicare ulteriori
          sanzioni di carattere amministrativo da parte degli enti di
          cui al comma 6.
            26.  Le  disposizioni  del  presente  articolo   non   si
          applicano   alle   macchine  agricole  eccezionali  e  alle
          macchine operatrici eccezionali".
            - Il testo dell'art. 61 del citato decreto legislativo 30
          aprile 1992, n. 285, e' il seguente:
            "Art.  61  (Sagoma  limite).  -  1.  Fatto  salvo  quanto
          disposto  nell'art.  10 e nei commi successivi del presente
          articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:
             a) larghezza massima non eccedente 2,55 m;  nel  computo
          di  tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai
          retrovisori, purche' mobili;
              b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e
          i filobus destinati a servizi pubblici di  linea  urbani  e
          suburbani   circolanti   su   itinerari   prestabiliti   e'
          consentito che tale altezza sia di 4,30 m;
             c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino,  non
          eccedente  12  m,  con l'esclusione dei semirimorchi, per i
          veicoli isolati. Nel computo della suddetta  lunghezza  non
          sono considerati i retrovisori, purche' mobili. Gli autobus
          da  noleggio,  da  gran  turismo  e di linea possono essere
          dotati  di  strutture  portasci  o  portabagagli  applicate
          posteriormente  a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza
          massima  secondo  direttive  stabilite  con   decreto   del
          Ministero  dei  trasporti  e  della navigazione - Direzione
          generale della M.C.T.C.
            2.  Gli  autoarticolati  e  gli  autosnodati  non  devono
          eccedere  la  lunghezza  totale,  compresi  gli  organi  di
          traino, di 16,50 m, sempre che siano rispettati  gli  altri
          limiti   stabiliti   nel  regolamento;  gli  autosnodati  e
          filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di
          persone  destinati  a  percorrere  itinerari   prestabiliti
          possono  raggiungere  la  lunghezza  massima  di  18 m; gli
          autotreni e filotreni  non  devono  eccedere  la  lunghezza
          massima   di  18,75  m  in  conformita'  alle  preserizioni
          tecniche stabilite  dal  Ministro  dei  trasporti  e  della
          navigazione.
            3.  Le  caratteristiche  costruttive  e  funzionali delle
          autocaravan e dei caravan sono stabilite  con  decreto  del
          Ministro dei trasporti.
            4.  La  larghezza  massima  dei  veicoli per trasporto di
          merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)
          puo' raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le  sporgenze
          dovute ai retrovisori, purche' mobili.
            5.  Ai  fini della inscrivibilita' in curva dei veicoli e
          dei complessi di  veicoli,  il  regolamento  stabilisce  le
          condizioni da soddisfare e le modalita' di controllo.
            6.  I  veicoli  che  per  specifiche  esigenze funzionali
          superano, da soli o compreso il loro carico,  i  limiti  di
          sagoma   stabiliti  nei  precedenti  commi  possono  essere
          ammessi  alla  circolazione  come   veicoli   o   trasporti
          eccezionali  se  rispondenti  alle apposite norme contenute
          nel regolamento.
            7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso  di
          veicoli  compreso  il  carico che supera i limiti di sagoma
          stabiliti  dal  presente  articolo,  salvo  che  lo  stesso
          costituisca   trasporto   eccezionale,   e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  lire
          seicentoseimila                    a                   lire
          duemilioniquattrocentoventiquattromila.          Per     la
          prosecuzione  del  viaggio  si  applicano  le  disposizioni
          contenute nell'art. 164, comma 9".
            - Il testo dell'art. 62 del citato decreto legislativo 30
          aprile 1992, n. 285, e' il seguente:
            "Art. 62 (Massa limite). - 1. La massa limite complessiva
          a  pieno  carico  di  un  veicolo,  salvo  quanto  disposto
          nell'art.  10  e  nei  commi  2,  3,  4, 5 e 6 del presente
          articolo, costituita dalla  massa  del  veicolo  stesso  in
          ordine  di  marcia  e  da  quella  del suo carico, non puo'
          eccedere 5 t per i veicoli ad un asse, 8 t per quelli a due
          assi e 10 t per quelli a tre o piu' assi.
