Art. 33. (Modifiche all'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) 1. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalla seguente: "a) ai conducenti alla guida di ciclomotori a due ruote e di motocicli di qualsiasi cilindrata a due ruote, ovvero di motocarrozzette, nonche' agli eventuali passeggeri"; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti di ciclomotori e motocicli, anche a tre ruote, purche' dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonche' di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza. Il regolamento definisce i requisiti tecnici della cellula di sicurezza, dei sistemi di ritenuta e dei dispositivi previsti dal presente comma". 2. Le disposizioni di cui all'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificate dal presente articolo, entrano in vigore a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 33: - Il testo dell'art. 171, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla presente legge e' il seguente: "Art. 171 (Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote). - 1. E'' fatto obbligo durante la marcia di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti: a) ai conducenti alla guida di ciclomotori a due ruote e di motocicli di qualsiasi cilindrata a due ruote, ovvero di motocarrozzette, nonche' agli eventuali passeggeri; 1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti di ciclomotori e motocicli, anche a tre ruote, purche' dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonche' di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza. Il regolamento definisce i requisiti tecnici della cellula di sicurezza, dei sistemi di ritenuta e dei dispositivi previsti dal presente comma. 2. Chiunque viola le presenti norme e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sessantamilaseicento a lire duecentoquarantaduemilaquattrocento. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente. 3. Se la violazione e' commessa da conducente minorenne, in luogo della sanzione pecuniaria si applica il fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. 4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilioneduecentododicimila a lire quattromilioniottocentoquarantottomila. 5. I caschi di cui al comma 4, ancorche' utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI".