Art. 38. (Modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 454) 1. All'articolo 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori si pronunciano entro il termine perentorio di trenta giorni; decorso inutilmente tale termine, il Comitato di cui all'articolo 8 delibera l'ammissione ai benefici di cui al presente articolo, sulla base dell'istruttoria eseguita dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1". 2. All'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, le parole da: "il Ministro dei trasporti e della navigazione istituisce" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro dei trasporti e della navigazione istituisce, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'ambiente, il Comitato per l'autotrasporto e l'intermodalita' composto da quindici componenti. I componenti del Comitato sono: a) il capo dell'unita' di gestione autotrasporto di persone e cose, che lo presiede; b) il presidente del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, con la qualifica di vicepresidente; c) un componente designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Ragioneria generale dello Stato; d) un componente designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; e) un componente designato dal Ministro dell'ambiente; f) un componente designato dal Ministro dei lavori pubblici; g) due componenti scelti dal Ministro dei trasporti e della navigazione; h) cinque componenti, indicati dalle cinque associazioni piu' rappresentative della categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui all'articolo 4 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32; i) due componenti indicati congiuntamente dalle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, presenti nel comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori". 3. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, come modificato dal comma 2 del presente articolo, e' inserito il seguente: "1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, sono nominati, con le stesse modalita', un numero uguale di membri supplenti dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) e i) del medesimo comma 1".
Note all'art. 38: - Il testo dell'art. 3, comma 4, della citata legge 23 dicembre 1997, n. 454, come modificato dalla presente legge e' il seguente: "4. Il Comitato di cui all'art. 8 delibera, sentiti i comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori, l'ammissione degli imprenditori ai benefici di cui al presente articolo, nei limiti delle risorse autorizzate, sulla base dell'istruttoria eseguita dai soggetti di cui all'art. 10, comma 1, tenuto conto dell'eta' e del periodo di attivita'. I comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori si pronunciano entro il termine perentorio di trenta giorni; decorso inutilmente tale termine, il Comitato di cui all'art. 8 delibera l'ammissione ai benefici di cui al presente articolo, sulla base dell'istuttoria eseguita dai soggetti di cui all'art. 10, comma 1". - Il testo dell'art. 8, commi 1 e 1-bis, della citata legge 23 dicembre 1997, n. 454, come modificato dalla presente legge e' il seguente: "1. Entro trenta giorni dala data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei trasporti e della navigazione istituisce, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'ambiente, il Comitato per l'autotrasporto e l'intermodalita' composto da quindici componenti. I componenti del Comitato sono: a) il capo dell'unita' di gestione autotrasporto di persone e cose, che lo presiede; b) il presidente del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, con la qualifica di vicepresidente; c) un componente designato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Ragioneria generale dello Stato; d) un componente designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; e) un componente designato dal Ministro dell'ambiente; f) un componente designato dal Ministro dei lavori pubblici; g) due componenti scelti dal Ministro dei trasporti e della navigazione; h) cinque componenti, indicati dalle cinque associazioni piu' rappresentative della categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui all'art. 4 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32; i) due componenti indicati congiuntamente dalle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, presenti nel comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori. l-bis) Con il decreto di istituzione del Comitato per l'autotrasporto e l'intermodalita' sono nominati, con le stesse modalita', un numero uguale di membri supplenti dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h) e i), del medesimo comma 1". - Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, recante: Norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, concernente istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 1976, n. 60) e' il seguente: "Art. 4 (Art. 3, comma primo, lettera d), e comma quarto della legge) (Rappresentanti di associazioni nazionali nel comitato centrale). - 1. Le designazioni dei dieci rappresentanti delle associazioni nazionali indicate all'art. 3, comma primo, lettera d), della legge e dei relativi supplenti nel comitato centrale per l'albo vengono effettuate, su richiesta del Ministero dei trasporti, nel numero di otto dalle richieste associazioni nazionali piu' rappresentative della categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e nel numero di due dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, che contino fra i propri associati enti cooperativi di autotrasporto di cose per conto di terzi. 