Art. 34.
     (Modifica all'articolo 13 del decreto del Presidente della
                Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)
1.  All'articolo  13,  comma 2, capoverso B), lettera g), del decreto
del  Presidente  della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e succes-
sive  modificazioni,  sono  soppresse  le  parole: "purche' muniti di
carta di circolazione".
 
          Nota all'art.  34:
            - Il testo dell'art. 13, comma 2, capoverso B) del citato
          decreto  del  Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
          n.  495,  come  modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
            "2. L'autorizzazione periodica:
             A) (Omissis).
             B)  E'  altresi' rilasciata per le seguenti categorie di
          veicoli e di trasporti eccezionali, in considerazione delle
          loro specificita':
              a) veicoli per uso speciale individuati  agli  articoli
          203, comma 2, lettere b), c), h), i), e j), e 204, comma 2,
          lettere a) e b);
              b)  autotreni  ed autoarticolati di massa complessiva a
          pieno carico non superiore a  56  t,  formati  con  motrice
          classificata  mezzo  d'opera  o dichiarata idonea a formare
          autoarticolati   mezzi   d'opera,   e   con   rimorchio   o
          semirimorchio  destinato al trasporto esclusivo di macchine
          operatrici da cantiere, anche  se  superano  le  dimensioni
          prescritte  dall'art.  61  del  codice,  ma  sono  comunque
          compresi entro i  limiti  fissati  dall'ente  che  rilascia
          l'autorizzazione,  in  relazione  alla configurazione della
          rete stradale interessata;
              c) veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari;
              d) veicoli che trasportano, in quanto  adeguatamente  e
          permanentemente   allestiti,  pali  per  linee  elettriche,
          telefoniche  o  di  pubblica  illuminazione,  purche'   non
          eccedenti  con  il  carico  le  dimensioni  in larghezza ed
          altezza di cui all'art. 61 del codice, ed aventi  lunghezza
          massima   di   14  m.  Le  parti  a  sbalzo  devono  essere
          efficacemente  segnalate  ai  fini  della  sicurezza  della
          circolazione; la parte a sbalzo anteriore non deve eccedere
          2,50 m misurati dal centro dell'asse anteriore;
              e)  veicoli  adibiti  al trasporto di blocchi di pietra
          naturale a condizione che  il  trasporto  venga  effettuato
          senza sovrapporre i blocchi gli uni sugli altri;
              f)  veicoli  adibiti  al  trasporto di coils e laminati
          grezzi;
              g) veicoli adibiti al  trasporto  di  attrezzature  per
          spettacoli  viaggianti,  che non eccedano i limiti di massa
          fissati dall'art.   62 del  codice  ed  i  seguenti  limiti
          dimensionali:  altezza  4,30 m, larghezza 2,60 m, lunghezza
          23 m.
            L'autorizzazione  periodica  non  e'  consentita  per   i
          veicoli  di cui alle lettere e) ed f) per il transito sulle
          strade classificate di tipo A, ai sensi dell'art. 2,  comma
          2 del codice".