            2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti
          di pneumatici tali che il carico unitario  medio  trasmesso
          all'area  di  impronta  sulla  strada non sia superiore a 8
          daN/cm2, la massa  complessiva  a  pieno  carico  non  puo'
          eccedere  6  t  se  ad  un asse, con esclusione dell'unita'
          posteriore dell'autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t se a
          tre o piu' assi.
            3. Salvo quanto diversamente previsto dall'art. 104,  per
          i  veicoli  a motore isolati muniti di pneumatici, tali che
          il carico unitario medio  trasmesso  all'area  di  impronta
          sulla  strada  non  sia  superiore a 8 daN/cm2 e quando, se
          trattasi di veicoli a tre o piu' assi, la distanza fra  due
          assi   contigui   non  sia  inferiore  ad  1  m,  la  massa
          complessiva a pieno carico del  veicolo  isolato  non  puo'
          eccedere  18 t se si tratta di veicoli a due assi e 25 t se
          si tratta di veicoli a tre o  piu'  assi;  26  t  e  32  t,
          rispettivamente,  se si tratta di veicoli a tre o a quattro
          o piu' assi quando l'asse motore e'  munito  di  pneumatici
          accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute
          equivalenti  dal Ministero dei trasporti. Qualora si tratti
          di autobus  o  filobus  a  due  assi  destinati  a  servizi
          pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a
          pieno carico non deve eccedere le 19 t.
            4.  Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2,
          3 e 6, la massa complessiva di un autotreno a tre assi  non
          puo'  superare  24  t,  quella di un autoarticolato o di un
          autosnodato a tre assi non puo' superare 30 t, quella di un
          autotreno, di un autoarticolato o  di  un  autosnodato  non
          puo'  superare  40 t se a quattro assi e 44 t se a cinque o
          piu' assi.
            5.  Qualunque  sia  il tipo di veicolo, la massa gravante
          sull'asse piu' caricato non deve eccedere 12 t.
            6. In corrispondenza di due assi contigui la somma  delle
          masse  non  deve  superare  12  t se la distanza assiale e'
          inferiore a 1 m; nel caso in cui la  distanza  assiale  sia
          pario  superiore  a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite non
          puo' superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari  o
          superiore  a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale limite non puo'
          eccedere 20 t.
            7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il
          carico, salvo quanto disposto dall'art. 167,  i  limiti  di
          massa  stabiliti dal presente articolo e dal regolamento e'
          soggetto alle sanzioni previste dall'art. 10".
            - Il testo dell'art. 164 del citato  decreto  legislativo
          30 aprile 1992, n. 285, e' il seguente:
            "Art.  164 (Sistemazione del carico sui veicoli). - 1. Il
          carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare
          la caduta o la dispersione dello stesso; da  non  diminuire
          la visibilita' al conducente ne' impedirgli la liberta' dei
          movimenti  nella  guida; da non compromettere la stabilita'
          del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione
          e di segnalazione visiva ne' le targhe di riconoscimento  e
          i segnali fatti col braccio.
            2.  Il  carico  non  deve  superare  i  limiti  di sagoma
          stabiliti   dall'art.      61   e   non    puo'    sporgere
          longitudinalmente  dalla  parte anteriore del veicolo; puo'
          sporgere  longitudinalmente  dalla  parte  posteriore,   se
          costituito   da  cose  indivisibili,  fino  ai  3/10  della
          lunghezza del veicolo stesso, purche' nei limiti  stabiliti
          dall'art. 61.
            3.  Fermi  restando  i  limiti  massimi  di sagoma di cui
          all'art. 61, comma 1, possono essere trasportate  cose  che
          sporgono  lateralmente  fuori  della  sagoma  del  veicolo,
          purche' la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 cm  di
          distanza  dalle  luci  di posizione anteriori e posteriori.
          Pali,  sbarre,  lastre  o  carichi   simili   difficilmente
          percepibili,   collocati   orizzontalmente,   non   possono
          comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria  del
          veicolo.
            4.   Gli  accessori  mobili  non  devono  sporgere  nelle
          oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e
          non devono strisciare sul terreno.
            5. E' vietato trasportare o trainare cose  che  striscino
          sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.
            6.  Se  il  carico  sporge  oltre  la  sagoma propria del
          veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee  ad
          evitare  pericolo  agli  altri utenti della strada. In ogni
          caso  la  sporgenza  longitudinale  deve  essere  segnalata
          mediante   uno   o  due  speciali  pannelli  quadrangolari,
          rivestiti  di  materiale   retroriflettente,   posti   alle
          estremita'   della   sporgenza   in   modo   da   risultare
          costantemente normali all'asse del veicolo.
            7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le
          modalita'  di  approvazione  dei pannelli. Il pannello deve
          essere  conforme  al  modello  approvato  e  riportare  gli
          estremi dell'approvazione.
            8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti e'
          soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma   da    lire    centoventunomiladuecento    a    lire
          quattrocentottantaquattromilaottocento.
            9.  Il  veicolo  non  puo'  proseguire  il  viaggio se il
          conducente non  abbia  provveduto  a  sistemare  il  carico
          secondo  le  modalita'  stabilite  dal  presente  articolo.
          Percio' l'organo accertatore,  nel  caso  che  trattasi  di
          veicolo  a motore, oltre all'applicazione della sanzione di
          cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta  di
          circolazione  e  della  patente  di  guida, provvedendo con
          tutte le cautele che  il  veicolo  sia  condotto  in  luogo
          idoneo  per  la  detta  sistemazione;  del  ritiro e' fatta
          menzione nel verbale di contestazione della violazione.   I
          documenti  sono  restituiti all'avente diritto allorche' il
          carico sia stato sistemato in  conformita'  delle  presenti
          norme.  Le  modalita'  della  restituzione sono fissate dal
          regolamento".
            - Il testo dell'art. 34 del citato decreto legislativo 30
          aprile 1992, n. 285, e' il seguente:
            "Art. 34 (Oneri supplementari a carico dei mezzi  d'opera
          per  l'adeguamento  delle  infrastrutture stradali). 1. - I
          mezzi d'opera di cui all'art.   54, comma  1,  lettera  n),
          devono  essere  muniti,  ai  fini  della  circolazione,  di
          apposito contrassegno comprovante l'avvenuto  pagamento  di
          un  indennizzo  di usura, per un importo pari alla tassa di
          possesso, da corrispondere contestualmente  alla  stessa  e
          per la stessa durata".
            2. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d'opera
          deve  essere  corrisposta  alle concessionarie un'ulteriore
          somma ad integrazione dell'indennizzo di usura. Tale  somma
          e'  equivalente  alla  tariffa  autostradale  applicata  al
          veicolo in condizioni normali, maggiorata del 50%,  e  deve
          essere  versata  insieme  alla  normale  tariffa alle porte
          controllate manualmente.
            3. I proventi dell'indennizzo di usura, di cui  al  comma
          1,  affluiscono  in  un  apposito  capitolo  dello stato di
          previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
            4. Il regolamento determina le modalita' di  assegnazione
          dei  proventi  delle  somme  di  cui  al  comma 3 agli enti
          proprietari delle strade a esclusiva copertura delle  spese
          per  le  opere  connesse  al  rinforzo,  all'adeguamento  e
          all'usura delle infrastrutture. .
            5. Se il mezzo d'opera circola senza il  contrassegno  di
          cui  al  comma  1,  il conducente e' soggetto alla sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una   somma   da   lire
          centoventunomiladuecento               a               lire
          quattrocentottantaquattromilaottocento.   Se non  e'  stato
          corrisposto  l'indennizzo  d'usura  previsto  dal  medesimo
          comma 1, si applicano  le  sanzioni  peviste  dall'art.  1,
          comma  terzo, della legge 24 gennaio 1978, n. 27, e succes-
          sive modificazioni, a carico del proprietario".
