Art. 41. (Potenziamento e ammodernamento delle ferrovie in concessione e in gestione governativa) 1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, concernenti il completamento dei programmi di potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie in concessione e in gestione governativa di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' autorizzata la concessione di un limite di impegno quindicennale di lire 63,3 miliardi a decorrere dall'anno 2000. All'onere derivante dal presente comma, pari a lire 63,3 miliardi per ciascuno degli anni dal 2000 al 2014, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 41: - Il testo dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, recante: "Interventi nel settore dei trasporti." convertito con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1996, n. 611, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 1996, e' il seguente: "3. Per consentire il completamento dei programmi di potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa di cui all'art. 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' autorizzata l'accensione di ulteriori mutui in relazione al limite di impegno decennale di lire 150 miliardi per l'anno 1997, intendendosi conseguentemente elevato il limite di cui al medesimo art. 2, comma 3". - Il testo del comma 3 dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 1986, e' il seguente: "3. La dotazione del fondo di cui all'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e' integrata per il quinquennio 1987-1991 con l'ulteriore complessiva assegnazione valutata in lire 800 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti, per essere destinata specificatamente alla concessione di contributi in misura pari agli oneri per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa possono contrarre, anche all'estero, nel limite complessivo di 5.000 miliardi, adeguabile sulla base dell'andamento dei tassi, per la realizzazione di investimenti ferroviari. I contributi sono erogati a rotazione alle predette aziende con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, intesa la Commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sulla base di singoli progetti accompagnati da relazioni specifiche dei costi e benefici e dai relativi piani finanziari. Al fondo affluiscono le disponibilita' per competenza e cassa del capitolo n. 7272 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1987, e relative proiezioni per gli anni successivi, nonche' la somma di lire 65 miliardi per l'anno 1987 e di lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sulla base dei piani finanziari sopra indicati".