Art. 9.
     (Allineamento delle aliquote contributive per i dipendenti
       delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto)
1.  Per  l'anno  1999,  in  attesa  della definizione del complessivo
assetto  dei  contributi  previdenziali a carico dei dipendenti dalle
aziende  esercenti  pubblici  servizi  di trasporto di cui al decreto
legislativo  29  giugno  1996,  n.  414, con decreto del Ministro del
lavoro  e  della  previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, le aliquote
contributive  a  carico dei predetti dipendenti sono ridotte mediante
allineamento a quelle medie dei dipendenti del settore industriale.
2.    L'importo    delle   complessive   minori   entrate   derivanti
dall'applicazione  del  comma 1 e' corrisposto all'INPS dal Ministero
dei  trasporti  e  della  navigazione  mediante  un  piano di rientro
commisurato ad un limite di impegno quindicennale di lire 10 miliardi
a  decorrere  dall'anno  2000,  che  costituisce il limite massimo di
spesa per l'attuazione del medesimo comma 1.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 10 miliardi
annue  a  decorrere  dall'anno 2000, si provvede, per gli anni 2000 e
2001,  mediante  corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  per  i
medesimi  anni  dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini del bilancio
triennale  1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte  corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro
del   tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
4.  Al  fine di sostenere il processo di liberalizzazione dei servizi
di pubblico trasporto, i contributi erariali a favore delle regioni e
degli enti locali titolari di contratti di servizio sono incrementati
di  un  ammontare  parametrato  al  maggiore  onere ad essi derivante
dall'attuazione  dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre
1997,  n. 422, assicurando comunque la neutralita' finanziaria per il
bilancio  dello  Stato.  Le procedure e le modalita' per l'attuazione
del   presente  comma  sono  determinate  con  decreto  del  Ministro
dell'interno,  di  concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, delle finanze e dei trasporti e della
navigazione,  sentita  la  Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5.  All'onere  derivante dal comma 4, valutato in lire 1.100 miliardi
in  ragione  d'anno a decorrere dal 1999, e comunque da rideterminare
ogni  anno in base all'onere effettivo di cui al medesimo comma 4, si
provvede  mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti
dall'applicazione   dell'articolo   19  del  decreto  legislativo  19
novembre 1997, n. 422.
 
          Note all'art. 9:
            -  Il  testo  del  decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
          414, recante:  "Attuazione della delega conferita dall'art.
          1, comuni 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in
          materia di soppressione del  Fondo  di  previdenza  per  il
          personale  addetto  ai  pubblici  servizi  di trasporto" e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1996, n. 186.
            -  Per  il  testo  dell'art.  19   del   citato   decreto
          legislativo  19  novembre  1997, n. 422, si veda nelle note
          all'art. 8.
            - Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto
          1997,  n.  281,  recante  "Definizione ed ampliamento delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali"
          (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30 agosto 1997, n.
          202) e' il seguente:
            "Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e
          Conferenza  unificata).  -  La  Conferenza  Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza  Stato-
          regioni.
            2.  La  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il Ministro della sanita', il presidente  dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge 8 giugno 1990, n.  142. Alle riunioni possono  essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
            3. La Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
            4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata
          dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono
          presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o,  su
          sua  delega,  dal  Ministro  per gli affari regionali o, se
          tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno".