Art. 3.
                        (Disposizioni varie)
1.  Il termine di cui all'articolo 1 della legge 4 marzo 1982, n. 67,
e'  prorogato al 31 dicembre 2007. Gli interventi relativi alle spese
infrastrutturali  fanno  carico  all'Autorita' portuale di Genova o a
soggetti con essa convenzionati.
2.  I  progetti  di  costruzione di ferrovie metropolitane e relative
varianti  approvati  dalla  regione  competente  e  dal Ministero dei
trasporti  e  della  navigazione  possono  essere realizzati anche in
pendenza  del  procedimento  di  approvazione del piano dei trasporti
pubblici  di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 29 dicembre
1969, n. 1042.
3.  Al  fine di migliorare la mobilita' nelle aree urbane, le risorse
previste  dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 1o aprile 1989,
n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n.
205,  possono  essere  destinate  anche a tramvie ed altri sistemi di
trasporto di massa nonche' al controllo telematico della circolazione
e  della sosta nelle aree urbane di cui all'articolo 6 della legge 24
marzo 1989, n. 122.
4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3, da realizzare
nell'ambito  dei  piani  di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b),
del  decreto  legislativo  19  novembre  1997,  n. 422, i comuni sono
autorizzati  a  stipulare  mutui  decennali con onere di ammortamento
assistito  da  contribuzione  statale pari ad una rata annua costante
posticipata  inferiore  di  1,5 punti percentuali al saggio applicato
dalla   Cassa  depositi  e  prestiti,  utilizzando,  allo  scopo,  le
disponibilita'  di  cui  al  citato articolo 6, comma 3, del decreto-
legge  1o  aprile  1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 maggio 1989, n. 205.
5.  Per  la realizzazione degli investimenti ferroviari del Corridoio
europeo  n. 5 e collegamenti, con priorita' per il tratto ferroviario
Bergamo-Seregno,  e'  autorizzato  un limite di impegno ventennale di
lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2000 ed e' altresi' autorizzata
la spesa di lire 60 miliardi per l'anno 2001. All'onere derivante dal
presente  comma,  pari  complessivamente a lire 5 miliardi per l'anno
2000,  a  lire  65  miliardi  per l'anno 2001 e a lire 5 miliardi per
ciascuno  degli anni dal 2002 al 2019, si provvede, per gli anni 2000
e  2001,  mediante  corrispondente  riduzione  delle proiezioni per i
medesimi  anni  dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini del bilancio
triennale  1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto  capitale  "Fondo  speciale"  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro
del   tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
6.  Al  fine  di  favorire  l'intermodalita'  e  dare attuazione agli
investimenti nel settore interportuale finanziati con i decreti-legge
23  giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto  1995,  n.  341,  23  ottobre  1996,  n.  548, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, e 25 marzo 1997,
n.  67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.
135, ovvero con ulteriori provvedimenti relativi ad interventi per le
aree depresse, e' confermata la validita' della graduatoria approvata
in  applicazione  degli  articoli 4 e 6 della legge 4 agosto 1990, n.
240, e successive modificazioni, e relative procedure applicative.
7. E' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni
1999,  2000  e  2001  per  l'urgente  predisposizione  degli studi di
fattibilita'  del  tratto  ferroviario  Lecco-Molteno-Como. All'onere
derivante dal presente comma, pari a lire 1 miliardo per l'anno 1999,
lire 1 miliardo per l'anno 2000 e lire 1 miliardo per l'anno 2001, si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  1999-2001, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della   programmazione   economica   per   l'anno  1999,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero dei
trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica  e'  autorizzato  ad  apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Note all'art. 3:
            - Il testo dell'art. 1 della legge 4 marzo 1982,  n.  67,
          recante   "Ulteriore  proroga  del  termine  relativo  alle
          espropriazioni   ed   all'esecuzione   delle    opere    di
          sistemazione  dell'ex  promontorio di San Benigno in Genova
          di cui alla legge 10 maggio 1970, n. 326,  di  integrazione
          alle  disposizioni del regio decreto-legge 6 febbraio 1927,
          n. 321, convertito in legge  29  dicembre  1927,  n.  2693,
          nonche'  alle  correlative  disposizioni del testo unico 16
          gennaio 1936,  n.  801,  concernente  la  costituzione  del
          consorzio  autonomo  del porto di Genova" (pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1982, n. 66) e' il seguente:
            "Art. 1. - Il termine di anni  cinquantacinque,  previsto
          dall'art.    1  della  legge  10  maggio  1970, n. 326, per
          l'esecuzione delle opere comprese nel  progetto  12  agosto
          1925,  e  successive modificazioni, per la formazione delle
          nuove  banchine  portuali  verso  Sampierdarena  e  per  la
          sistemazione   dell'ex   promontorio  di  San  Benigno,  e'
          sostituito dal termine di anni settanta".
