ART. 11.
              (Stato di previsione del Ministero della
                  difesa e disposizioni relative).
  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero  della  difesa, per l'anno finanziario 2000, in conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n.11).
  2.  Il  numero  massimo  dei  graduati di leva aiuto specialisti in
servizio  nell'Esercito,  nella  Marina  militare  e nell'Aeronautica
militare, e' fissato, per l'anno finanziario 2000, come segue:
    a) Esercito n. 31.000;
    b) Marina n. 11.570;
    c) Aeronautica n. 13.900.
  3.   Il  numero  massimo  degli  ufficiali  piloti  di  complemento
dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica,  da  mantenere in
servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224,
e' stabilito, per l'anno finanziario 2000, come segue:
    a) Esercito n. 55;
    b) Marina n. 160;
    c) Aeronautica n. 121.
  4.  Il  numero  massimo degli ufficiali di complemento da ammettere
alla  ferma  di  cui  al  primo comma dell'articolo 37 della legge 20
settembre  1980,  n.  574, e' stabilito, per l'anno finanziario 2000,
come segue:
    a) Esercito n.360;
    b) Carabinieri n. 80;
    c) Marina n. 130;
    d) Aeronautica n. 150.
  5.   La   forza   organica   dei  graduati  e  militari  di  truppa
dell'Esercito  in  ferma  volontaria  a norma dell'articolo 9, ultimo
comma,  della  legge  10  giugno 1964, n. 447, e' fissata, per l'anno
finanziario 2000, in n. 1.750 unita'.
  6.  La  forza  organica  dei  sottocapi  e  comuni  del Corpo degli
equipaggi   militari   marittimi   in   ferma   volontaria   a  norma
dell'articolo  18,  terzo  capoverso,  della legge 10 giugno 1964, n.
447, e' fissata, per l'anno finanziario 2000, in n. 1.020 unita'.
  7.   La   forza   organica   dei  graduati  e  militari  di  truppa
dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo
comma,  della  legge  10  giugno 1964, n. 447, e' fissata, per l'anno
finanziario 2000, in n. 1.092 unita'.
  8.  Il  contingente  degli arruolamenti volontari, come carabiniere
ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi
e'  fissato,  per  l'anno  finanziario 2000, a norma dell'articolo 4,
comma  1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198,
in 12.125 unita'.
  9.  Il  numero  massimo  dei  militari volontari in ferma biennale,
triennale  o  quinquennale, a norma degli articoli 5 e 35 della legge
24  dicembre  1986,  n. 958, e' fissato, per l'anno finanziario 2000,
come segue:
    a) Esercito n. 27.920;
    b) Marina n. 5.509;
    c) Aeronautica n.2.250.
  10.  Alle  spese di cui alle unita' previsionali di base "Accordi e
organismi  internazionali"  (interventi)- specificamente afferenti le
infrastrutture    multinazionali   NATO   -   e   "Ammodernamento   e
rinnovamento"   (funzionamento),   dello   stato  di  previsione  del
Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 2000, le
disposizioni   contenute   nel   secondo  comma  dell'articolo  36  e
nell'articolo  61-bis  del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.
  11. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute
a  carico  delle  unita'  previsionali  di  base "Accordi e organismi
internazionali"  (interventi) dello stato di previsione del Ministero
della  difesa, si applicano le procedure NATO d'esecuzione delle gare
internazionali  emanate  dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni
caso    garantita   la   trasparenza   delle   procedure   d'appalto,
d'assegnazione  e  d'esecuzione  dei  lavori, ai sensi della legge 13
settembre  1982,  n.  646.  Alle  spese  medesime sono applicabili le
disposizioni  dell'articolo  2  del  decreto  legislativo 28 dicembre
1998, n. 496.
  12.  Negli  elenchi  nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del
Ministero  della  difesa sono descritte le spese per le quali possono
effettuarsi,  per l'anno finanziario 2000, i prelevamenti dal fondo a
disposizione  di  cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato
con  regio  decreto  2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della
legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unita' previsionale di
base  "Funzionamento"  di  pertinenza  del  centro di responsabilita'
"Bilancio  e  affari  finanziari"  e nell'unita' previsionale di base
"Spese  generali  di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del
centro di responsa- bilita' "Arma dei carabinieri".