Art. 38.
           (Modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 454)
1.  All'articolo 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e'
aggiunto,  in  fine, il seguente periodo: "I comitati provinciali per
l'albo  degli  autotrasportatori  si  pronunciano  entro  il  termine
perentorio  di  trenta  giorni;  decorso inutilmente tale termine, il
Comitato  di  cui all'articolo 8 delibera l'ammissione ai benefici di
cui  al  presente  articolo, sulla base dell'istruttoria eseguita dai
soggetti di cui all'articolo 10, comma 1".
2.  All'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, le
parole da: "il Ministro dei trasporti e della navigazione istituisce"
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro
dei  trasporti  e  della  navigazione  istituisce,  nei  limiti delle
risorse  di  cui al comma 3, con proprio decreto, emanato di concerto
con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione
economica   e   con   il  Ministro  dell'ambiente,  il  Comitato  per
l'autotrasporto e l'intermodalita' composto da quindici componenti. I
componenti del Comitato sono:
a)  il  capo dell'unita' di gestione autotrasporto di persone e cose,
che lo presiede;
b)   il   presidente   del   comitato   centrale   per  l'albo  degli
autotrasportatori, con la qualifica di vicepresidente;
c)  un  componente  designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica - Ragioneria generale dello Stato;
d) un componente designato dal Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato;
e) un componente designato dal Ministro dell'ambiente;
f) un componente designato dal Ministro dei lavori pubblici;
g)   due  componenti  scelti  dal  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione;
h)   cinque  componenti,  indicati  dalle  cinque  associazioni  piu'
rappresentative  della  categoria degli autotrasportatori di cose per
conto  di  terzi,  di  cui  all'articolo  4 delle norme approvate con
decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32;
i)   due   componenti   indicati  congiuntamente  dalle  associazioni
nazionali  di  rappresentanza  e  tutela  del  movimento cooperativo,
riconosciute  dal  Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai
sensi  dell'articolo  4  del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni,
dalla  legge  2  aprile  1951,  n.  302,  e successive modificazioni,
presenti nel comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori".
3.  Dopo  il comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1997, n.
454,  come  modificato dal comma 2 del presente articolo, e' inserito
il seguente:
"1-bis.  Con  il  decreto  di  cui  al comma 1, sono nominati, con le
stesse modalita', un numero uguale di membri supplenti dei componenti
di  cui  alle  lettere c), d), e), f), g), h) e i) del medesimo comma
1".
 
          Note all'art. 38:
            -  Il  testo  dell'art. 3, comma 4, della citata legge 23
          dicembre 1997, n. 454, come modificato dalla presente legge
          e' il seguente:
            "4. Il Comitato di cui all'art.  8  delibera,  sentiti  i
          comitati  provinciali  per  l'albo degli autotrasportatori,
          l'ammissione degli  imprenditori  ai  benefici  di  cui  al
          presente  articolo,  nei  limiti delle risorse autorizzate,
          sulla base dell'istruttoria eseguita dai  soggetti  di  cui
          all'art.  10, comma 1, tenuto conto dell'eta' e del periodo
          di attivita'.  I  comitati  provinciali  per  l'albo  degli
          autotrasportatori   si   pronunciano   entro   il   termine
          perentorio  di  trenta  giorni;  decorso  inutilmente  tale
          termine,   il   Comitato   di   cui   all'art.  8  delibera
          l'ammissione ai benefici di cui al presente articolo, sulla
          base dell'istuttoria eseguita dai soggetti di cui  all'art.
          10, comma 1".
            -  Il  testo  dell'art.  8, commi 1 e 1-bis, della citata
          legge 23 dicembre  1997,  n.  454,  come  modificato  dalla
          presente legge e' il seguente:
            "1.  Entro  trenta  giorni dala data di entrata in vigore
          della presente legge il  Ministro  dei  trasporti  e  della
          navigazione  istituisce, nei limiti delle risorse di cui al
          comma 3, con proprio decreto, emanato di  concerto  con  il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica e con il Ministro dell'ambiente, il Comitato  per
          l'autotrasporto  e  l'intermodalita'  composto  da quindici
          componenti. I componenti del Comitato sono:
             a)  il  capo  dell'unita'  di  gestione autotrasporto di
          persone e cose, che lo presiede;
             b) il presidente del comitato centrale per l'albo  degli
          autotrasportatori, con la qualifica di vicepresidente;
             c) un componente designato dal Ministero del tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione  economica  - Ragioneria
          generale  dello Stato;
             d) un componente designato dal Ministro  dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato;
             e) un componente designato dal Ministro dell'ambiente;
             f)  un  componente  designato  dal  Ministro  dei lavori
          pubblici;
             g) due componenti scelti dal Ministro  dei  trasporti  e
          della  navigazione;
             h) cinque componenti, indicati dalle cinque associazioni
          piu'      rappresentative     della     categoria     degli
          autotrasportatori di  cose  per  conto  di  terzi,  di  cui
          all'art. 4 delle norme approvate con decreto del Presidente
          della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32;
             i)   due   componenti   indicati   congiuntamente  dalle
          associazioni  nazionali  di  rappresentanza  e  tutela  del
          movimento   cooperativo,  riconosciute  dal  Ministero  del
          lavoro e della previdenza sociale ai sensi   dell'art.    4
          del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
          dicembre  1947,  n.  1577,  ratificato,  con modificazioni,
          dalla  legge  2  aprile  1951,   n.   302,   e   successive
          modificazioni,  presenti  nel  comitato centrale per l'albo
          degli autotrasportatori.
