Art. 8.
       (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)
1.  I  contratti di servizio di cui agli articoli 18 e 19 del decreto
legislativo  19  novembre  1997, n. 422, sono soggetti all'imposta di
registro  in  misura fissa e sono esenti dal pagamento dei diritti di
segreteria  di  cui alla tabella D della legge 8 giugno 1962, n. 604,
secondo  quanto  previsto  dall'articolo 40 della stessa legge n. 604
del 1962, e successive modificazioni.
2.  Al  fine  di  contribuire  al  risanamento  e  allo  sviluppo dei
trasporti  pubblici  locali  lo  Stato  concorre  alla  copertura dei
disavanzi  non  ripianati,  relativi agli anni 1997-1998, di tutte le
aziende  di  trasporto  pubblico  ferroviario  in  concessione  ed in
gestione  commissariale  con un contributo rapportato ad un limite di
impegno  quindicennale  pari a lire 40 miliardi a decorrere dall'anno
2000.  Entro  il predetto limite le aziende stesse sono autorizzate a
contrarre  mutui  quindicennali  o  ad  effettuare  altre  operazioni
finanziarie  in  relazione  a  rate  di  ammortamento per capitale ed
interessi. Il Ministero dei trasporti e della navigazione provvede ad
erogare  direttamente a ciascuna delle banche interessate le relative
quote di ammortamento.
3.  All'onere  derivante dal comma 2, pari a lire 40 miliardi annue a
decorrere  dall'anno  2000,  si  provvede,  per gli anni 2000 e 2001,
mediante  corrispondente  riduzione  delle  proiezioni per i medesimi
anni  dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini del bilancio triennale
1999-2001,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
1999,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al  Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione. Il Ministro del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio.
 
          Note all'art. 8:
            - Il testo degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo
          19  novembre  1997,  n.  422,  recante  "Conferimento  alle
          regioni ed agli  enti  locali  di  funzioni  e  compiti  in
          materia  di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4,
          comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  10  dicembre  1997,   n.   287,   come
          modificato  dal  decreto  legislativo 20 settembre 1999, n.
          400, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4  novembre  1999,
          n. 259, e' il seguente:
            "Art.   18   (Organizzazione  dei  servizi  di  trasporto
          pubblico regionale e locale). - 1. L'esercizio dei  servizi
          di  trasporto  pubblico  regionale  e locale, con qualsiasi
          modalita' effettuati e  in  qualsiasi  forma  affidati,  e'
          regolato,  a  norma  dell'art.  19,  mediante  contratti di
          servizio di durata non superiore a nove  anni.  L'esercizio
          deve  rispondere  a principi di economicita' ed efficienza,
          da conseguirsi anche attraverso l'integrazione  modale  dei
          servizi  pubblici  di trasporto. I servizi in economia sono
          disciplinati con regolamento dei competenti enti locali.
            2. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti
          monopolistici e di introdurre regole  di  concorrenzialita'
          nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale,
          per  l'affidamento dei servizi le regioni e gli enti locali
          si  attengono  ai  principi  dell'art.  2  della  legge  14
          novembre 1995, n. 481, garantendo in particolare:
             a)  il  ricorso alle procedure concorsuali per la scelta
          del gestore del servizio  sulla  base  degli  elementi  del
          contratto  di  servizio di cui all'art. 19 e in conformita'
          alla  normativa  comunitaria  e  nazionale  sugli   appalti
          pubblici  di  servizio.  Alle  gare  possono  partecipare i
          soggetti in possesso dei  requisiti  di  idoneita'  morale,
          finanziaria  e  professionale  richiesti,  ai  sensi  della
          normativa vigente, per il  conseguimento  della  prescritta
          abilitazione  all'autotrasporto  di  viaggiatori su strada;
          con esclusione delle societa' che, in Italia o  all'estero,
          gestiscono servizi in affidamento diretto o attraverso pro-
          cedure  non  ad  evidenza  pubblica, e delle societa' dalle
          stesse controllate. Tale esclusione non opera limitatamente
          alle gare che hanno ad oggetto i servizi gia' espletati dai
          soggetti stessi. La gara e' aggiudicata  sulla  base  delle