2. Ai fini delle designazioni di cui al paragrafo precedente, le associazioni nazionali della categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi piu' rappresentative sono determinate dal Ministero dei trasporti, con le modalita' stabilite nel presente articolo, tra quelle che, entro i termini previsti dal comma seguente, abbiano documentato il possesso alla data di scadenza dei termini stessi, di tutti i requisiti seguenti: 1) un ordinamento interno a base democratica, sancito dallo statuto; 2) potere di rappresentanza, risultante in modo esplicito dallo statuto, di appartenenti alla categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, con esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti; 3) un'anzianita' di costituzione di almeno tre anni, quale indice presuntivo di sufficiente esperienza, durante i quali siano state date concrete manifestazioni di attivita' svolte nell'interesse professionale della categoria, quali la partecipazione alla stipulazione di contratti o accordi collettivi di lavoro, la trattazione di vertenze collettive di lavoro, lo svolgimento di efficaci azioni sindacali, la collaborazione fornita alla pubblica amministrazione con la partecipazione a commissioni o con la consulenza nella predisposizione di norme ovvero in trattative internazionali in materia di autotrasporto di cose; 4) un'organizzazione periferica, diretta o per mezzo di associazioni locali aderenti, aventi sedi in almeno trenta circoscrizioni provinciali; 5) l'effettiva rappresentanza di associati in numero non inferiore a 1500 ovvero complessivamente titolari di autorizzazioni per l'autotrasporto di cose per conto di terzi per una portata utile di almeno 30.000 tonnellate. Le associazioni nazionali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che ritengano di aver titolo per essere comprese tra le otto associazioni nazionali piu' rappresentative ai fini delle designazioni di cui al paragrafo precedente, devono presentare al Ministero dei trasporti una copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'eventuale regolamento interno, l'elenco delle associazioni locali aderenti con l'indicazione delle rela- tive sedi, nonche' l'ulteriore documentazione atta a comprovare il possesso di tutti i requisiti, indicati al comma precedente e gli altri elementi utili per la valutazione comparativa del grado di rappresentativita', entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, per la prima costituzione del comitato centrale, ed entro il novantesimo giorno precedente quello di scadenza del mandato del comitato centrale in carica, per le successive composizioni del comitato stesso. Il Ministero dei trasporti, valutata comparativamente la consistenza numerica e qualitativa dei titoli e delle caratteristiche indicate ai numeri 3), 4) e 5) del comma primo del presente paragrafo, documentati nei termini dalle associazioni, determina una graduatoria delle associazioni stesse in ordine decrescente del grado di rappresentativita' e rivolge alle prime otto associazioni l'invito a far pervenire, entro i venti giorni successivi, la designazione di un rappresentante effettivo e del relativo supplente. Nel caso in cui le associazioni in possesso dei requisiti risultino in numero inferiore a otto, alle associazioni stesse viene rivolto invito, seguendo l'ordine della graduatoria come sopra determinata, a far pervenire, contemporaneamente alla designazione del primo rappresentante, anche quella di un ulteriore rappresentante effettivo e del relativo supplente e cosi' eventualmente di seguito fino al raggiungimento del numero di otto. Qualora entro il termine indicato, non pervengano una o piu' delle designazioni richieste, s'intende che le rispettive associazioni vi abbiano rinunciato; in tal caso il Ministero dei trasporti richiede le corrispondenti designazioni alle restanti associazioni comprese in graduatoria, continuando ad applicare i criteri indicati nel comma precedente. 3. Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, di cui al paragrafo primo del presente articolo, entro il termine di venti giorni dalla apposita richiesta del Ministero dei trasporti, devono far pevenire al Ministero stesso una attestazione rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da cui risulti che ciascuna di esse conta tra i propri associati enti cooperativi di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' la designazione, effettuata d'intesa tra loro, dei due rappresentanti effettivi e dei relativi supplenti nel comitato centrale per l'albo, previsti dallo stesso paragrafo primo. In caso di mancata intesa e comunque di mancata designazione entro il termine suindicato, la designazione dei suddetti due rappresentanti, viene effettuata, su richiesta del Ministro per i trasporti, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale per le cooperative, istituita ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni". - Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947; n. 1577, recante: "Provvedimenti per la cooperazione (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1948, n. 17 e ratificato, con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302) e' il seguente: "Art. 4. - Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo sono competenti ad esercitare la vigilanza sugli enti cooperativi ad esse associati. Le funzioni di vigilanza di cui al presente decreto non possono essere esercitate che dalle associazioni nazionali debitamente riconosciute dal Minsitero del lavoro e della previdenza sociale". - Per il testo dell'art. 8 della citata legge 23 dicembre 1997, n. 454, si veda nelle note all'art. 38, comma 2.