Art. 29.
    (Modifiche agli articoli 20 e 234 del decreto legislativo 30
                        aprile 1992, n. 285)
1.  All'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero, nelle zone
di  rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini
intralcio alla circolazione";
b)  al  comma  3, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Nelle
zone   di  rilevanza  storico-ambientale,  ovvero  quando  sussistano
particolari  caratteristiche  geometriche  della  strada,  e' ammessa
l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona
adeguata  per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata
o impedita capacita' motoria".
2.  Il  comma  1  dell'articolo 234 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"1.  Per  gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni dell'articolo
20  i  comuni  stabiliranno  un  periodo transitorio durante il quale
restano  consentiti le occupazioni, le installazioni e gli accessi al
momento esistenti".
 
          Nota all'art. 29:
            - Il testo dell'art. 20 del citato decreto legislativo 30
          aprile  1992,  n. 285, come modificato dalla presente legge
          e' il seguente:
            "Art. 20 (Occupazione della sede stradale).  -  1.  Sulle
          strade  di  tipo  A),  B),  C) e D) e' vietata ogni tipo di
          occupazione della  sede  stradale,  ivi  compresi  fiere  e
          mercati,  con  veicoli,  baracche,  tende  e  simili; sulle
          strade di tipo E) ed  F)  l'occupazione  della  carreggiata
          puo'  essere autorizzata a condizione che venga predisposto
          un itinerario alternativo per  il  traffico  ovvero,  nelle
          zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa
          non determini intralcio alla circolazione.
            2.   L'ubicazione   di   chioschi,   edicole   od   altre
          installazioni,  anche  a  carattere  provvisorio,  non   e'
          consentita,  fuori  dei  centri  abitati,  sulle  fasce  di
          rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
            3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e  i
          divieti  di  cui  agli  articoli  ed  ai  commi precedenti,
          l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi,  edicole
          od  altre  installazioni  puo' essere consentita fino ad un
          massimo  della  meta'  della  loro  larghezza,  purche'  in
          adiacenza  ai  fabbricati  e  sempre che rimanga libera una
          zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2  m.
          Le  occupazioni  non  possono comunque ricadere all'interno
          dei triangoli di visibilita'  delle  intersezioni,  di  cui
          all'art.  18,  comma  2.  Nelle  zone di rilevanza storico-
          ambientale,   ovvero    quando    sussistano    particolari
          caratteristiche   geometriche   della  strada,  e'  ammessa
          l'occupazione  dei  marciapiedi  a   condizione   che   sia
          garantita  una zona adeguata per la circolazione dei pedoni
          e delle persone con limitata o impedita capacita' motoria.
            4.  Chiunque  occupa  abusivamente  il  suolo   stradale,
          ovvero,  avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle
          relative   prescrizioni,   e'   soggetto   alla    sanzione
          amministrativa   del   pagamento   di  una  somma  da  lire
          duecentoquarantaduemilaquattrocento          a         lire
          novecentosessantanovemilaseicento.
            5. La violazione di cui ai commi 2,  3  e  4  importa  la
          sanzione   amministrativa   accessoria   dell'obbligo   per
          l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abu-
          sive a proprie spese, secondo le norme del capo I,  sezione
          II, del titolo VI".