Art. 33.
    (Modifiche all'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile
                            1992, n. 285)
1. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalla seguente:
"a)  ai  conducenti  alla  guida  di  ciclomotori  a  due  ruote e di
motocicli   di   qualsiasi   cilindrata   a   due  ruote,  ovvero  di
motocarrozzette, nonche' agli eventuali passeggeri";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis.  Sono  esenti  dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti di
ciclomotori e motocicli, anche a tre ruote, purche' dotati di cellula
di  sicurezza  a  prova di crash, nonche' di sistemi di ritenuta e di
dispositivi  atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di
sicurezza. Il regolamento definisce i requisiti tecnici della cellula
di  sicurezza, dei sistemi di ritenuta e dei dispositivi previsti dal
presente comma".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 171 del decreto legislativo 30
aprile  1992,  n.  285,  modificate dal presente articolo, entrano in
vigore  a  decorrere  dal  novantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge.
 
          Nota all'art.  33:
            -  Il testo dell'art. 171, del citato decreto legislativo
          30 aprile 1992, n.  285,  come  modificato  dalla  presente
          legge e' il seguente:
            "Art.  171  (Uso  del  casco protettivo per gli utenti di
          veicoli a due ruote). - 1. E''  fatto  obbligo  durante  la
          marcia  di indossare e di tenere regolarmente allacciato un
          casco protettivo conforme ai  tipi  omologati,  secondo  la
          normativa stabilita dal Ministero dei trasporti:
             a) ai conducenti alla guida di ciclomotori a due ruote e
          di motocicli di qualsiasi cilindrata a due ruote, ovvero di
          motocarrozzette, nonche' agli eventuali passeggeri;
            1-bis.  Sono  esenti  dall'obbligo  di cui   al comma 1 i
          conducenti di ciclomotori e motocicli, anche a  tre  ruote,
          purche'  dotati  di  cellula di sicurezza a prova di crash,
          nonche' di sistemi di ritenuta  e  di  dispositivi  atti  a
          garantire   l'utilizzo   del   veicolo   in  condizioni  di
          sicurezza. Il regolamento  definisce  i  requisiti  tecnici
          della  cellula  di sicurezza, dei sistemi di ritenuta e dei
          dispositivi previsti dal presente comma.
            2. Chiunque viola le  presenti  norme  e'  soggetto  alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire
          sessantamilaseicento                 a                 lire
          duecentoquarantaduemilaquattrocento.  Quando il mancato uso
          del  casco riguarda un minore trasportato, della violazione
          risponde il conducente.
            3. Se la violazione e' commessa da conducente  minorenne,
          in  luogo  della  sanzione  pecuniaria  si applica il fermo
          amministrativo del veicolo per giorni trenta, ai sensi  del
          capo I, sezione II, del titolo VI.
            4.  Chiunque importa o produce per la commercializzazione
          sul  territorio  nazionale  e  chi  commercializza   caschi
          protettivi  per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di
          tipo non omologato e' soggetto alla sanzione amministrativa
          del     pagamento     di     una     somma     da      lire
          unmilioneduecentododicimila              a             lire
          quattromilioniottocentoquarantottomila.
            5. I caschi di cui al comma 4, ancorche' utilizzati, sono
          soggetti al sequestro ed alla relativa confisca,  ai  sensi
          delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI".