Art. 32.
    (Modifiche agli articoli 119 e 126 del decreto legislativo 30
                        aprile 1992, n. 285)
1. All'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modifi-
cazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis.  L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti
dei  soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o
la  conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, e'
effettuato  dai  medici  specialisti dell'unita' sanitaria locale che
indicheranno  l'eventuale  scadenza  entro  la  quale  effettuare  il
successivo  controllo  medico  cui  e'  subordinata  la conferma o la
revisione della patente di guida";
b) al comma 4, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
"d-bis)  dei  soggetti  affetti  da  diabete per il conseguimento, la
revisione  o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie.
In  tal  caso  la  commissione  medica  e'  integrata  da  un  medico
specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla
specifica  patologia  sia  ai  fini dell'espressione del giudizio fi-
nale".
2.  Dopo  il  comma  4  dell'articolo  126 del decreto legislativo 30
aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni, e' inserito il
seguente:
"4-bis.  Per  i soggetti affetti da diabete trattati con insulina gli
accertamenti  di  cui all'articolo 119, comma 4, lettera d-bis), sono
effettuati  ogni  anno,  salvo  i  periodi  piu'  brevi  indicati sul
certificato di idoneita".
 
          Note all'art. 32:
            - Il testo dell'art. 119 del citato  decreto  legislativo
          30  aprile  1992,  n.  285,  come modificato dalla presente
          legge, e' il seguente:
            "Art.  119  (Requisiti   fisici   e   psichici   per   il
          conseguimento  della  patente  di  guida).  -  1.  Non puo'
          ottenere  la  patente  di  guida  o   l'autorizzazione   ad
          esercitarsi  alla  guida  di cui all'art. 122, comma 2, chi
          sia affetto  da  malattia  fisica  o  psichica,  deficienza
          organica  o  minorazione  psichica,  anatomica o funzionale
          tale da  impedire  di  condurre  con  sicurezza  veicoli  a
          motore.
            2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne
          per   i   casi   stabiliti   nel  comma  4,  e'  effettuato
          dall'ufficio della unita' sanitaria locale territorialmente
          competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-
          legale. L'accertamento suindicato  puo'  essere  effettuato
          altresi'  da un medico responsabile dei servizi di base del
          distretto sanitario ovvero da  un  medico  appartenente  al
          ruolo  dei  medici  del  Ministero  della  sanita', o da un
          ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un  medico
          militare  in  servizio  permanente effettivo o da un medico
          del ruolo professionale dei sanitari dellaPolizia di  Stato
          o  da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del
          lavoro e della previdenza sociale. In  tutti  i  casi  tale
          accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.
            2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei
          confronti   dei   soggetti   affetti   da  diabete  per  il
          conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti  di
          categoria  A,  B,  BE  e  sottocategorie, e' effettuato dai
          medici   specialisti   dell'unita'   sanitaria  locale  che
          indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare
          il  successivo  controllo  medico  cui  e'  subordinata  la
          conferma o la revisione della patente di guida.
            3.  L'accertamento  di  cui  al comma 2 deve risultare da
          certificazione di data  non  anteriore  a  tre  mesi  dalla
          presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida.
          (La certificazione deve tenere conto dei precedenti morbosi
          del   richiedente   dichiarati  da  un  certificato  medico
          rilasciato dal medico di fiducia).
            4. L'accertamento dei  requisiti  fisici  e  psichici  e'
          effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni
          provincia  presso  le unita' sanitarie locali del capoluogo
          di provincia, nei riguardi:
             a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso  in  cui  il
          giudizio di idoneita' non possa essere formulato in base ai
          soli  accertamenti clinici si dovra' procedere ad una prova
          pratica di guida su  veicolo  adattato  in  relazione  alle
          particolari esigenze;
             b)  di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni
          di eta' ed abbiano titolo  a  guidare  autocarri  di  massa
          complessiva,  a  pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni
          ed autoarticolati, adibiti al trasporto  di  cose,  la  cui
          massa  complessiva,  a pieno carico, non sia superiore a 20
          t, macchine operatrici;
             c) di coloro per i quali e' fatta richiesta dal prefetto
          o dall'ufficio provinciale della Direzione  generale  della
          M.C.T.C.;
             d)  di  coloro  nei  confronti  dei  quali l'esito degli
          accertamenti clinici, strumentali e di  laboratorio  faccia
          sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneita'
          e la sicurezza della guida.
