Art. 34. (Modifica all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495) 1. All'articolo 13, comma 2, capoverso B), lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e succes- sive modificazioni, sono soppresse le parole: "purche' muniti di carta di circolazione".
Nota all'art. 34: - Il testo dell'art. 13, comma 2, capoverso B) del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "2. L'autorizzazione periodica: A) (Omissis). B) E' altresi' rilasciata per le seguenti categorie di veicoli e di trasporti eccezionali, in considerazione delle loro specificita': a) veicoli per uso speciale individuati agli articoli 203, comma 2, lettere b), c), h), i), e j), e 204, comma 2, lettere a) e b); b) autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 56 t, formati con motrice classificata mezzo d'opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d'opera, e con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere, anche se superano le dimensioni prescritte dall'art. 61 del codice, ma sono comunque compresi entro i limiti fissati dall'ente che rilascia l'autorizzazione, in relazione alla configurazione della rete stradale interessata; c) veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari; d) veicoli che trasportano, in quanto adeguatamente e permanentemente allestiti, pali per linee elettriche, telefoniche o di pubblica illuminazione, purche' non eccedenti con il carico le dimensioni in larghezza ed altezza di cui all'art. 61 del codice, ed aventi lunghezza massima di 14 m. Le parti a sbalzo devono essere efficacemente segnalate ai fini della sicurezza della circolazione; la parte a sbalzo anteriore non deve eccedere 2,50 m misurati dal centro dell'asse anteriore; e) veicoli adibiti al trasporto di blocchi di pietra naturale a condizione che il trasporto venga effettuato senza sovrapporre i blocchi gli uni sugli altri; f) veicoli adibiti al trasporto di coils e laminati grezzi; g) veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viaggianti, che non eccedano i limiti di massa fissati dall'art. 62 del codice ed i seguenti limiti dimensionali: altezza 4,30 m, larghezza 2,60 m, lunghezza 23 m. L'autorizzazione periodica non e' consentita per i veicoli di cui alle lettere e) ed f) per il transito sulle strade classificate di tipo A, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del codice".