Art. 7. (Fondo di solidarieta) 1. La disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si applica anche per l'anno 1999. 2. Il fondo di solidarieta' istituito dall'articolo 4 della legge 4 marzo 1981, n. 67, e' soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e la sua residua consistenza patrimoniale confluisce nel Fondo di solidarieta' istituito con il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale ferroviario stipulato il 18 novembre 1994. Tutti i risarcimenti e gli addebiti riconducibili all'intervento del fondo soppresso sono posti a carico del citato Fondo di solidarieta', che interviene secondo le regole del proprio statuto e del proprio regolamento. 3. Il trasferimento di cui al comma 2 e' esente da imposte.
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 10, comma 1-bis, del citato decreto- legge 30 dicembre 1997, n. 457, e' il seguente: "1-bis. In attesa della stipula, in applicazione dei principi comunitari in materia, degli atti relativi ai contratti di programma e di servizio pubblico per gli anni 1997 e 1998, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a corrispondere alla societa' Ferrovie dello Stato S.p.a., alle singole scadenze, le somme allo scopo iscritte nei bilanci 1997 e 1998". - Il testo dell'art. 4 della legge 4 marzo 1981, n. 67, recante "Responsabilita' amministrativa patrimoniale di talune categorie di personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1981, n. 75) e' il seguente: "Art. 4. - E' autorizzata l'istituzione di un fondo di solidarieta' con il fine di assumere a proprio carico gli addebiti di cui al precedente articolo con effetto liberatorio. Il fondo e' finanziato con contributi mensili del personale di cui all'art. 1. A tal fine, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a praticare sull'importo del premio di produzione corrisposto al personale di cui all'art. 1 una ritenuta in misura pari, per l'anno 1979, al due per cento dell'importo del premio di produzione. Per gli anni successivi l'entita' della trattenuta sara' stabilita, su proposta dell'organo di gestione del fondo, dal Ministro dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e previo, parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad anticipare annualmente all'organo di gestione del fondo, a carico della dotazione dei capitoli 117 e 1019 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda, una somma pari all'entita' globale delle ritenute praticate sul premio di produzione a carico del personale di cui all'art. 1. I conseguenti rapporti verranno regolati con apposita convenzione fra Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e organo di gestione del fondo. Il fondo e' amministrato dall'opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, con gestione separata, ed e' vincolato unicamente al perseguimento degli scopi di cui al primo comma del presente articolo. Il fondo determinera', nel proprio statuto, le aree e i limiti di intervento".