             d-bis)   dei   soggetti   affetti   da  diabete  per  il
          conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti  C,
          D,  CE,  DE  e sottocategorie.   In tal caso la commissione
          medica e' integrata da un  medico  spcialista  diabetologo,
          sia  ai  fini  degli  accertamenti  relativi alla specifica
          patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale.
            5. Avverso il gudizio delle commissioni di cui al comma 4
          e' ammesso ricorso entro  trenta  giorni  al  Ministro  dei
          trasporti.  Questi  decide,  sentita  la commissione medica
          centrale istituita presso il Ministero dei trasporti.  Tale
          commissione esprime il suo parere avvalendosi eventualmente
          di  accertamenti  demandati agli organi sanitari periferici
          delle Ferrovie dello Stato.  La  anzidetta  commissione  ha
          altresi'  il  compito, su richiesta del suddetto Ministero,
          di   esprimere   il   parere   su    particolari    aspetti
          dell'idoneita'  psichica  e  fisica alla guida, nonche' sul
          coordinamento  e  sull'indirizzo  della   attivita'   delle
          commissioni mediche locali.
            6.  Di  tale  parere  il  Ministro  dei trasporti e della
          navigazione si  avvale  anche  in  sede  di  decisione  del
          ricorso  avverso  il  provvedimento della sospensione della
          patente di guida di cui all'art. 129, comma 5,  nonche'  in
          sede  di  decisione  del  ricorso  avverso  la revoca della
          patente  di   guida   disposta   dal   competente   ufficio
          provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
            7.  Per  esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti
          di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dei trasporti si
          avvale  della  collaborazione  di  medici  appartenenti  ai
          servizi territoriali della riabilitazione.
             8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
             a)  i  requisiti  fisici  e  psichici  per  conseguire e
          confermare le patenti di guida;
             b) le modalita' di rilascio ed i modelli dei certificati
          medici;
             c) la composizione e le modalita' di funzionamento delle
          commissioni mediche di cui al comma 4, delle  quali  dovra'
          far  parte  un  medico appartenente ai servizi territoriali
          della riabilitazione, qualora vengano sottoposti  a  visita
          aspiranti  conducenti  di  cui  alla  lettera a) del citato
          comma 4. In questa ipotesi, dovra' farne parte un ingegnere
          del ruolo della  Direzione  generale  della  M.C.T.C.  Puo'
          intervenire,  ove  richiesto dall'interessato, un medico di
          sua fiducia;
             d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli  che  possono
          essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C
          e D.
            9.  I  medici  di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le
          commissioni mediche di cui al comma 4, possono  richiedere,
          qualora  lo  ritengano  opportuno,  che  l'accertamento dei
          requisiti fisici e  psichici  sia  integrato  da  specifica
          valutazione   psico-diagnostica  effettuata,  da  psicologi
          abilitati  all'esercizio  della  professione  ed   iscritti
          all'albo professionale.
            10.  Con  decreto del Ministro dei trasporti, di concerto
          con il Ministro della sanita',  e'  istituito  un  apposito
          comitato   tecnico  che  ha  il  compito  di  fornire  alle
          Commissioni  mediche  locali  informazioni  sul   progresso
          tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli
          a motore da parte dei mutilati e minorati fisici".
            -  Il  testo dell'art. 126 del citato decreto legislativo
          30 aprile 1992, n. 285, e' il seguente:
            "Art.  126  (Durata  e  conferma  della  validita'  della
          patente  di  guida).    -  1.  Le  patenti  di  guida delle
          categorie A e B sono valide per anni dieci;  qualora  siano
          rilasciate  o confermate a chi ha superato il cinquantesimo
          anno di eta' sono  valide  per  cinque  anni  e  a  chi  ha
          superato  il  settantesimo anno di eta' sono valide per tre
          anni.
