Art. 40. (Convenzioni per la gestione di servizi antincendi) 1. I soggetti gestori degli aeroporti non compresi nella tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, ove funzioni un servizio antincendio gestito da enti militari, possono stipulare apposita convenzione atta a consentire l'espletamento dei servizi anche ad uso civile da parte delle Forze armate. Detta convenzione dovra' coprire ogni onere aggiuntivo per le Forze armate derivante dall'ampliamento del servizio, ivi comprese le relative coperture assicurative.
Nota all'art. 40: - Per il testo della tabella A, allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, si veda nelle note all'art. 36.