            -  Il  testo  dell'art.  167, comma 4, del citato decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' il seguente:
            "4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto  di  veicoli  di
          cui  all'art.    10, comma 3, lettera d), possono circolare
          con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade
          con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera
          delle opere di sottovia che  garantisca  un  franco  minimo
          rispetto  all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a
          20 cm. I veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettere e)  e
          g),  possono  circolare con il loro carico sulle strade che
          abbiano  altezza  libera  delle  opere  di   sottovia   che
          garantisca  un  franco minimo rispetto all'intradosso delle
          opere d'arte non inferiore a 30 cm".
            - Il titolo V del citato decreto  legislativo  30  aprile
          1992,  n.   285 reca: "Guida dei veicoli e conduzione degli
          animali".
            - La sezione II, capo I, del titolo VI del citato decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285  reca:  "Delle  sanzioni
          amministrative   accessorie   a   sanzioni   amministrative
          pecuniarie".
            - Il testo dell'art. 195, comma  3,  del  citato  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' il seguente:
            "Art.  195  (Applicazione  delle  sanzioni amministrative
          pecuniarie).  - 1. La  sanzione  amministrativa  pecuniaria
          consiste nel pagamento di una somma di danaro tra un limite
          minimo  ed  un  limite massimo fissato dalla singola norma,
          sempre  entro   il   limite   minimo   generale   di   lire
          trentaseimilatrecentosessanta ed il limite massimo generale
          di   quattromilioniottocentoquarantottomila.   Tale  limite
          massimo generale puo' essere superato solo quando si tratti
          di sanzioni proporzionali, ovvero  di  piu'  violazioni  ai
          sensi  dell'art.  198 ovvero nelle ipotesi di aggiornamento
          di cui al comma 3.
            2. Nella  determinazione  della  sanzione  amministrativa
          pecuniaria  fissata  dal  presente  codice,  tra  un limite
          minimo ed un limite massimo, si ha riguardo  alla  gravita'
          della   violazione,   all'opera   svolta   dall'agente  per
          l'eliminazione  o  attenuazione  delle  conseguenze   della
          violazione,  nonche'  alla  personalita' del trasgressore e
          alle sue condizioni economiche (139).
            3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie  e'
          aggiornata   ogni   due  anni  in  misura  pari  all'intera
          variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al
          consumo per  le  famiglie  di  operai  e  impiegati  (media
          nazionale)  verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo,
          entro il 1 dicembre di ogni biennio, il Ministro di  grazia
          e  giustizia,  di  concerto  con i Ministri del tesoro, dei
          lavori pubblici, dei trasporti e per i problemi delle  aree
          urbane,  fissa,  seguendo  i  criteri di cui sopra, i nuovi
          limiti delle sanzioni amministrative e pecuniarie,  che  si
          applicano  dal  1 gennaio dell'anno successivo. Tali limiti
          possono superare quelli massimi di cui al comma 1".
            -  Il  testo  dell'art. 167, comma 11, del citato decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge, e' il seguente:
            "Art.  167  (Trasporti  di cose su veicoli a motore e sui
          rimorchi).  - 11. Le sanzioni amministrative  previste  nel
          presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai
          veicoli  eccezionali,  definiti  all'art.  10, quando venga
          superata   la   massa    complessiva    massima    indicata
          nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia
          del  cinque  per  cento  alle masse massime relative a quel
          veicolo, ai  sensi  dell'art.    62.  La  prosecuzione  del
          viaggio   e'   subordinata   al   rilascio   di  una  nuova
          autorizzazione. La  franchigia  del  cinque  per  cento  e'
          prevista  anche  per i trasporti eccezionali e in tale caso
          non decade la validita' dell'autorizzazione".
            - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 16
          dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e
          di attuazione del nuovo codice della strada" e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1992, n. 303.