Art. 40.
         (Convenzioni per la gestione di servizi antincendi)
1.  I  soggetti  gestori degli aeroporti non compresi nella tabella A
allegata  alla  legge  23  dicembre  1980,  n.  930,  ove funzioni un
servizio  antincendio  gestito  da  enti  militari, possono stipulare
apposita  convenzione  atta  a  consentire l'espletamento dei servizi
anche  ad  uso  civile da parte delle Forze armate. Detta convenzione
dovra'  coprire  ogni  onere aggiuntivo per le Forze armate derivante
dall'ampliamento  del  servizio,  ivi  comprese le relative coperture
assicurative.
 
          Nota all'art. 40:
            -  Per  il  testo della tabella A, allegata alla legge 23
          dicembre 1980, n. 930, si veda nelle note all'art. 36.