Art. 4.
     (Funzioni di vigilanza sulla societa' Ferrovie dello Stato
                                spa)
1.  Per  l'espletamento  delle  funzioni  di vigilanza sulla societa'
Ferrovie  dello Stato spa, cosi' come previsto dall'articolo 1, comma
13,  lettera  e),  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  e per
l'attuazione  delle  disposizioni  sul trasporto combinato, contenute
nella  legge  23  dicembre  1997, n. 454, con particolare riguardo ai
compiti di vigilanza previsti dall'articolo 6 della medesima legge n.
454  del  1997,  e'  consentita  al  Ministero  dei trasporti e della
navigazione  l'assunzione  di  personale  con  profilo  professionale
tecnico  in  un numero massimo di venti unita' appartenenti alle aree
di  inquadramento  B  e  C,  senza  l'aumento delle vigenti dotazioni
organiche  e  nel  rispetto  delle  procedure di programmazione delle
assunzioni  di  personale  previste  dall'articolo  39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2.  Il  Ministro dei trasporti e della navigazione puo' conferire, ai
sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
338,  incarichi  di  studi  ad  esperti  per  specifiche  esigenze di
supporto  tecnico-scientifico connesse all'attivita' di vigilanza del
Ministero  dei  trasporti e della navigazione sulla societa' Ferrovie
dello Stato spa.
 
          Note all'art. 4:
            -  Il testo dell'art. 1, comma 13, lettera e) della legge
          24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di
          finanza pubblica", pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  28
          dicembre 1993, n. 303, e' il seguente:
            "13.  La  costituzione  dei  dipartimenti  e dei servizi,
          l'individuazione degli uffici  di  livello  dirigenziale  e
          delle  relative  funzioni,  la  distribuzione  dei posti di
          funzione  dirigenziale  sono  disposte  con  uno   o   piu'
          regolamenti  da  emanare,  entro  tre  mesi  dalla  data di
          entrata in vigore della presente legge, ai sensi  dell'art.
          17  della  legge  23  agosto  1988,  n. 400, sulla base dei
          seguenti criteri:
             a)-d) (Omissis);
             e)  le  funzioni  di  vigilanza  sulla societa' Ferrovie
          dello Stato Spa sono esercitate da  un'apposita  unita'  di
          controllo".
            -  Il  testo dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1997, n.
          454,   recante   "Interventi   per   la    ristrutturazione
          dell'autotrasporto   e   lo  sviluppo  dell'intermodalita'"
          (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre  1997,  n.
          303) e' il seguente:
            "Art.   6  (Ammissibilita'  delle  domande,  controlli  e
          sanzioni). - 1. La domanda di ammissione ai benefici di cui
          alla presente legge deve essere presentata ai  soggetti  di
          cui  all'art.  10, comma 1, e per conoscenza al Comitato di
          cui all'art. 8, e deve contenere gli elementi, le notizie e
          la documentazione necessari ed ogni altro elemento utile ai
          fini dell'istruttoria per il raggiungimento degli obiettivi
          di legge. Alla domanda finalizzata agli interventi  di  cui
          agli  articoli  2  e  4  deve essere allegata una relazione
          contenente la descrizione dell'impresa o del raggruppamento
          e della sua situazione economica e di mercato che  consenta
          di   valutare  la  validita'  tecnico-economico-finanziaria
          dell'investimento.
            2. Non sono ammissibili le domande presentate da  imprese
          che  non  abbiano  applicato  il  contratto  nazionale e da
          imprese che siano state oggetto di sanzioni disciplinari  o
          amministrative  comminate dall'albo degli autotrasportatori
          o dalla Direzione generale della  motorizzazione  civile  e
          dei trasporti in concessione per violazione della normativa
          sulle  tariffe  obbligatorie,  di  cui  al titolo III della
          legge 6 giugno 1974, n. 298, con esclusione di quelle rela-
          tive alla mancata o irregolare compilazione  della  lettera
          di   vettura,   per  violazioni  al  Regolamento  (CEE)  n.
          3820/1985 del Consiglio del 20 dicembre 1985, per trasporti
          abusivi.
            3. L'utilizzo dei finanziamenti di cui all'art. 2  e  dei
          contributi  di  cui  all'art.  4  per operazioni diverse da
          quelle previste e deliberate o comunque contrarie  a  norme
          legislative o regolamentari vigenti, comporta la revoca del
          finanziamento  e  l'obbligo  della restituzione delle somme
          percepite e degli interessi calcolati al tasso  legale,  da
          riversare  ai soggetti di cui all'art. 10, comma 1, nonche'
          la radiazione dall'albo degli autotrasportatori.
