Art. 39.
       (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2
                       dicembre 1997, n. 509)
1.  Al  decreto  del  Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n.
509, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  all'articolo  3, comma 2, le parole da "oltre" fino a "richiesta"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "redatta su modello approvato dal
Ministero dei trasporti e della navigazione";
b)  all'articolo  5,  comma  8,  le  parole da "da effettuare" fino a
"navigazione" sono soppresse;
c)  all'articolo  8,  comma  2, le parole "dal capo del compartimento
marittimo" sono sostituite dalle seguenti: "dall'autorita' competente
ai sensi dell'articolo 2, comma 2";
d) il comma 4 dell'articolo 10 e' abrogato.
 
          Note all'art. 39:
            - Il testo vigente dell'art. 3, comma 2, del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  2  dicembre  1997,  n.  509,
          recante: "Regolamento recante disciplina  del  procedimento
          di  concessione  di  beni  del  demanio  marittimo  per  la
          realizzazione  di  strutture  dedicate  alla   nautica   da
          diporto,  a  norma  dell'art.  20,  comma 8, della legge 15
          marzo 1997, n. 59."  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
          febbraio 1998, n. 40, come modificato dalla presente legge,
          e' il seguente:
            "2.  La  domanda,  redatta  su  modello   approvato   dal
          Ministero  dei  trasporti  e della navigazione, deve essere
          corredata da un  progetto  preliminare,  redatto  ai  sensi
          dell'art.  16,  comma  2,  della legge 11 febbraio 1994, n.
          109,  che  definisce  le  caratteristiche   qualitative   e
          funzionali  dei  lavori  ed  il  quadro  delle  esigenze da
          soddisfare  e  delle  specifiche  prestazioni  da  fornire.
          Contiene inoltre uno studio con la descrizione del progetto
          ed i dati necessari per individuare e valutare i principali
          effetti  che  il progetto puo' avere sull'ambiente, ai fini
          della  verifica  di  cui  all'art.  10  del   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  12  aprile  1996, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996".
            - Il testo dell'art. 5, comma 8, del citato  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  2 dicembre 1997, n 509, come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
            "8. Qualora non ricorrano ragioni di preferenza, si  pro-
          cede a pubblica gara".
            -  Il  testo dell'art. 8, comma 2, del citato decreto del
          Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n.  509,  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
            "2.  L'esecuzione  delle opere e' soggetta alla vigilanza
          ed  al  collaudo  finale  di   una   commissione   composta
          dall'autorita'  competente  ai  sensi dell'art. 2, comma 2,
          dal  capo  dell'ufficio  del  genio  civile  per  le  opere
          marittime,  del  capo del competente ufficio del territorio
          del Ministero  delle  finanze  e  dal  sindaco  o  da  loro
          delegati".