ART. 19. (Stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative). 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 2000, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19). 2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2000, e' comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati gia' approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche della somma di lire 5 miliardi a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attivita' internazionale afferente all'area di Monterotondo. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unita' previsionale di base "Ricerca scientifica" di pertinenza del centro di responsabilita' "Sviluppo e potenziamento dell'attivita' di ricerca" dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attivita' produttive. 4. Gli importi dei versamenti effettuati all'entrata del bilancio dello Stato in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo per le agevolazioni alla ricerca nonche di somme a vario titolo acquisibili in relazione al funzionamento degli strumenti di intervento gravanti sul Fondo stesso sono riassegnati con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'unita' previsionale di base 4.2.1.2 "Ricerca applicata" dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.