Art. 8. (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) 1. I contratti di servizio di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dal pagamento dei diritti di segreteria di cui alla tabella D della legge 8 giugno 1962, n. 604, secondo quanto previsto dall'articolo 40 della stessa legge n. 604 del 1962, e successive modificazioni. 2. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo dei trasporti pubblici locali lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi non ripianati, relativi agli anni 1997-1998, di tutte le aziende di trasporto pubblico ferroviario in concessione ed in gestione commissariale con un contributo rapportato ad un limite di impegno quindicennale pari a lire 40 miliardi a decorrere dall'anno 2000. Entro il predetto limite le aziende stesse sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed interessi. Il Ministero dei trasporti e della navigazione provvede ad erogare direttamente a ciascuna delle banche interessate le relative quote di ammortamento. 3. All'onere derivante dal comma 2, pari a lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 8: - Il testo degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 1997, n. 287, come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 1999, n. 259, e' il seguente: "Art. 18 (Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale). - 1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con qualsiasi modalita' effettuati e in qualsiasi forma affidati, e' regolato, a norma dell'art. 19, mediante contratti di servizio di durata non superiore a nove anni. L'esercizio deve rispondere a principi di economicita' ed efficienza, da conseguirsi anche attraverso l'integrazione modale dei servizi pubblici di trasporto. I servizi in economia sono disciplinati con regolamento dei competenti enti locali. 2. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialita' nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale, per l'affidamento dei servizi le regioni e gli enti locali si attengono ai principi dell'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, garantendo in particolare: a) il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio sulla base degli elementi del contratto di servizio di cui all'art. 19 e in conformita' alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizio. Alle gare possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di idoneita' morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada; con esclusione delle societa' che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi in affidamento diretto o attraverso pro- cedure non ad evidenza pubblica, e delle societa' dalle stesse controllate. Tale esclusione non opera limitatamente alle gare che hanno ad oggetto i servizi gia' espletati dai soggetti stessi. La gara e' aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, nonche' dei piani di sviluppo e potenziamento delle reti e degli impianti, oltre che della fissazione di un coefficiente minimo di utilizzazione per la istituzione o il mantenimento delle singole linee esercite; b) (abrogato); c) (abrogato); d) l'esclusione, in caso di mancato rinnovo del contratto alla scadenza a di decadenza dal contratto medesimo, di indennizzo al gestore che cessa dal servizio; e) l'indicazione delle modalita' di trasferimento, in caso di cessazione dell'esercizio, dal precedente gestore all'impresa subentrante dei beni strumentali funzionali all'effettuazione del servizio e del personale dipendente con riferimento a quanto disposto all'art. 26 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148; f) l'applicazione della disposizione dell'art. 1, comma 5, del regolamento 1893/91/CEE alle societa' di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale che, oltre a questi ultimi servizi, svolgono anche altre attivita'; g) la determinazione delle tariffe del servizio in analogia, ove possibile, a quanto previsto dall'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. 3. Le regioni e gli enti locali, nelle rispettive competenze, incentivano, il riassetto organizzativo e attuano, entro e non oltre il 31 dicembre 2000, la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi, anche con le procedure di. cui all'art. 17, commi 51 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in societa' di capitali, ovvero in cooperative a responsabilita' limitata, anche tra i dipendenti, o l'eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali a di gestione. Di tali societa', l'ente titolare del servizio puo' restare socio unica per un periodo non superiore a due anni. Ove la trasformazione di cui al presente comma non avvenga entro il termine indicato, provvede il sindaco a il presidente della provincia nei successivi tre mesi. In caso di ulteriore inerzia, la regione procede all'affidamento immediato del relativo servizio mediante le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a). 3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2003, nel corso del quale vi e' la facolta' di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed alle societa' derivanti dalla trasformazioni di cui al comma 3, ma con l'obbligo di affidamento di quote di servizio o di servizi speciali mediante procedure concorsuali, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria; le regioni procedono altresi' all'affidamento della gestione dei relativi servizi alle societa' costituite allo scopo dalle ex-gestioni governative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di programmazione e di contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a)". "Art. 19 (Contratti di servizio). - 1. I contratti di servizio assicurano la completa corrispondenza fra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari e sono stipulati prima dell'inizio del loro periodo di validita'. Per i servizi ferroviari i contratti di servizio sono stipulati sette mesi prima dell'inizio del loro periodo di validita', al fine di consentire la definizione degli orari nazionali. 2. I contratti di servizio per i quali non e' assicurata, al momento della loro stipula, la corrispondenza tra gli importi di cui alla lettera e) del comma 3 e le risorse effettivamente disponibili sono nulli. 3. I contratti di servizio, nel rispetto anche delle disposizioni dell'art. 14, comma 2, del regolamento n. 1191/69/CEE, cosi' come modificato dall'art. 1 del regolamento 1893/91/CEE, nonche' nel rispetto dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici cosi' come fissati dalla carta dei servizi del settore trasporti, definiscono: a) il periodo di validita'; b) le caratteristiche dei servizi offerti ed il programma di esercizio; c) gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di eta', manutenzione, confortevolezza e pulizia dei veicoli, e di regolarita' delle corse; d) la struttura tariffaria adottata; e) l'importo eventualmente dovuto dall'ente pubblico all'azienda di trasporto per le prestazioni oggetto del contratto e le modalita' di pagamento, nonche' eventuali adeguamenti conseguenti a mutamenti della struttura tariffaria; f) le modalita' di modificazione del contratto successivamente alla conclusione; g) le garanzie che devono essere prestate dall'azienda di trasporto; h) le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto; i) la ridefinizione dei rapporti, con riferimento ai lavoratori dipendenti e al capitale investito, dal soggetto esercente il servizio di trasporto pubblico, in caso di forti discontinuita' nella quantita' di servizi richiesti nel periodo di validita' del contratto di servizio; 1) l'obbligo dell'applicazione, per le singole tipologie del comparto dei trasporti, dei rispettivi contratti collettivi di lavoro cosi' come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria; 4. Gli importi di cui al comma 3, lettera e), possono essere soggetti a revisione annuale con modalita' determi- nate nel contratto stesso allo scopo di incentivare miglioramenti di efficienza. I suddetti importi possono essere incrementati in misura non maggiore del tasso programmato di inflazione, salvo l'eventuale recupero delle differenze in caso di rilevante scostamento dal tasso effettivo di inflazione, a parita' di offerta di trasporto. 5. I contratti di servizio pubblico devono rispettare gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, avere caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, rapporto che, al netto dei costi di infrastruttura, dovra' essere pari almeno allo 0,35 a partire dal 1 gennaio 2000. Trovano applicazione ai trasporti regionali e locali, a tale fine, le norme della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991. 6. I contratti di servizio in vigore alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguati, per le parti eventualmente in contrasto con il presente decreto, in occasione della prima revisione annuale". - Il testo dell'art. 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604 recante "Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 1962, n. 167) e' il seguente: "Art. 40 (Provento e ripartizione dei diritti di segreteria). - E' obbligatoria in tutti i Comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a mezzo di marche segnatasse in conformita' alla tabella D. Le Province sono autorizzate ad esigere, per la spedizione degli atti, i diritti di segreteria stabiliti nella tabella D indicata nel precedente comma". - Il testo della tabella D della citata legge 8 giugno 1962, n. 604, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 1962, n. 167.