Art. 3. Importo della giocata 1. L'importo della giocata massima al gioco del lotto, stabilito dall'articolo 1 della legge 19 aprile 1990, n. 85, e' raddoppiato.
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 1 della legge 19 aprile 1990, n. 85, e' il seguente: "Art. 1. - 1. L'importo di ciascuna giocata e' fissato in lire mille, o multipli di mille, e non puo' essere superiore a lire cinquantamila".