            2. La patente speciale di guida delle  categorie  A  e  B
          rilasciata  a  mutilati  e  minorati  fisici e quella della
          categoria C sono valide per cinque anni e per  tre  anni  a
          partire  dal  settantesimo  anno  di eta'. La patente della
          categoria D e' valida per cinque anni.
            3.  Il  Ministro  dei trasporti, con propri decreti, puo'
          stabilire termini di validita' piu' ridotti per determinate
          categorie di patenti anche in relazione  all'uso  cui  sono
          destinati  i veicoli condotti, all'eta' dei conducenti o ai
          loro requisiti fisici e psichici, determinando altresi'  in
          quali   casi  debba  addivenirsi  alla  sostituzione  della
          patente.
            4. L'accertamento dei requisiti previsti  dall'art.  119.
          comma  1,  per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli
          di cui all'art.  116, comma 8, deve essere effettuato  ogni
          cinque  anni  e  comunque  in  occasione  della conferma di
          validita' della patente di guida.  Detto accertamento  deve
          effettuarsi  con  cadenza biennale nei  confronti di coloro
          che abbiano superato  i  sessantacinque  anni  di  eta'  ed
          abbiano  titolo  a guidare autocarri di massa complessiva a
          pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni e autoarticolati,
          adibiti al trasporto di cose, la cui  massa  complessiva  a
          pieno   carico  non  sia  superiore  a  20  t,  e  macchine
          operatrici.
            4-bis. Per i soggetti affetti  da  diabete  trattati  con
          insulina  gli  accertamenti  di  cui all'art. 119, comma 4,
          lettera d-bis), sono effettuati ogni anno, salvo i  periodi
          piu' brevi indicati sul certificato di idoneita'.
            5. La validita' della patente e contermata dal competente
          ufficio  centrale  della Direzione generale della M.C.T.C.,
          che trasmette per posta al titolare della patente di  guida
          un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente
          di guida. A tal fine gli uffici da cui dipendono i sanitari
          indicati  nell'art. 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere
          al  suddetto  ufficio  della   Direzione   generale   della
          M.C.T.C.,  nel  termine  di  cinque giorni decorrente dalla
          data di effettuazione della visita medica, ogni certificato
          medico dal quale risulti che il titolare e' in possesso dei
          requisiti fisici e  psichici  prescritti  per  la  conferma
          della  validita'.  Analogamente procedono le commissioni di
          cui all'art. 119, comma 4, nonche' i competenti uffici  del
          Ministero  dei  trasporti  nei  casi di cui all'art.   119,
          comma 5. Non possono essere sottoposti alla visita medica i
          conducenti che  non  dimostrano,  previa  esibizione  delle
          ricevute, di aver effettuato i versamenti in conto corrente
          postale  degli  importi dovuti per la conferma di validita'
          della patente di guida. Il personale sanitario che effettua
          la visita' e' responsabile in solido dell'omesso pagamento.
          La ricevuta andra' conservata dal  titolare  della  patente
          per il periodo di validita'.
            6. L'autorita' sanitaria, nel caso che dagli accertamenti
          di  cui  al  comma  5  rilevi che siano venute a mancare le
          condizioni per la conferma della validita'  della  patente,
          comunica  al competente ufficio provinciale della Direzione
          generale della M.C.T.C.  l'esito  dell'accertamento  stesso
          per  i  provvedimenti di cui agli articoli 129,  comma 2, e
          130.
            7. Chiunque  guida  con  patente  la  cui  validita'  sia
          scaduta   e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento      di       una       somma       da       lire
          duecentoquarantaduemilaquattrocento          a         lire
          novecentosessantanovemilaseicento.
           Dalla   violazione  consegue  la  sanzione  amministrativa
          accessoria del ritiro della patente, secondo le  norme  del
          capo I sezione II del titolo VI".