            - Il testo dell'art.  2,  primo  comma,  della  legge  29
          dicembre  1969,  n. 1042, recante "Disposizioni concernenti
          la costruzione e  l'esercizio di  ferrovie  metropolitane",
          (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 15 gennaio 1970, n.
          12), e' il seguente:
            "I comuni o i  consorzi  di  cui  al  secondo  comma  del
          precedente  art.    1  presentano  un  piano  dei trasporti
          pubblici del  comprensorio  per  il  miglior  coordinamento
          delle  linee  metropoitane  con le ferrovie e con gli altri
          modi di trasporto. Il piano e' approvato dalla  Regione  o,
          qualora   essa   non  sia  costituita,  dai  provveditorati
          regionali alle opere pubbliche, previo parere dei  comitati
          regionali per la programmazione economica".
            -  Il  testo  dell'art.  6,  comma 3, del decreto-legge 1
          aprile 1989, n.121,  recante  "Interventi  infrastrutturali
          nelle  aree  interessate  dai campionati mondiali di calcio
          del 1990" (pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  3  aprile
          1989, n. 77), convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          maggio 1989, n. 205, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
           1 giugno 1989, n. 126), e' il seguente:
            "3. Le somme relative al contributo sui mutui autorizzati
          dall'art.    5,  comma  3, eventualmente non utilizzate nei
          termini indicati, affluiscono ad  apposito  capitolo  dello
          stato  di  previsione  della  Presidenza  del Consiglio dei
          Ministri  denominato: ''Ufficio del Ministro per i problemi
          delle aree urbane - metropolitane e parcheggi'' per  essere
          destinate  agli  interventi  per parcheggi e metropolitane,
          anche  con  sistemi  innovativi,  nelle   citta'   di   cui
          all'elenco allegato".
            - Il testo dell'art. 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122,
          recante  "Disposizioni  in  materia di parcheggi, programma
          triennale per le aree urbane maggiormente popolate  nonche'
          modificazioni   di  alcune  norme  del  testo  unico  sulla
          disciplina  della  circolazione  stradale,  approvato   con
          decreto  del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.
          393" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1989, n.
          80) e' il seguente:
            "Art. 6. - 1. I comuni di Roma, Milano,  Torino,  Genova,
          Venezia,  Trieste,  Bologna,  Firenze, Napoli, Bari, Reggio
          Calabria, Messina, Cagliari, Catania  e  Palermo  formulano
          entro  150  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della
          presente legge un programma urbano  dei  parcheggi  per  il
          triennio   1989-1991.  Il  programma  deve  essere  redatto
          tenendo conto del decreto di cui al  comma  3  dell'art.  2
          indicando,    tra    l'altro,    le    localizzazioni,    i
          dimensionamenti, le  priorita'  di  intervento  nonche'  le
          opere  e  gli  interventi da realizzare in ciascun anno; il
          programma dovra' privilegiare le realizzazioni piu' urgenti
          per il decongestionamento dei  centri  urbani  mediante  la
          creazione  di  parcheggi  finalizzati  all'interscambio con
          sistemi di trasporto collettivo  e  dotati  anche  di  aree
          attrezzate  per  veicoli  a  due ruote.   L'inserimento nel
          programma di  parcheggi  finalizzati  all'interscambio  con
          sistemi   di   trasporto   collettivo   situati  anche  sul
          territorio di comuni  limitrofi  puo'  essere  disposto  su
          iniziativa  dei comuni di cui al primo periodo del presente
          comma, sentite le aziende di trasporto  pubblico  e  previa
          intesa     con     i     comuni     interessati    promossa
          dall'amministrazione provinciale.
            2. L'Ente Ferrovie dello Stato e le ferrovie in regime di
          concessione ed in gestione governativa richiedono ai comuni
          di cui al primo  periodo  del  comma  1  l'inserimento  nel
          programma  dei  parcheggi  di  interscambio  che  intendono
          realizzare  su   aree   di   propria   disponibilita'.   La
          localizzazione  e il dimensionamento di tali infrastrutture
          sono individuate d'intesa con il comune sul cui  territorio
          sono  ubicate  le  aree. La realizzazione di tali parcheggi
          non e' ammessa ai contributi di cui all'art. 7.
