Art. 39. (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509) 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 2, le parole da "oltre" fino a "richiesta" sono sostituite dalle seguenti: "redatta su modello approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione"; b) all'articolo 5, comma 8, le parole da "da effettuare" fino a "navigazione" sono soppresse; c) all'articolo 8, comma 2, le parole "dal capo del compartimento marittimo" sono sostituite dalle seguenti: "dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 2, comma 2"; d) il comma 4 dell'articolo 10 e' abrogato.
Note all'art. 39: - Il testo vigente dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, recante: "Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59." pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1998, n. 40, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "2. La domanda, redatta su modello approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione, deve essere corredata da un progetto preliminare, redatto ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire. Contiene inoltre uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto puo' avere sull'ambiente, ai fini della verifica di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996". - Il testo dell'art. 5, comma 8, del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n 509, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "8. Qualora non ricorrano ragioni di preferenza, si pro- cede a pubblica gara". - Il testo dell'art. 8, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "2. L'esecuzione delle opere e' soggetta alla vigilanza ed al collaudo finale di una commissione composta dall'autorita' competente ai sensi dell'art. 2, comma 2, dal capo dell'ufficio del genio civile per le opere marittime, del capo del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze e dal sindaco o da loro delegati".