Art. 8. 
                        (Premi assicurativi). 
   1. Il premio assicurativo unitario a carico dei  soggetti  di  cui
all'articolo 7, comma 3, e' fissato in lire 25.000 annue,  esenti  da
oneri fiscali. 
   2. Il premio di cui al comma 1 e'  a  carico  dello  Stato  per  i
soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, i quali siano in possesso di
entrambi i requisiti sottoindicati: 
   a) titolarita' di redditi lordi propri  non  superiori  a  lire  9
milioni annue; 
   b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito  complessivo
lordo non sia superiore a lire 18 milioni annue. .br: 3. Nel caso  di
mancato pagamento del premio di cui al comma 1 alla scadenza  fissata
dall'INAIL, e' dovuta una somma aggiuntiva di importo  non  superiore
all'ammontare del premio stesso. 
   4. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge non si applica la disposizione di  cui
al comma 3. 
   5. I premi e le somme aggiuntive di cui ai commi  1  e  3  possono
essere riscossi mediante ruolo o mediante i sistemi previsti  per  la
riscossione degli altri premi dovuti all'istituto assicuratore.