          migliori   condizioni   economiche  e  di  prestazione  del
          servizio, nonche' dei piani  di  sviluppo  e  potenziamento
          delle  reti e degli impianti, oltre che della fissazione di
          un coefficiente minimo di utilizzazione per la  istituzione
          o il mantenimento delle singole linee  esercite;
             b) (abrogato);
             c) (abrogato);
             d)   l'esclusione,   in  caso  di  mancato  rinnovo  del
          contratto  alla  scadenza  a  di  decadenza  dal  contratto
          medesimo, di indennizzo al gestore che cessa dal servizio;
             e)  l'indicazione  delle  modalita' di trasferimento, in
          caso di cessazione dell'esercizio, dal  precedente  gestore
          all'impresa  subentrante  dei  beni  strumentali funzionali
          all'effettuazione del servizio e del  personale  dipendente
          con  riferimento  a  quanto disposto all'art.  26 del regio
          decreto 8 gennaio 1931, n. 148;
             f) l'applicazione della disposizione dell'art. 1,  comma
          5,  del  regolamento  1893/91/CEE alle societa' di gestione
          dei servizi di  trasporto  pubblico  locale  che,  oltre  a
          questi ultimi servizi, svolgono anche altre attivita';
             g)  la  determinazione  delle  tariffe  del  servizio in
          analogia, ove possibile,  a  quanto  previsto  dall'art.  2
          della legge 14 novembre 1995, n. 481.
            3.  Le  regioni  e  gli  enti  locali,  nelle  rispettive
          competenze,  incentivano,  il  riassetto  organizzativo   e
          attuano,  entro  e  non  oltre  il  31  dicembre  2000,  la
          trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi, anche
          con le procedure di. cui all'art. 17, commi 51 e  seguenti,
          della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  in  societa'  di
          capitali, ovvero in cooperative a responsabilita' limitata,
          anche  tra  i  dipendenti,  o   l'eventuale   frazionamento
          societario  derivante da esigenze funzionali a di gestione.
          Di tali societa', l'ente titolare del servizio puo' restare
          socio unica per un periodo non superiore a due anni. Ove la
          trasformazione di cui al presente comma non  avvenga  entro
          il  termine  indicato,  provvede il sindaco a il presidente
          della  provincia  nei  successivi  tre  mesi.  In  caso  di
          ulteriore   inerzia,  la  regione  procede  all'affidamento
          immediato  del  relativo  servizio  mediante  le  procedure
          concorsuali di cui al comma 2, lettera a).
             3-bis.  Le  regioni prevedono un periodo transitorio, da
          concludersi comunque entro il 31 dicembre 2003,  nel  corso
          del  quale  vi  e'  la  facolta'  di  mantenere  tutti  gli
          affidamenti agli attuali  concessionari  ed  alle  societa'
          derivanti  dalla  trasformazioni  di cui al comma 3, ma con
          l'obbligo di affidamento di quote di servizio o di  servizi
          speciali  mediante  procedure concorsuali, previa revisione
          dei contratti di  servizio  in  essere  se  necessaria;  le
          regioni  procedono  altresi' all'affidamento della gestione
          dei relativi servizi alle societa'  costituite  allo  scopo
          dalle   ex-gestioni   governative,  fermo  restando  quanto
          previsto dalle norme in  materia  di  programmazione  e  di
          contratti  di  servizio  di  cui  al  capo II. Trascorso il
          periodo  transitorio,  tutti  i  servizi  vengono  affidati
          esclusivamente  tramite  le procedure concorsuali di cui al
          comma 2, lettera a)".
            "Art. 19 (Contratti di servizio). -  1.  I  contratti  di
          servizio  assicurano  la  completa corrispondenza fra oneri
          per servizi e risorse disponibili, al  netto  dei  proventi
          tariffari  e  sono  stipulati  prima  dell'inizio  del loro
          periodo di validita'. Per i servizi ferroviari i  contratti
          di servizio sono stipulati sette mesi prima dell'inizio del
          loro  periodo  di  validita',  al  fine  di  consentire  la
          definizione degli orari nazionali.
            2. I contratti di servizio per i quali non e' assicurata,
          al momento della loro stipula, la  corrispondenza  tra  gli
          importi  di  cui  alla  lettera e) del comma 3 e le risorse
          effettivamente disponibili sono nulli.
            3. I contratti di  servizio,  nel  rispetto  anche  delle
          disposizioni  dell'art.  14,  comma  2,  del regolamento n.
          1191/69/CEE,  cosi'  come  modificato   dall'art.   1   del
          regolamento  1893/91/CEE, nonche' nel rispetto dei principi
          sull'erogazione dei servizi  pubblici  cosi'  come  fissati
          dalla carta dei servizi del settore trasporti, definiscono:
             a) il periodo di validita';
             b)   le   caratteristiche  dei  servizi  offerti  ed  il
          programma di esercizio;
             c) gli standard  qualitativi  minimi  del  servizio,  in
          termini  di  eta',  manutenzione, confortevolezza e pulizia
          dei veicoli, e di regolarita' delle corse;
             d) la struttura tariffaria adottata;
             e) l'importo  eventualmente  dovuto  dall'ente  pubblico
          all'azienda  di  trasporto  per  le prestazioni oggetto del
          contratto e le modalita' di  pagamento,  nonche'  eventuali
          adeguamenti   conseguenti   a   mutamenti  della  struttura
          tariffaria;
             f)   le   modalita'   di   modificazione  del  contratto
          successivamente alla conclusione;
             g) le garanzie che devono essere  prestate  dall'azienda
          di trasporto;
             h)  le  sanzioni  in  caso  di  mancata  osservanza  del
          contratto;
             i) la ridefinizione dei  rapporti,  con  riferimento  ai
          lavoratori dipendenti e al capitale investito, dal soggetto
          esercente  il  servizio  di  trasporto pubblico, in caso di
          forti discontinuita' nella quantita' di  servizi  richiesti
          nel periodo di validita' del contratto di servizio;
             1) l'obbligo dell'applicazione, per le singole tipologie
          del   comparto  dei  trasporti,  dei  rispettivi  contratti
          collettivi  di  lavoro  cosi'   come   sottoscritti   dalle
          organizzazioni     sindacali     nazionali     maggiormente
          rappresentative   e   dalle   associazioni   datoriali   di
          categoria;
            4.  Gli  importi  di  cui al comma 3, lettera e), possono
          essere soggetti a revisione annuale con modalita'  determi-
          nate   nel  contratto  stesso  allo  scopo  di  incentivare
          miglioramenti di efficienza.  I  suddetti  importi  possono
          essere  incrementati  in  misura  non  maggiore  del  tasso
          programmato di inflazione, salvo l'eventuale recupero delle
          differenze in  caso  di  rilevante  scostamento  dal  tasso
          effettivo di inflazione, a parita' di offerta di trasporto.
            5. I contratti di servizio pubblico devono rispettare gli
          articoli  2  e  3  del  regolamento  (CEE) n. 1191/69 ed il
          regolamento (CEE) n.   1893/91,  avere  caratteristiche  di
          certezza finanziaria e copertura di bilancio e prevedere un
          progressivo incremento del rapporto  tra ricavi da traffico
          e  costi  operativi,  rapporto  che,  al netto dei costi di
          infrastruttura, dovra'  essere  pari  almeno  allo  0,35  a
          partire   dal  1  gennaio  2000.  Trovano  applicazione  ai
          trasporti regionali e locali, a tale fine, le  norme  della
          direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991.
            6. I contratti di servizio in vigore alla data di entrata
          in  vigore del presente decreto sono adeguati, per le parti
          eventualmente in contrasto  con  il  presente  decreto,  in
          occasione della prima revisione annuale".
            - Il testo dell'art. 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604
          recante    "Modificazioni    allo    stato    giuridico   e
          all'ordinamento della carriera  dei  segretari  comunali  e
          provinciali"  (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio
          1962, n. 167) e' il seguente:
            "Art.  40  (Provento  e  ripartizione  dei   diritti   di
          segreteria).  -  E'  obbligatoria  in  tutti  i  Comuni  la
          riscossione dei diritti di  segreteria,  da  effettuarsi  a
          mezzo di marche segnatasse in conformita' alla tabella D.
            Le   Province   sono   autorizzate  ad  esigere,  per  la
          spedizione degli atti, i diritti  di  segreteria  stabiliti
          nella tabella D indicata nel precedente comma".
            -  Il  testo  della tabella D della citata legge 8 giugno
          1962, n.   604, e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  4
          luglio 1962, n. 167.