            4. Chiunque,  avendo  usufruito  del  contributo  di  cui
          all'art.  3, svolge direttamente o indirettamente attivita'
          di autotrasporto di merci per conto di terzi o partecipa in
          qualita'  di  socio  ad  una  impresa  avente  per  oggetto
          l'esercizio  dell'autotrasporto  di cose per conto di terzi
          nei dieci anni successivi all'erogazione del contributo, e'
          soggetto alla revoca con effetto immediato  del  beneficio.
          Alla   revoca   del   beneficio  consegue  l'obbligo  della
          restituzione del  contributo  percepito,  maggiorato  degli
          interessi  calcolati  al  tasso  legale,  da  riversare  ai
          soggetti di cui all'art. 10, comma 1.
            5.  Le  imprese di cui all'art. 4 sono tenute al rimborso
          del contributo nel caso, rispettivamente, di scissione o di
          recesso  dal  conferimento  ovvero  di   scioglimento   del
          raggruppamento  entro  il  terzo  anno  dall'erogazione del
          contributo   medesimo.   I   raggruppamenti    che    siano
          direttamente  beneficiari  dei contributi di cui all'art. 4
          sono tenuti alla restituzione del  contributo  in  caso  di
          scioglimento  del raggruppamento stesso entro il terzo anno
          dall'erogazione del contributo.  Le  somme  restituite  dai
          soggetti  beneficiari, ai sensi del presente comma, nonche'
          dei commi 3 e 4, sono nuovamente  destinate  ad  interventi
          previsti  dalla  presente  legge  nel  triennio  1997-1999.
          Qualora, al termine del predetto  triennio,  le  somme  non
          siano  state  ulteriormente  attribuite  per  le  finalita'
          previste dalla presente legge, i soggetti di  cui  all'art.
          10, comma 1, le riversano al bilancio dello Stato.
            6.  Il  Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione-
          Direzione  generale  della  motorizzazione  civile  e   dei
          trasporti  in  concessione  provvede  alla  vigilanza sulla
          corretta applicazione delle  norme  di  cui  alla  presente
          legge   e   all'emanazione  dei  conseguenti  provvedimenti
          amministrativi".
            - Il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997,  n.
          449,  recante  "Misure per la stabilizzazione della finanza
          pubblica" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30  dicembre
          1997, n. 302, supplemento ordinario) e' il seguente:
            "Art.  39  (Disposizioni  in  materia  di  assunzioni  di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento  e  di incentivazione del part-time). - 1. Al
          fine di  assicurare  le  esigenze  di  funzionalita'  e  di
          ottimizzare  le  risorse  per il migliore funzionamento dei
          servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
          di bilancio, gli organi di  vertice  delle  amministrazioni
          pubbliche  sono  tenuti  alla  programmazione triennale del
          fabbisogno di personale, comprensivo delle  unita'  di  cui
          alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
             2.   Per   le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, fatto salvo quanto  previsto  per  il
          personale della scuola dall'art.  40, il numero complessivo
          dei  dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
          omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri di  concerto  con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.  Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
          entro  il  31  gennaio  dello  stesso anno, con l'obiettivo
          della riduzione complessiva del personale in servizio  alla
          data  del  31  dicembre 1998, in misura non inferiore all'1
          per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31
          dicembre  1997.  Alla  data  del  31  dicembre  1999  viene
          assicurata  una  riduzione  complessiva  del  personale  in
          servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
          al numero  delle  unita'  in  servizio  alla  data  del  31
          dicembre  1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una ulteriore
          riduzione  non  inferiore  all'1  per  cento  rispetto   al
          personale in servizio al 31 dicembre 1997.
            3.  Il  Consiglio  dei Ministri, su proposta del Ministro
          per la funzione pubblica e del  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio   e   della   programmazione  economica,  delibera
          trimestralmente il numero delle  assunzioni  delle  singole
          amministrazioni  di cui al comma 2 sulla base di criteri di
          priorita' che assicurino in ogni  caso  le  esigenze  della
          giustizia  e  il pieno adempimento dei compiti di sicurezza
          pubblica affidati alle Forze di polizia  e  ai  Vigili  del
          fuoco,  nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2.
