Art. 9. 
                           (Prestazioni). 
   1.  La  prestazione  consiste  in  una  rendita   per   inabilita'
permanente, esente da oneri fiscali, quando l'infortunio ha provocato
una  riduzione  della  capacita'  lavorativa  nella  misura  di   cui
all'articolo 7, comma 4, accertata ai  sensi  dell'articolo  102  del
testo  unico  delle  disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,  emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124,
e successive modificazioni,  ed  e'  calcolata  su  una  retribuzione
convenzionale pari alla retribuzione  annua  minima  fissata  per  il
calcolo delle rendite del settore industriale, rivalutabile ai  sensi
dell'articolo  116   del   medesimo   testo   unico,   e   successive
modificazioni. 
   2. La rendita di inabilita' permanente e' corrisposta con  effetto
dal primo giorno successivo a quello della cessazione del periodo  di
inabilita' temporanea  assoluta,  in  misura  proporzionale  rispetto
all'effettiva entita' dell'invalidita' medesima, secondo i criteri di
cui alle tabelle n. 1 e n. 7 allegate al citato testo  unico  emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124,
e successive modificazioni; per i casi non espressamente previsti, si
provvede  mediante  valutazione  medico-legale,  secondo  i   criteri
dell'articolo 78 del medesimo testo unico. 
   3.    All'assicurazione    non    si    applica    il    principio
dell'automaticita' delle prestazioni. 
   4.    In    considerazione     delle     particolari     finalita'
dell'assicurazione e delle specificita' del lavoro svolto  in  ambito
domestico, l'INAIL non esercita il diritto di regresso nei  confronti
dell'assicurato e dei componenti il suo nucleo familiare.