            l-bis) Con il decreto di  istituzione  del  Comitato  per
          l'autotrasporto  e  l'intermodalita'  sono nominati, con le
          stesse modalita', un numero uguale di membri supplenti  dei
          componenti  di  cui  alle lettere c), d), e), f), g) e h) e
          i), del medesimo comma 1".
            - Il testo dell'art. 4 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica  3  gennaio  1976,  n.  32,  recante:  Norme  di
          esecuzione della legge 6 giugno 1974,  n.  298,  modificata
          dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, concernente istituzione
          dell'albo  nazionale  degli  autotrasportatori  di cose per
          conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di  cose
          e  istituzione  di  un  sistema di tariffe a forcella per i
          trasporti di merci su strada"  (pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 5 marzo 1976, n. 60) e' il seguente:
            "Art.  4 (Art. 3, comma primo, lettera d), e comma quarto
          della legge) (Rappresentanti di associazioni nazionali  nel
          comitato  centrale).    -  1.  Le  designazioni  dei  dieci
          rappresentanti  delle   associazioni   nazionali   indicate
          all'art.  3,  comma  primo,  lettera  d), della legge e dei
          relativi supplenti nel comitato centrale per l'albo vengono
          effettuate, su richiesta del Ministero dei  trasporti,  nel
          numero  di otto dalle richieste associazioni nazionali piu'
          rappresentative della categoria degli autotrasportatori  di
          cose  per  conto  di  terzi  e  nel  numero  di  due  dalle
          associazioni  nazionali  di  rappresentanza,  assistenza  e
          tutela    del    movimento    cooperativo,   giuridicamente
          riconosciute dal Ministero del lavoro  e  della  previdenza
          sociale,  ai sensi dell'art.  4 del decreto legislativo del
          Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,   e
          successive   modificazioni,   che   contino  fra  i  propri
          associati enti  cooperativi di autotrasporto  di  cose  per
          conto di terzi.
            2.  Ai  fini  delle  designazioni  di  cui  al  paragrafo
          precedente, le associazioni nazionali della categoria degli
          autotrasportatori  di  cose  per  conto   di   terzi   piu'
          rappresentative   sono   determinate   dal   Ministero  dei
          trasporti,  con  le  modalita'   stabilite   nel   presente
          articolo,  tra  quelle  che,  entro  i termini previsti dal
          comma seguente, abbiano documentato il possesso  alla  data
          di  scadenza  dei  termini  stessi,  di  tutti  i requisiti
          seguenti:
             1) un ordinamento interno a  base  democratica,  sancito
          dallo statuto;
             2)   potere   di   rappresentanza,  risultante  in  modo
          esplicito dallo statuto,  di  appartenenti  alla  categoria
          degli  autotrasportatori  di  cose  per conto di terzi, con
          esclusione di  contemporanea  rappresentanza  di  categorie
          aventi interessi contrapposti;
             3)  un'anzianita'  di  costituzione  di almeno tre anni,
          quale indice presuntivo di sufficiente esperienza,  durante
          i   quali  siano  state  date  concrete  manifestazioni  di
          attivita'   svolte   nell'interesse   professionale   della
          categoria,  quali  la  partecipazione  alla stipulazione di
          contratti o accordi collettivi di lavoro, la trattazione di
          vertenze collettive di lavoro, lo svolgimento  di  efficaci
          azioni  sindacali,  la collaborazione fornita alla pubblica
          amministrazione con la partecipazione a commissioni  o  con
          la  consulenza  nella  predisposizione  di  norme ovvero in
          trattative internazionali in materia  di  autotrasporto  di
          cose;
             4)  un'organizzazione periferica, diretta o per mezzo di
          associazioni locali aderenti, aventi sedi in almeno  trenta
          circoscrizioni provinciali;
             5) l'effettiva rappresentanza di associati in numero non
          inferiore   a  1500  ovvero  complessivamente  titolari  di
          autorizzazioni per l'autotrasporto di  cose  per  conto  di
          terzi per una portata utile di almeno 30.000 tonnellate.
