Art. 3. 
                        Importo della giocata 
  1. L'importo della giocata massima al gioco  del  lotto,  stabilito
dall'articolo 1 della legge 19 aprile 1990, n. 85, e' raddoppiato. 
 
           Nota all'art. 3:
            -  Il  testo dell'art. 1  della legge 19 aprile  1990, n.
          85,  e' il seguente:
            "Art. 1.   - 1.   L'importo di    ciascuna  giocata    e'
          fissato  in lire mille,  o multipli  di  mille, e  non puo'
          essere  superiore a  lire cinquantamila".