          In sede di prima applicazione, tra i criteri si tiene conto
          delle  procedure  concorsuali  avviate  alla  data  del  27
          settembre  1997,  nonche' di quanto previsto dai commi 23 e
          24 del presente articolo e dal comma  4  dell'art.  42.  Le
          assunzioni   sono   subordinate  alla  indisponibilita'  di
          personale da  trasferire  secondo  procedure  di  mobilita'
          attuate  anche  in  deroga alle disposizioni vigenti, fermi
          restando i  criteri  generali  indicati  dall'art.  35  del
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni.  Le disposizioni del  presente  articolo  si
          applicano  anche alle assunzioni previste da norme speciali
          o derogatorie. Fino  al  31  dicembre  2001,  in  relazione
          all'attuazione  dell'art.  89  del  testo unico delle leggi
          costituzionali  concernenti  lo  Statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto  Adige,  approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il  Consiglio  dei
          Ministri nel formulare il programma di assunzioni di cui al
          presente  comma  considera  nei  criteri  di  priorita'  le
          assunzioni  di  personale  per   i   ruoli   locali   delle
          amministrazioni  pubbliche  nella provincia di Bolzano, nei
          limiti  delle  dotazioni  organiche  di   ciascun   profilo
          professionale.
            3-bis.   A   decorrere   dall'anno   1999  la  disciplina
          autorizzatoria  di  cui  al  comma  3   si   applica   alla
          generalita'  delle  amministrazioni  dello  Stato, anche ad
          ordinamento autonomo, e  riguarda  tutte  le  procedure  di
          reclutamento  e  le  nuove  assunzioni  di  personale,  ivi
          comprese quelle relative al personale gia' in servizio  con
          diversa  qualifica  o  livello  presso  la medesima o altra
          amministrazione pubblica. Il  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo stesso
          anno,  entro  il  31  gennaio, prevede criteri, modalita' e
          termini anche differenziati delle  assunzioni  da  disporre
          rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener
          conto  delle peculiarita' e delle specifiche esigenze delle
          amministrazioni  per  il  pieno  adempimento  dei   compiti
          istituzionali.
            4.  Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1
          a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'  di
          personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a 15.
            5.  Per  il  potenziamento  delle  attivita' di controllo
          dell'amministrazione finanziaria si' provvede con i criteri
          e le modalita' di cui al comma 8  all'assunzione  di  2.400
          unita' di personale.
            6.  Al  fine  di  potenziare  la  vigilanza in materia di
          lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
          300 unita' di personale  destinate  al  servizio  ispettivo
          delle  Direzioni  provinciali e regionali del Ministero del
          lavoro e della  previdenza  sociale  e  di  300  unita'  di
          personale  destinate  all'attivita' dell'Istituto nazionale
          della previdenza sociale; il predetto Istituto  provvede  a
          destinare  un  numero  non  inferiore di unita' al Servizio
          ispettivo.
            7. Con regolamento da emanare su proposta del  Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri  e  del Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale, di concerto con il  Ministro  per
          la  funzione  pubblica  e  con  il Ministro del tesoro, del
          bilancio e della programmazione  economica,  entro  novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,   previo   parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari,  ai  sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  sonoindicati  i  criteri  e  le
          modalita',  nonche'  i processi formativi, per disciplinare
          il passaggio, in  ambito  regionale,  del  personale  delle
          amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
          vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
          servizio  ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali
          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
            8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e
          modalita':
             a) i concorsi sono espletati  su  base  circoscrizionale
          corrispondente  ai  territori regionali ovvero provinciali,
          per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale,  in
          relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
          Ministero delle finanze;
             b)  il  numero  dei  posti  da  mettere a concorso nella
          settima qualifica  funzionale  in  ciascuna  circoscrizione
          territoriale  e'  determinato  sulla base della somma delle
          effettive vacanze di organico  riscontrabili  negli  uffici
          aventi  sede  nella  circoscrizione  territoriale medesima,
          fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio  della
          provincia  autonoma  di Bolzano, con riferimento ai profili
          professionali  di  settima,   ottava   e   nona   qualifica
          funzionale,  ferma  restando, per le ultime due qualifiche,
          la  disponibilita'  dei  posti  vacanti.  Per  il   profilo
          professionale  di ingegnere direttore la determinazione dei
          posti da mettere a concorso viene effettuata con le  stesse
          modalita',  avendo  a  riferimento il profilo professionale
          medesimo  e  quello  di  ingegnere  direttore  coordinatore
          appartenente alla nona qualifica funzionale;
             c)  i  concorsi  consistono  in  una  prova attitudinale
          basata su una serie di quesiti a risposta  multipla  mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'
          specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
          contabile,  economico  e  finanziario,  per   svolgere   le
          funzioni   del   corrispondente  profilo  professionale.  I
          candidati  che  hanno  superato  positivamente   la   prova
          attitudinale   sono   ammessi   a  sostenere  un  colloquio
          interdisciplinare;
             d)  la  prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente
          nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;
             e)  ciascun  candidato  puo'  partecipare  ad  una  sola
          procedura concorsuale.