            Le associazioni nazionali degli autotrasportatori di cose
          per  conto di terzi che ritengano di aver titolo per essere
          comprese  tra   le   otto   associazioni   nazionali   piu'
          rappresentative  ai  fini  delle  designazioni  di  cui  al
          paragrafo precedente, devono presentare  al  Ministero  dei
          trasporti  una copia dell'atto costitutivo, dello statuto e
          dell'eventuale   regolamento   interno,   l'elenco    delle
          associazioni  locali aderenti con l'indicazione delle rela-
          tive  sedi,  nonche'  l'ulteriore  documentazione  atta   a
          comprovare  il  possesso  di tutti i requisiti, indicati al
          comma  precedente  e  gli  altri  elementi  utili  per   la
          valutazione  comparativa  del  grado di rappresentativita',
          entro il termine di trenta giorni dalla  pubblicazione  del
          presente   regolamento,   per  la  prima  costituzione  del
          comitato   centrale,   ed   entro   il  novantesimo  giorno
          precedente quello di  scadenza  del  mandato  del  comitato
          centrale  in  carica,  per  le  successive composizioni del
          comitato stesso.
            Il Ministero dei trasporti, valutata comparativamente  la
          consistenza  numerica  e  qualitativa  dei  titoli  e delle
          caratteristiche indicate ai numeri 3), 4) e  5)  del  comma
          primo del presente paragrafo, documentati nei termini dalle
          associazioni,  determina una graduatoria delle associazioni
          stesse    in    ordine    decrescente    del    grado    di
          rappresentativita'  e  rivolge alle prime otto associazioni
          l'invito a far pervenire, entro i venti giorni  successivi,
          la  designazione  di  un  rappresentante  effettivo  e  del
          relativo supplente.
            Nel caso in cui le associazioni in possesso dei requisiti
          risultino in numero inferiore  a  otto,  alle  associazioni
          stesse   viene  rivolto  invito,  seguendo  l'ordine  della
          graduatoria  come  sopra  determinata,  a  far   pervenire,
          contemporaneamente     alla    designazione    del    primo
          rappresentante, anche quella di un ulteriore rappresentante
          effettivo e del relativo supplente e cosi' eventualmente di
          seguito fino al raggiungimento del numero di otto.
            Qualora entro il termine indicato, non pervengano  una  o
          piu'   delle   designazioni  richieste,  s'intende  che  le
          rispettive associazioni vi abbiano rinunciato; in tal  caso
          il  Ministero  dei  trasporti  richiede  le  corrispondenti
          designazioni  alle  restanti   associazioni   comprese   in
          graduatoria,  continuando  ad  applicare i criteri indicati
          nel comma precedente.
            3.   Le   associazioni   nazionali   di   rappresentanza,
          assistenza  e  tutela  del movimento cooperativo, di cui al
          paragrafo primo del presente articolo, entro il termine  di
          venti  giorni  dalla  apposita  richiesta del Ministero dei
          trasporti, devono far  pevenire  al  Ministero  stesso  una
          attestazione  rilasciata  dal  Ministero del lavoro e della
          previdenza sociale, da cui risulti  che  ciascuna  di  esse
          conta   tra   i   propri   associati  enti  cooperativi  di
          autotrasporto di  cose  per  conto  di  terzi,  nonche'  la
          designazione,   effettuata   d'intesa  tra  loro,  dei  due
          rappresentanti  effettivi  e  dei  relativi  supplenti  nel
          comitato   centrale   per  l'albo,  previsti  dallo  stesso
          paragrafo primo. In caso di mancata intesa  e  comunque  di
          mancata   designazione  entro  il  termine  suindicato,  la
          designazione  dei  suddetti   due   rappresentanti,   viene
          effettuata,  su richiesta del Ministro per i trasporti, dal
          Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita  la
          commissione centrale per le cooperative, istituita ai sensi
          dell'art.  18  del decreto legislativo del Capo provvisorio
          dello  Stato  14  dicembre  1947,  n.  1577,  e  successive
          modificazioni".
            -  Il  testo dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo
          provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947; n. 1577, recante:
          "Provvedimenti  per  la  cooperazione   (pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1948, n. 17 e ratificato, con
          modificazioni  dalla  legge  2  aprile  1951, n. 302) e' il
          seguente:
            "Art. 4. - Le associazioni nazionali  di  rappresentanza,
          assistenza   e   tutela   del  movimento  cooperativo  sono
          competenti  ad   esercitare   la   vigilanza   sugli   enti
          cooperativi ad esse associati.
            Le  funzioni  di vigilanza di cui al presente decreto non
          possono essere esercitate che dalle associazioni  nazionali
          debitamente  riconosciute  dal Minsitero del lavoro e della
          previdenza sociale".
            - Per il testo dell'art. 8 della citata legge 23 dicembre
          1997, n. 454, si veda nelle note all'art. 38, comma 2.