ART. 14.
            (Stato di previsione del Ministero del lavoro
        e della previdenza sociale e disposizioni relative).
  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero   del   lavoro  e  della  previdenza  sociale,  per  l'anno
finanziario  2000,  in  conformita'  dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 14).
  2.  Ai  fini  dell'attuazione  del decreto legislativo 16 settembre
1996,   n.514,   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica, su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.