Art. 8. (Premi assicurativi). 1. Il premio assicurativo unitario a carico dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, e' fissato in lire 25.000 annue, esenti da oneri fiscali. 2. Il premio di cui al comma 1 e' a carico dello Stato per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, i quali siano in possesso di entrambi i requisiti sottoindicati: a) titolarita' di redditi lordi propri non superiori a lire 9 milioni annue; b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non sia superiore a lire 18 milioni annue. .br: 3. Nel caso di mancato pagamento del premio di cui al comma 1 alla scadenza fissata dall'INAIL, e' dovuta una somma aggiuntiva di importo non superiore all'ammontare del premio stesso. 4. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica la disposizione di cui al comma 3. 5. I premi e le somme aggiuntive di cui ai commi 1 e 3 possono essere riscossi mediante ruolo o mediante i sistemi previsti per la riscossione degli altri premi dovuti all'istituto assicuratore.