Art. 30.
    (Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile
                            1992, n. 285)
1.  All'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  al  comma  7  e'  aggiunto,  in  fine, il seguente periodo: "Sono
altresi'  consentite  le  insegne  di  esercizio,  con esclusione dei
cartelli  e  delle  insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari,
purche'  autorizzate  dall'ente  proprietario della strada ed entro i
limiti  e  alle  condizioni  stabilite  con  decreto del Ministro dei
lavori pubblici";
b) il comma 13 e' sostituito dal seguente:
"13.  Gli  enti  proprietari, per le strade di rispettiva competenza,
assicurano  il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per
il  raggiungimento  di  tale  fine l'ufficio o comando da cui dipende
l'agente accertatore,
che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai
commi  11  e  12,  trasmette  copia  dello  stesso al competente ente
proprietario della strada";
c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"13-bis.  In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o
altri  mezzi  pubblicitari  privi  di  autorizzazione  o  comunque in
contrasto  con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della
strada  diffida  l'autore  della  violazione  e  il proprietario o il
possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo
pubblicitario  a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data
di  comunicazione  dell'atto.  Decorso  il  suddetto  termine, l'ente
proprietario   provvede   ad   effettuare   la  rimozione  del  mezzo
pubblicitario  e  alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico
dell'autore  della  violazione  e,  in  via  tra  loro  solidale, del
proprietario o possessore del suolo.
13-ter.  Non e' consentita la collocazione di cartelli, di insegne di
esercizio  o  di  altri  mezzi pubblicitari nelle zone tutelate dalle
leggi  1o  giugno  1939,  n.  1089,  e  29  giugno 1939, n. 1497, dal
decreto-legge  27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n.
394.  In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di
esercizio  e  gli  altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del
comma  13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla
data  di  entrata  in vigore della presente disposizione le strade di
interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne
di  esercizio  ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del
paesaggio.  Entro  sei mesi dal provvedimento di individuazione delle
strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle
rimozioni ai sensi del comma 13-bis.
13-quater.  Nel  caso  in  cui  l'installazione  dei  cartelli, delle
insegne  di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su
suolo   demaniale   ovvero   rientrante  nel  patrimonio  degli  enti
proprietari  delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo
le  strade  e  le  fasce  di  pertinenza  costituisca pericolo per la
circolazione,  in  quanto  in contrasto con le disposizioni contenute
nel   regolamento,   l'ente  proprietario  esegue  senza  indugio  la
rimozione  del  mezzo  pubblicitario.  Successivamente  alla  stessa,
l'ente  proprietario  trasmette  la  nota  delle  spese  sostenute al
prefetto,  che  emette  ordinanza  -  ingiunzione  di pagamento. Tale
ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge".
 
          Note all'art.  30:
            - Il testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo 30
          aprile  1992, n. 285, come modificato dalla presente legge,
          e' il seguente:
            "Art. 23 (Pubblicita' sulle strade e sui veicoli).  -  1.
          Lungo  le  strade  o  in vista di esse e' vietato collocare
          insegne, cartelli, manifesti,  impianti  di  pubblicita'  o
          propaganda,   segni   orizzontali   reclamistici,  sorgenti
          luminose, visibili dai veicoli  transitanti  sulle  strade,
          che  per  dimensioni,  forma,  colori, disegno e ubicazione
          possono ingenerare confusione con la segnaletica  stradale,
          ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne
          la  visibilita'  o  l'efficacia,  ovvero  arrecare disturbo
          visivo agli utenti della strada  o  distrarne  l'attenzione
          con   conseguente   pericolo   per   la   sicurezza   della
          circolazione; in  ogni  caso,  detti  impianti  non  devono
          costituire   ostacolo   o,   comunque,   impedimento   alla
          circolazione  delle  persone  invalide.   Sono,   altresi',
          vietati   i   cartelli   e  gli  altri  mezzi  pubblicitari
          rifrangenti, nonche' le sorgenti e le pubblicita'  luminose
          che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico
          delle  intersezioni  canalizzate  e'  vietata  la  posa  di
          qualunque   installazione    diversa    dalla    prescritta
          segnaletica.