            3. Il programma  dovra'  descrivere  dettagliatamente  le
          opere  e  per  ogni  opera che si intenda realizzare dovra'
          indicare quanto previsto dalle lettere da a) a f) del comma
          3 dell'art. 3.
            4. Entro il termine di cui al comma 1,  il  programma  e'
          trasmesso   alla  regione  la  quale,  entro  i  60  giorni
          successivi, lo approva e lo trasmette  al  Ministro  per  i
          problemi   delle   aree   urbane.   In   caso  di'  mancata
          approvazione anche  parziale  del  programma,  la  regione,
          entro   lo  stesso  termine  di  60  giorni,  e'  tenuta  a
          trasmettere il programma stesso al Ministro per i  problemi
          delle aree urbane indicando sia le ragioni del diniego, sia
          le   tecnologie,   le   localizzazioni,  i  dimensionamenti
          alternativi e, comunque, tutti gli elementi sostitutivi  di
          quelli  rigettati  con  precisa  e  dettagliata motivazione
          delle alternative proposte.  La  mancata  deliberazione  di
          rigetto  della regione nel termine di 60 giorni equivale ad
          approvazione  del  programma.  Il  silenzio-approvazione  e
          attestato  dal  sindaco ed e' comunicato dal sindaco stesso
          al Ministro per i  problemi  delle  aree  urbane  entro  10
          giorni dalla sua formazione.
            5. Ove il comune non provveda nel termine di cui al comma
          1,  il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri o, per sua
          delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane invita
          la regione a formulare entro 90 giorni, sentito il  comune,
          il programma ed a trasmetterlo entro lo stesso termine; ove
          la  regione  non  provveda  e nel caso di rigetto, totale o
          parziale, del programma comunale da parte della regione, il
          Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il
          Ministro per i problemi delle aree urbane convoca il comune
          e  la  regione  al  fine  di  definire  il   programma   da
          realizzare.
            6.  Il programma approvato, qualora contenga disposizioni
          in  contrasto  con   quelle   contenute   negli   strumenti
          urbanistici  vigenti,  costituisce variante degli strumenti
          stessi. L'atto di approvazione  del  programma  costituisce
          altresi'  dichiarazione  di  pubblica  utilita', urgenza ed
          indifferibilita' delle opere da realizzare.
            7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i comuni di cui al
          primo periodo del comma 1 trasmettono  alla  regione  e  al
          Ministro  per  i  problemi  delle aree urbane una relazione
          dettagliata sullo  stato  di  attuazione  degli  interventi
          programmati  per l'anno precedente, unitamente ad eventuali
          proposte di modifica del programma  triennale.    Per  tali
          proposte valgono le norme di cui ai precedenti commi.
            8.  Per  l'attuazione  del  piano valgono le norme di cui
          all'art.  5".
            - Il testo dell'art. 14, comma 2, lettera b) del  decreto
          legislativo    19   novembre   1997,   n.   422,   recante:
          "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di  funzioni
          e compiti in materia di trasporto, pubblico locale, a norma
          dell'art.  4,  comma  4,  della legge 15 marzo 1997, n. 59"
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre  1997,  n.
          287) e' il seguente:
            "2.  Nell'esercizio  dei  compiti  di  programmazione, le
          regioni:
             a) (Omissis);
             b) redigono i  piani  regionali  dei  trasporti  e  loro
          aggiornamenti tenendo conto della programmazione degli enti
          locali  ed  in  particolare dei piani di bacino predisposti
          dalle   province   e,   ove   esistenti,    dalle    citta'
          metropolitane,  in connessione con le previsioni di assetto
          territoriale e di sviluppo  economico  e  con  il  fine  di
          assicurare   una   rete   di  trasporto  che  privilegi  le
          integrazioni tra le varie modalita' favorendo in particolar
          modo quelle a minore impatto sotto il profilo ambientale".
            - Il testo del decreto-legge  23  giugno  1995,  n.  244,
          recante:  "Misure  dirette  ad  accelerare il completamento
          degli interventi pubblici  e  la  realizzazione  dei  nuovi
          interventi  nelle  aree  depresse", convertito in legge con
          modificazioni,  dalla  legge  8  agosto   1995,   n.   341.
          (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  18 agosto 1995, n.
          192) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 1995,
          n. 146.
            - Il testo del decreto-legge 23  ottobre  1996,  n.  548,
          recante:   "Interventi per le aree depresse e protette, per
          manifestazioni sportive internazionali,  nonche'  modifiche
          alla legge 25 febbraio 1992, n.  210", convertito in legge,
          con  modificazioni,  dalla  legge 20 dicembre 1996, n. 641,
          (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre  1996,  n.