            9.  Per  le  graduatorie  dei  concorsi  si  applicano le
          disposizioni dell'art. 11, commi settimo  e  ottavo,  della
          legge  4  agosto  1975,  n.  397, in materia di graduatoria
          unica nazionale, quelle dell'art.  10, ultimo comma,  della
          stessa   legge,   con   esclusione   di  qualsiasi  effetto
          economico, nonche' quelle di cui al comma  2  dell'art.  43
          del  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e succes-
          sive modificazioni ed integrazioni.
            10. Per assicurare forme piu'  efficaci  di  contrasto  e
          prevenzione   del   fenomeno   dell'evasione   fiscale,  il
          Dipartimento delle  entrate  del  Ministero  delle  finanze
          individua  all'interno  del contingente di cui all'art. 55,
          comma 2, lettera  b),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  27  marzo  1992,  n.  287,  due aree funzionali
          composte da personale di alta professionalita' destinato ad
          operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento  e
          del  contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
          specifica formazione da svolgersi in ambito periferico,  il
          personale  destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
          del comma 5, nonche' altri  funzionari  gia'  addetti  agli
          specifici  settori, scelti sulla base della loro esperienza
          professionale e formativa, secondo criteri e  modalita'  di
          carattere oggettivo.
            11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al
          comma  5,  si  procede  alla  riduzione proporzionale delle
          datazioni organiche delle qualifiche  funzionali  inferiori
          alla  settima  nella  misura  complessiva corrispondente al
          personale effettivamente assunto  nel  corso  del  1998  ai
          sensi  del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
          ruoli.
            12. Il comma 47 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996,
          n. 662, e' sostituito dal seguente: "47. Per  la  copertura
          dei  posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici per
          il personale del Servizio  sanitario  nazionale,  approvate
          successivamente   al   31  dicembre  1993,  possono  essere
          utilizzate fino al 31 dicembre 1998".
            13. Le graduatorie dei concorsi  per  esami,  indetti  ai
          sensi  dell'art.    28,  comma 2, del decreto legislativo 3
          febbraio  1993,  n.   29,   e   successive   modificazioni,
          conservano  validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
          data della loro approvazione.
            14.  Per  far  fronte  alle  esigenze  connesse  con   la
          salvaguardia   dei   beni  culturali  presenti  nelle  aree
          soggette  a  rischio  sismico  il  Ministero  per  i   beni
          culturali  e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
          dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
          organiche complessive, ad assumere 600 unita' di  personale
          anche  in  eccedenza  ai contingenti previsti per i singoli
          profili  professionali,  ferme  restando  le  dotazioni  di
          ciascuna   qualifica   funzionale.   Le   assunzioni   sono
          effettuate tramite concorsi  da  espletare  anche  su  base
          regionale  mediante  una  prova  attitudinale basata su una
          serie   di   quesiti    a    risposta    multipla    mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'
          specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
          contabile,  informatico,  per  svolgere  le  funzioni   del
          corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
          superato  con  esito  positivo  la  prova attitudinale sono
          ammessi  a  sostenere   un   colloquio   interdisciplinare.
          Costituisce  titolo  di  preferenza  la  partecipazione per
          almeno un  anno,  in  corrispondente  professionalita',  ai
          piani  o  progetti  di  cui all'art. 6 del decreto-legge 21
          marzo 1988, n. 86,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
            15.  Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel
          limite di 200 unita' complessive, con le procedure previste
          dal comma 3, personale  dotato  di  alta  professionalita',
          anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla
          rilevazione  dei  carichi  di  lavoro prevista dall'art. 3,
          comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  in  ragione
          delle  necessita' sopraggiunte alla predetta rilevazione, a
          seguito di provvedimenti  legislativi  di  attribuzione  di
          nuove  e  specifiche competenze alle stesse amministrazioni
          dello Stato. Si applicano  per  le  assunzioni  di  cui  al
          presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.
