Art. 7.
                       (Fondo di solidarieta)
1.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1-bis  dell'articolo 10 del
decreto-legge   30   dicembre   1997,   n.   457,   convertito,   con
modificazioni,  dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si applica anche
per l'anno 1999.
2.  Il  fondo di solidarieta' istituito dall'articolo 4 della legge 4
marzo  1981, n. 67, e' soppresso a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge e la sua residua consistenza patrimoniale
confluisce  nel  Fondo  di  solidarieta'  istituito  con il contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale ferroviario stipulato il
18  novembre  1994. Tutti i risarcimenti e gli addebiti riconducibili
all'intervento  del  fondo  soppresso  sono posti a carico del citato
Fondo  di  solidarieta', che interviene secondo le regole del proprio
statuto e del proprio regolamento.
3. Il trasferimento di cui al comma 2 e' esente da imposte.
 
          Note all'art. 7:
            - Il testo dell'art. 10, comma 1-bis, del citato decreto-
          legge 30 dicembre 1997, n. 457, e' il seguente:
            "1-bis. In attesa  della  stipula,  in  applicazione  dei
          principi  comunitari  in  materia,  degli  atti relativi ai
          contratti di programma e di servizio pubblico per gli  anni
          1997  e 1998, il Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica  e'  autorizzato  a  corrispondere
          alla  societa'  Ferrovie  dello  Stato S.p.a., alle singole
          scadenze, le somme allo scopo iscritte nei bilanci  1997  e
          1998".
            -  Il  testo dell'art. 4 della legge 4 marzo 1981, n. 67,
          recante  "Responsabilita'  amministrativa  patrimoniale  di
          talune  categorie  di personale dell'Azienda autonoma delle
          ferrovie dello Stato" (Pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          17 marzo 1981, n. 75) e' il seguente:
            "Art.  4.  -  E' autorizzata l'istituzione di un fondo di
          solidarieta' con il fine di assumere a proprio  carico  gli
          addebiti   di   cui  al  precedente  articolo  con  effetto
          liberatorio.
            Il  fondo  e'  finanziato  con  contributi  mensili   del
          personale di cui all'art. 1. A tal fine, l'Azienda autonoma
          delle  ferrovie  dello  Stato  e'  autorizzata  a praticare
          sull'importo  del  premio  di  produzione  corrisposto   al
          personale  di  cui  all'art. 1 una ritenuta in misura pari,
          per l'anno 1979, al due per cento dell'importo  del  premio
          di  produzione.  Per  gli  anni  successivi l'entita' della
          trattenuta sara'  stabilita,  su  proposta  dell'organo  di
          gestione  del fondo, dal Ministro dei trasporti, sentite le
          organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative  sul
          piano   nazionale   e   previo,  parere  del  consiglio  di
          amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie  dello
          Stato.
            L'Azienda   autonoma   delle   ferrovie  dello  Stato  e'
          autorizzata  ad  anticipare   annualmente   all'organo   di
          gestione  del  fondo, a carico della dotazione dei capitoli
          117  e  1019  dello  stato  di   previsione   della   spesa
          dell'Azienda,  una  somma  pari  all'entita'  globale delle
          ritenute praticate sul premio di produzione  a  carico  del
          personale   di  cui  all'art.  1.  I  conseguenti  rapporti
          verranno regolati  con  apposita  convenzione  fra  Azienda
          autonoma  delle  ferrovie  dello Stato e organo di gestione
          del fondo.
            Il fondo  e'  amministrato  dall'opera  di  previdenza  a
          favore  del  personale  delle  ferrovie  dello  Stato,  con
          gestione  separata,   ed   e'   vincolato   unicamente   al
          perseguimento  degli  scopi  di  cui  al  primo  comma  del
          presente articolo.
            Il fondo determinera', nel proprio statuto, le aree  e  i
          limiti di intervento".