ART. 7.
                 (Stato di previsione del Ministero
               dell'interno e disposizioni relative).
  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero  dell'interno,  per l'anno finanziario 2000, in conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
  2.  Le  somme versate dal CONI nell'ambito dell'unita' previsionale
di  base  "Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari" (Entrate
extratributarie)   di   pertinenza   del  centro  di  responsabilita'
"Protezione  civile  e  servizi antincendi" dello stato di previsione
dell'entrata  per  l'anno  2000  sono  riassegnate,  con  decreti del
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
per le spese relative all'educazione fisica, all'attivita' sportiva e
alla    costruzione,   al   completamento   ed   all'adattamento   di
infrastrutture  sportive,  concernenti  il Corpo nazionale dei vigili
del  fuoco,  alle  unita'  previsionali  di  base  "Spese generali di
funzionamento"    (funzionamento)    e    "Edilizia    di   servizio"
(investimenti)   di   pertinenza   del   centro   di  responsabilita'
"Protezione  civile  e  servizi antincendi" dello stato di previsione
del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2000.
  3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero
dell'interno,  sono  indicate  le  spese  di pertinenza del centro di
responsabilita'   "Pubblica   sicurezza"   per   le   quali   possono
effettuarsi,  per  l'anno  finanziario 2000, prelevamenti dal fondo a
disposizione  di  cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n.
1001, iscritto nell'unita' previsionale di base "Funzionamento".
  4.  Sono  autorizzati  l'accertamento  e la riscossione, secondo le
leggi  in  vigore,  delle entrate del Fondo edifici di culto, noncheĀ‚
l'impegno  e  il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario
2000,  in  conformita' degli stati di previsione annessi a quello del
Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
  5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978,
n.  468,  sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio
del  Fondo edifici di culto quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso
al bilancio predetto.
  6.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica,  su  proposta del Ministro dell'interno, e' autorizzato ad
apportare,  con  propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini
di  competenza  e  di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e
della  spesa  del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2000,
conseguenti  alle  somme prelevate dal conto corrente infruttifero di
Tesoreria  intestato  al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze
derivanti  dall'attuazione  degli  articoli  55  e  69 della legge 20
maggio 1985, n.222.