            16.  Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subor-
          dinate all'indisponibilita'  di  idonei  in  concorsi  gia'
          espletati  le  cui  graduatorie  siano  state  approvate  a
          decorrere  dal  1  gennaio  1994  secondo  quanto  previsto
          dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          che  richiama  le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,
          della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
            17. Il termine del 31 dicembre 1997,  previsto  dall'art.
          12,  comma  3,  del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          1997,  n.  30,  in  materia  di  attribuzione temporanea di
          mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
          entrata in vigore  dei  provvedimenti  di  revisione  degli
          ordinamenti  professionali  e,  comunque,  non  oltre il 31
          dicembre 1998.
            18. Fermo quanto disposto dall'art. 1,  comma  57,  della
          legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  una  percentuale  non
          inferiore  al  25  per  cento  delle  assunzioni   comunque
          effettuate  deve  avvenire  con contratto di lavoro a tempo
          parziale, con prestazione lavorativa non  superiore  al  50
          per  cento  di  quella  a  tempo  pieno  o con contratto di
          formazione e lavoro, ai sensi dell'art. 36,  comma  7,  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (220), e succes-
          sive  modificazioni  e  integrazioni.   Tale percentuale e'
          calcolata complessivamente sul totale delle  assunzioni  ed
          e'  verificata al termine dell'anno 1999 con riferimento al
          totale delle assunzioni negli anni 1998 e 1999.
            19.  Le  regioni,  le  province  autonome  di Trento e di
          Bolzano,  gli  enti  locali,  le   camere   di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
          del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
          di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
          al  comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
          spese di personale.
            20.  Gli  enti  pubblici  non   economici   adottano   le
          determinazioni  necessarie per l'attuazione dei principi di
          cui ai commi 1 e  18,  adeguando,  ove  occorra,  i  propri
          ordinamenti  con  l'obiettivo  di una riduzione delle spese
          per il personale. Agli  enti  pubblici  non  economici  con
          organico  superiore  a  200  unita'  si  applica  anche  il
          disposto di cui ai commi 2 e 3.
            21. Per le attivita' connesse all'attuazione del presente
          articolo, la Presidenza del Consiglio dei  ministri  ed  il
          Ministero  del tesoro, del bilancio e della progranunazione
          economica possono avvalersi di personale comandato da altre
          amministrazioni  dello  Stato,  in  deroga  al  contingente
          determinato  ai  sensi della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          per un numero massimo di 25 unita'.
            22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n.
          59,  la  Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri   e'
          autorizzata,  in  deroga  ad  ogni  altra  disposizione, ad
          avvalersi, per non piu' di un triennio, di  un  contingente
          integrativo di personale in posizione di comando o di fuori
          ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente
          alle  amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2,
          commi 4 e 5, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29,  nonche'  ad  enti  pubblici economici. Si applicano le
          disposizioni previste dall'art.  17, comma 14, della  legge
          15  maggio  1997,  n.  127. Il personale di cui al presente
          comma mantiene il trattamento economico fondamentale  delle
          amministrazioni  o  degli enti di appartenenza e i relativi
          oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al
          personale  di  cui  al  presente  comma   sono   attribuiti
          l'indennita'   e   il   trattamento   economico  accessorio
          spettanti  al  personale  di  ruolo  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri,  se  piu' favorevoli. Il servizio
          prestato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
          valutabile ai fini della progressione della carriera e  dei
          concorsi.
            23.  All'art.  9,  comma  19, del decreto-legge 1 ottobre
          1996, n.  510, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          28  novembre  1996,  n.  608, le parole: "31 dicembre 1997"
          sono sostituite dalle seguenti:   "31  dicembre  1998".  Al
          comma  18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          come modificato dall'art. 6, comma 18,  lettera  c),  della
          legge  15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997"
          sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31   dicembre   1998".
          L'eventuale  trasformazione  dei  contratti  previsti dalla
          citata legge n. 549  del  1995  avviene  nell'ambito  della
          programmazione  di  cui ai commi 1, 2 e 3 del presente art.