            2.   E'   vietata  l'apposizione  di  scritte  o  insegne
          pubblicitarie luminose sui veicoli. E' consentita quella di
          scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti  nei  limiti  e
          alle  condizioni  stabiliti  dal  regolamento,  purche' sia
          escluso ogni rischio  di  abbagliamento  o  di  distrazione
          dell'attenzione  nella  guida  per i conducenti degli altri
          veicoli.
            3. Lungo le  strade,  nell'ambito  e  in  prossimita'  di
          luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e
          paesaggistiche  o  di  edifici  o  di  luoghi  di interesse
          storico o artistico, e' vietato collocare cartelli e  altri
          mezzi pubblicitari.
            4.   La   collocazione  di  cartelli  e  di  altri  mezzi
          pubblicitari lungo le strade o in vista di esse e' soggetta
          in  ogni  caso  ad  autorizzazione   da   parte   dell'ente
          proprietario  della  strada  nel  rispetto  delle  presenti
          norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza e' dei
          comuni, salvo il preventivo nulla  osta  tecnico  dell'ente
          proprietario   se   la   strada  e'  statale;  regionale  o
          provinciale.
            5.  Quando  i  cartelli  e  gli  altri mezzi pubblicitari
          collocati su una strada sono visibili  da  un'altra  strada
          appartenente   ad   ente   diverso,   l'autorizzazione   e'
          subordinata al preventivo nulla  osta  di  quest'ultimo.  I
          cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi
          ferroviarie,  quando  siano  visibili  dalla  strada,  sono
          soggetti alle disposizioni del presente articolo e la  loro
          collocazione  viene autorizzata dalle Ferrovie dello Stato,
          previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
            6. Il regolamento stabilisce le norme per le  dimensioni,
          le  caratteristiche,  l'ubicazione  dei  mezzi pubblicitari
          lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di
          servizio e di rifornimento di carburante.  Nell'interno dei
          centri abitati; limitatamente alle strade di tipo E) ed F),
          per ragioni di interesse generale o di  ordine  tecnico,  i
          comuni  hanno  la  facolta' di concedere deroghe alle norme
          relative alle distanze minime  per  il  posizionamento  dei
          cartelli  e  degli  altri  mezzi pubblicitari, nel rispetto
          delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
            7. E' vietata qualsiasi forma di pubblicita' lungo  e  in
          vista  degli  itinerari  internazionali, delle autostrade e
          delle strade extraurbane principali e relativi accessi.  Su
          dette  strade  e'  consentita  la pubblicita' nelle aree di
          servizio o di  parcheggio  solo  se  autorizzata  dall'ente
          proprietario  e  sempre  che non sia visibile dalle stesse.
          Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o  indicazioni
          agli  utenti  purche'  autorizzati  dall'ente  proprietario
          delle  strade.  Sono  altresi'  consentite  le  insegne  di
          esercizio,  con  esclusione  dei  cartelli  e delle insegne
          pubblicitarie   e   altri   mezzi   pubblicitari,   purche'
          autorizzate  dall'ente proprietario della strada ed entro i
          limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro
          dei lavori pubblici.
            8. E' parimenti,  vietata  la  pubblicita',  relativa  ai
          veicoli  sotto  qualsiasi  forma,  che  abbia un contenuto,
          significato  o  fine  in  contrasto   con   le   norme   di
          comportamento  previste dal presente codice. La pubblicita'
          fonica sulle strade e' consentita agli utenti autorizzati e
          nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri  abitati,
          per   ragioni  di  pubblico  interesse,  i  comuni  possono
          limitarla  a  determinate  ore  od  a  particolari  periodi
          dell'anno.
            9.  Per  l'adattamento alle presenti norme delle forme di
          pubblicita' attuate all'atto  dell'entrata  in  vigore  del
          presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.
            10.  Il  Ministro dei lavori pubblici puo' impartire agli
          enti proprietari delle strade direttive per  l'applicazione
          delle  disposizioni  del  presente  articolo  e  di  quelle
          attuative del regolamento, nonche'  disporre,  a  mezzo  di
          propri   organi,   il   controllo   dell'osservanza   delle
          disposizioni stesse.
