Art. 41.
    (Potenziamento e ammodernamento delle ferrovie in concessione
                     e in gestione governativa)
1.  Per  la  prosecuzione  degli interventi previsti dall'articolo 1,
comma  3,  del  decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  4 dicembre 1996, n. 611, concernenti il
completamento  dei programmi di potenziamento ed ammodernamento delle
ferrovie in concessione e in gestione governativa di cui all'articolo
2,  comma  3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' autorizzata la
concessione  di  un  limite  di  impegno  quindicennale  di lire 63,3
miliardi a decorrere dall'anno 2000. All'onere derivante dal presente
comma,  pari a lire 63,3 miliardi per ciascuno degli anni dal 2000 al
2014,  si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante corrispondente
riduzione  delle  proiezioni  per  i medesimi anni dello stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  1999-2001, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della   programmazione   economica   per   l'anno  1999,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero dei
trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica  e'  autorizzato  ad  apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Note all'art. 41:
            - Il testo dell'art.  1,  comma  3  del  decreto-legge  4
          ottobre  1996, n. 517, recante: "Interventi nel settore dei
          trasporti." convertito con  modificazioni,  nella  legge  4
          dicembre  1996, n. 611, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          5 dicembre 1996, e' il seguente:
            "3. Per consentire  il  completamento  dei  programmi  di
          potenziamento   ed   ammodernamento   delle   ferrovie   in
          concessione ed in gestione commissariale governativa di cui
          all'art. 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n.  910,
          e' autorizzata l'accensione di ulteriori mutui in relazione
          al  limite  di  impegno  decennale di lire 150 miliardi per
          l'anno  1997,  intendendosi  conseguentemente  elevato   il
          limite di cui al medesimo art. 2, comma 3".
            -  Il  testo  del  comma  3  dell'art.  2  della legge 22
          dicembre  1986,  n.  910,  recante:  "Disposizioni  per  la
          formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"
          (pubblicato  nel  supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 1986, e' il seguente:
            "3. La dotazione del fondo di cui all'art. 11 della legge
          10  aprile  1981,  n.  151, e' integrata per il quinquennio
          1987-1991 con l'ulteriore complessiva assegnazione valutata
          in lire 800 miliardi, da  iscrivere  in  apposito  capitolo
          dello  stato di previsione del Ministero dei trasporti, per
          essere  destinata  specificatamente  alla  concessione   di
          contributi  in  misura  pari  agli  oneri  per  capitale ed
          interessi derivanti dall'ammortamento dei  mutui  garantiti
          dallo  Stato  che le ferrovie in regime di concessione e in
          gestione commissariale governativa possono contrarre, anche
          all'estero,  nel  limite  complessivo  di  5.000  miliardi,
          adeguabile  sulla  base  dell'andamento  dei  tassi, per la
          realizzazione di investimenti ferroviari. I contributi sono
          erogati a rotazione alle predette aziende con  decreto  del
          Ministro  dei  trasporti,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro, intesa la Commissione consultiva interregionale  di
          cui  all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n.  281, sulla
          base  di  singoli  progetti   accompagnati   da   relazioni
          specifiche  dei  costi  e  benefici  e  dai  relativi piani
          finanziari. Al  fondo  affluiscono  le  disponibilita'  per
          competenza  e  cassa  del  capitolo  n. 7272 dello stato di
          previsione del Ministero dei trasporti per l'anno  1987,  e
          relative  proiezioni  per  gli  anni successivi, nonche' la
          somma di lire 65 miliardi per l'anno 1987  e  di  lire  120
          miliardi  per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Per gli anni
          successivi   si   provvede   ai   sensi    dell'art.    19,
          quattordicesimo  comma,  della  legge  22 dicembre 1984, n.
          887, sulla base dei piani finanziari sopra indicati".