          24. In deroga a quanto previsto  dall'art.  1,  comma  115,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva
          di  giovani  iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  14  febbraio
          1964,   n.   237,  da  ammettere  annualmente  al  servizio
          ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e'  incrementato
          di  3.000  unita',  da  assegnare  alla  Polizia  di Stato,
          all'Arma dei carabinieri  ed  al  Corpo  della  guardia  di
          finanza,   in   proporzione   alle   rispettive   dotazioni
          organiche.  A  decorrere  dall'anno  1999  e'  disposto  un
          ulteriore  incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma
          dei   carabinieri,   nell'ambito   delle    procedure    di
          programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al
          presente articolo.
            25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto
          di  lavoro  dei  dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo
          parziale  e  garantendo  in  ogni  caso  che  cio'  non  si
          ripercuota  negativamente  sulla  funzionalita'  degli enti
          pubblici con un basso numero di dipendenti, come i  piccoli
          comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
          puo'  prevedere  che  i  trattamenti accessori collegati al
          raggiungimento  di  obiettivi  o  alla   realizzazione   di
          progetti,   nonche'  ad  altri  istituti  contrattuali  non
          collegati alla durata della  prestazione  lavorativa  siano
          applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
          misura  non  frazionata o non direttamente proporzionale al
          regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1,  comma
          58-bis,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, introdotto
          dall'art.  6  del  decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
          n. 140, devono essere emanati entro  novanta  giorni  dalla
          data   di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.  In
          mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a  tempo
          parziale  puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
          l'attivita' che  il  dipendente  intende  svolgere  sia  in
          palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
          di  appartenenza  o  in  concorrenza con essa, con motivato
          provvedimento emanato  d'intesa  fra  l'amministrazione  di
          appartenenza  e  la Presidenza del Consiglio dei ministri -
          Dipartimento della funzione pubblica.
            26. Le domande di trasformazione del rapporto  di  lavoro
          da  tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data
          di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
          d'ufficio secondo i criteri  e  le  modalita'  indicati  al
          comma  25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del
          dipendente.
            27. Le disposizioni dell'art. 1, commi  58  e  59,  della
          legge  23  dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di
          lavoro  a  tempo  parziale,  si  applicano   al   personale
          dipendente  delle  regioni  e degli enti locali finche' non
          diversamente disposto da  ciascun  ente  con  proprio  atto
          normativo.
            28.  Nell'esercizio  dei  compiti attribuiti dall'art. 1,
          comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  il  Corpo
          della  guardia  di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
          polizia tributaria  previsti  dal  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel
          corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
          legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  non  e'  opponibile  il
          segreto d'ufficio".
            - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 18
          aprile   1994,   n.   338,  recante:  "Regolamento  recante
          semplificazione  del  procedimento  di'   conferimento   di
          incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri", e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1994, n. 132,
          supplemento ordinario.
          Nota all'art. 5:
            - Il testo dell'art. 10, comma 1, lettera c) del  decreto
          legislativo  31 marzo 1998, n. 114, recante: "Riforma della
          disciplina relativa  al  settore  del  commercio,  a  norma
          dell'art.  4,  comma  4, della legge 15 marzo 1997, n. 59",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1998, n.  95,
          supplemento ordinario e' il seguente:
            "1.  La  regione  prevede  disposizioni  per  favorire lo
          sviluppo della rete commerciale nelle aree montane,  rurali
          e  insulari,  per  riqualificare  la  rete  distributiva  e
          rivitalizzare il tessuto economico sociale e culturale  nei
          centri  storici,  nonche'  per consentire una equilibrata e
          graduale evoluzione delle imprese esistenti nelle aree  ur-
          bane durante la fase di prima applicazione del nuovo regime
          amministrativo. In particolare, prevede:
             a)-b) (Omissis);
             c) per le aree di cui alle lettere a), b) e c) dell'art.
          6,  comma  3,  l'indicazione dei criteri in base ai quali i
          comuni, per un periodo non superiore a  due  anni,  possono
          sospendere   o  inibire  gli  effetti  della  comunicazione
          all'apertura degli  esercizi  di  vicinato  sulla  base  di
          specifica  valutazione  circa l'impatto del nuovo esercizio
          sull'apparato distributivo  e  sul  tessuto  urbano  ed  in
          relazione   a   programmi   di  qualificazione  della  rete
          commerciale    finalizzati    alla     realizzazione     di
          infrastrutture   e   servizi  adeguati  alle  esigenze  dei
          consumatori".