          299),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 23 ottobre
          1996, n. 249.
            - Il testo  del  decreto-legge  25  marzo  1997,  n.  67,
          recante: "Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione",
          convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla legge 23
          maggio 1997, n. 135, (pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          24  maggio  1997,  n.  119)  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale 26 marzo 1997, n. 71.
            - ll testo dell'art. 4 della legge 4 agosto 1990, n. 240,
          recante "Interventi dello Stato  per  la  realizzazione  di
          interporti  finalizzati  al  trasporto  merci  e  in favore
          dell'intermodalita'" (pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          18 agosto 1990, n. 192) e' il seguente:
            "Art 4. - 1. L'ammissione ai contributi di cui all'art. 6
          e' disposta, previa stipula di convenzione, con decreto del
          Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con
          i  Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente. I soggetti
          interessati all'ammissione ai contributi dovranno, all'atto
          della domanda:
             a) corrispondere ai requisiti di cui alla  deliberazione
          CIPET   del   7  aprile  1993,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1993;
             b) avere un capitale sociale sottoscritto, nel  caso  si
          tratti   di  societa'  per  azioni,  non  inferiore  a  due
          miliardi;
             c) presentare un piano finanziario per la  realizzazione
          dell'opera che, oltre al contributo previsto dalla presente
          legge,  preveda  il  maggior  apporto  possibile  di  altre
          risorse rese disponibili da  soggetti  pubblici  o  privati
          interessati alla realizzazione dell'infrastruttura;
             d)  prevedere,  ai fini dell'ammissione a contributo una
          spesa  per  investimenti  complessiva  per  la   quale   il
          contributo  previsto  dalla  presente  legge  non superi il
          sessanta per cento dell'importo;
             e) dichiarare  il  proprio  impegno  a  presentare  alle
          autorita' competenti, nel caso in cui sia prevista la sosta
          di   automezzi  che  trasportano  sostanze  pericolose,  un
          rapporto di sicurezza dell'area interportuale ai fini degli
          adempimenti  previsti  dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 17 maggio  1988,  n.  175,  e  dal  decreto  del
          Ministro  dell'ambiente  20  maggio  1991, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991,  nonche'  dai
          successivi provvedimenti in materia.
            2.  Le  domande  dovranno  essere  corredate dal progetto
          preliminare, dal preventivo di spesa, dal piano finanziario
          dell'infrastruttura,  nonche'  dallo  studio   di   impatto
          ambientale,  effettuata secondo le modalita' previste dalla
          direttiva n. 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, e
          da uno studio specifico sugli effetti indotti dai flussi di
          traffico pesante nell'area di influenza dell'interporto".
            - Il testo dell'art. 6 della citata legge 4 agosto  1990,
          n. 240, e' il seguente:
            "Art.  6.  -  1.  I  soggetti  di  cui  all'art.  4  sono
          autorizzati a  contrarre  mutui  con  istituti  di  credito
          speciale o sezioni autonome autorizzati, in relazione ad un
          volume di investimenti complessivo di lire 700 miliardi, in
          ragione  di  lire  50 miliardi per l'anno 1989, di lire 250
          miliardi per l'anno 1990, di lire 100 miliardi  per  l'anno
          1991  e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e
          1993. Le quote di  mutuo  non  contratte  in  ciascun  anno
          possono esserlo negli anni successivi.
            2.  A  favore  dei  concessionari  di  cui all'art. 3, il
          Ministro dei trasporti  puo'  concedere  un  contributo  in
          misura  pari  al  5  per cento, per ogni semestre, e per la
          durata di quindici anni, della spesa  per  investimenti  di
          cui al comma 1 del presente articolo.
            3.   Il   Ministro  del  tesoro,  su  proposta  elaborata
          congiuntamente dai Ministri  dei  trasporti  e  dei  lavori
          pubblici,  determina,  entro  sessanta giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente legge, le modalita' per la
          concessione ed erogazione dei contributi di cui al presente
          articolo.
            4. Per le finalita' di  cui  al  presente  articolo  sono
          autorizzati  limiti di impegno quindicennali a carico dello
          Stato, con la seguente modulazione: 5 miliardi di lire  per
          il  1989,  25  miliardi di lire per il 1990, 10 miliardi di
          lire per il 1991, 15 miliardi di lire  per  ciascuno  degli
          anni 1992 e 1993".