            11. Chiunque viola le disposizioni del presente  articolo
          e   quelle   del  regolamento  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una   somma   da   lire
          seicentoseimila                    a                   lire
          duemilioniquattrocentoventiquattromila.
            12.  Chiunque  non osserva le prescrizioni indicate nelle
          autorizzazioni previste dal presente articolo  e'  soggetto
          alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
          lire     duecentoquarantaduemilaquattrocento     a     lire
          novecentosessantanovemilaseicento.
            13.  Gli  enti  proprietari,  per le strade di rispettiva
          competenza, assicurano il rispetto delle  disposizioni  del
          presente  articolo.    Per  il  raggiungimento di tale fine
          l'ufficio o comando da cui  dipende  l'agente  accertatore,
          che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni
          di  cui  ai conimi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al
          competente ente proprietario della strada.
            13-bis. In caso di collocazione di cartelli,  insegne  di
          esercizio    o    altri   mezzi   pubblicitari   privi   di
          autorizzazione o comunque in contrasto con quanto  disposto
          dal  comma  1,  l'ente  proprietario  della  strada diffida
          l'autore della violazione e il proprietario o il possessore
          del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il  mezzo
          pubblicitario  a  loro spese entro e non oltre dieci giorni
          dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il  suddetto
          termine,  l'ente  proprietario  provvede  ad  effettuare la
          rimozione del  mezzo  pubblicitario  e  alla  sua  custodia
          ponendo   i  relativi  oneri  a  carico  dell'autore  della
          violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario  o
          possessore del suolo.
            13-ter. Non e' consentita la collocazione di cartelli, di
          insegne  di  esercizio  o di altri mezzi pubblicitari nelle
          zone tutelate dalle leggi   1 giugno 1939, n.  1089,  e  29
          giugno  1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n.
          312, convertito, con modificazioni, dalla  legge  8  agosto
          1985,  n.  431,  e  dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. In
          caso di inottemperanza al divieto, i cartelli,  le  insegne
          di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai
          sensi  del  comma  13-bis.   Le regioni possono individuare
          entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente  disposizione le strade di interesse panoramico ed
          ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di  esercizio
          ed  altri  mezzi  pubblicitari  provocano  deturpamento del
          paesaggio.   Entro   sei   mesi   dal   provvedimento    di
          individuazione  delle  strade  di  interesse  panoramico ed
          ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi  del
          comma 13-bis.
            13-quater.  Nel caso in cui l'installazione dei cartelli,
          delle insegne di esercizio o di  altri  mezzi  pubblicitari
          sia  realizzata  su  suolo  demaniale ovvero rientrante nel
          patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel  caso
          in  cui  la  loro  ubicazione lungo le strade e le fasce di
          pertinenza costituisca pericolo  per  la  circolazione,  in
          quanto  in  contrasto  con  le  disposizioni  contenute nel
          regolamento, l'ente proprietario esegue  senza  indugio  la
          rimozione  del  mezzo pubblicitario.   Successivamente alla
          stessa, l'ente proprietario trasmette la nota  delle  spese
          sostenute  al  prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione
          di pagamento. Tale ordinanza costituisce  titolo  esecutivo
          ai sensi di legge.
            -  Il  testo  della legge 1 giugno 1939, n. 1089, recante
          "Tutela delle cose  d'interesse  artistico  e  storico"  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1939, n. 184.
            -  Il  testo  del  decreto-legge 29 giugno 1939, n. 1497,
          recante "Protezione delle bellezze naturali" e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1939, n. 241.
            -  Il  testo  del  decreto-legge  27 giugno 1985, n. 312,
          recante "Disposizioni urgenti per la tutela delle  zone  di
          particolare    interesse   ambientale",   convertito,   con
          modificazione dalla legge 8 agosto 1985, n.  431  (Gazzetta
          Ufficiale  22  agosto  1985,  n.  197)  e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 29 giugno 1985, n. 152.
            - Il testo della legge 6 dicembre 1991, n.  394,  recante
          "legge  quadro  sulle  aree  protette"  e'  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13
          dicembre 1991.