Art. 9. (Prestazioni). 1. La prestazione consiste in una rendita per inabilita' permanente, esente da oneri fiscali, quando l'infortunio ha provocato una riduzione della capacita' lavorativa nella misura di cui all'articolo 7, comma 4, accertata ai sensi dell'articolo 102 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, ed e' calcolata su una retribuzione convenzionale pari alla retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale, rivalutabile ai sensi dell'articolo 116 del medesimo testo unico, e successive modificazioni. 2. La rendita di inabilita' permanente e' corrisposta con effetto dal primo giorno successivo a quello della cessazione del periodo di inabilita' temporanea assoluta, in misura proporzionale rispetto all'effettiva entita' dell'invalidita' medesima, secondo i criteri di cui alle tabelle n. 1 e n. 7 allegate al citato testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni; per i casi non espressamente previsti, si provvede mediante valutazione medico-legale, secondo i criteri dell'articolo 78 del medesimo testo unico. 3. All'assicurazione non si applica il principio dell'automaticita' delle prestazioni. 4. In considerazione delle particolari finalita' dell'assicurazione e delle specificita' del lavoro svolto in ambito domestico, l'INAIL non esercita il diritto di regresso nei confronti dell'assicurato e dei componenti il suo nucleo familiare.