Art. 4.
                     (Modifica dell'articolo 126
                         della Costituzione)
  1. L'articolo 126 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
  "Art.  126.  - Con decreto motivato del Presidente della Repubblica
sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la  rimozione
del  Presidente  della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla
Costituzione o gravi  violazioni  di  legge.  Lo  scioglimento  e  la
rimozione  possono  altresi' essere disposti per ragioni di sicurezza
nazionale.   Il  decreto  e'  adottato  sentita  una  Commissione  di
deputati  e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi
stabiliti con legge della Repubblica.
  Il Consiglio regionale puo' esprimere la sfiducia nei confronti del
Presidente della Giunta mediante mozione  motivata,  sottoscritta  da
almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale
a  maggioranza  assoluta  dei  componenti. La mozione non puo' essere
messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
  L'approvazione  della  mozione  di  sfiducia  nei   confronti   del
Presidente  della  Giunta  eletto  a  suffragio universale e diretto,
nonche'  la  rimozione,  l'impedimento  permanente,  la  morte  o  le
dimissioni  volontarie  dello  stesso  comportano le dimissioni della
Giunta e lo scioglimento del  Consiglio.  In  ogni  caso  i  medesimi
effetti  conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei
componenti il Consiglio".