Art. 2.
          Organizzazione del Servizio di controllo interno
  1.  Alla  direzione  del  Servizio  e'  preposto un collegio di tre
membri costituito da due dirigenti generali di prima fascia del ruolo
unico di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, e da un membro, scelto
tra  i  magistrati  delle giurisdizioni superiori amministrative, gli
avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari.
  2.  Gli  incarichi di cui al comma 1 sono conferiti ai dirigenti ai
sensi degli articoli 24 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.
  3.  Al  Servizio  di  controllo interno sono altresi' assegnati sei
dirigenti  di  seconda  fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23
del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e  successive
modifiche   ed   integrazioni,  nominati  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente.
  4.  Le  funzioni  di  segreteria  del  Servizio  sono  svolte da un
contingente  non  superiore  alle  diciotto unita', appartenenti alle
diverse  qualifiche  funzionali, determinato con decreto del Ministro
dell'ambiente.
  5.  Il  Ministro  dell'ambiente  determina annualmente, nell'ambito
delle disponibilita' delle unita' previsionali di base corrispondenti
al  Centro  di  responsabilita'  -  Gabinetto,  ed  in relazione agli
obiettivi assegnati, le risorse finanziarie destinate al Servizio.
 
          Nota all'art. 2:
              -  Si  riportano i testi degli articoli 19, 23 e 24 del
          citato decreto legislativo n. 29 del 1993:
              "Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
          il   conferimento   di   ciascun   incarico   di   funzione
          dirigenziale  e  per  il passaggio ad incarichi di funzioni
          dirigenziali  diverse  si  tiene conto della natura e delle
          caratteristiche   dei   programmi   da   realizzare,  delle
          attitudini  e  della  capacita'  professionale  del singolo
          dirigente,  anche  in  relazione ai risultati conseguiti in
          precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione
          degli  incarichi.  Al  conferimento  degli  incarichi  e al
          passaggio  ad  incarichi  diversi non si applica l'articolo
          2103, del codice civile.
              2.  Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni
          del  presente  articolo.  Gli  incarichi  hanno  durata non
          inferiore  a  due  anni  e  non superiore a sette anni, con
          facolta'  di  rinnovo.  Sono definiti contrattualmente, per
          ciascun  incarico,  l'oggetto, gli obiettivi da conseguire,
          la  durata  dell'incarico,  salvi  i  casi di revoca di cui
          all'articolo  21,  nonche'  il  corrispondente  trattamento
          economico.    Quest'ultimo    e'    regolato    ai    sensi
          dell'articolo 24 ed ha carattere onnicomprensivo.
              3.  Gli  incarichi di segretario generale di Ministeri,
          gli  incarichi di direzione di strutture articolate al loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          Ministri,  su proposta del Ministro competente, a dirigenti
          della  prima  fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23
          o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
          delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
          6.
              4.  Gli  incarichi di direzione degli uffici di livello
          dirigenziale   generale  sono  conferiti  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro  competente,  a  dirigenti  della prima fascia del
          ruolo  unico  di  cui  all'articolo  23  o,  in  misura non
          superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico
          ovvero,  con  contratto  a  tempo determinato, a persone in
          possesso  delle specifiche qualita' professionali richieste
          dal comma 6.
              5.  Gli  incarichi di direzione degli uffici di livello
          dirigenziale  sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
          livello  dirigenziale  generale,  ai dirigenti assegnati al
          suo ufficio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c).
              6.  Gli  incarichi  di  cui ai commi precedenti possono
          essere  conferiti  con contratto a tempo determinato, e con
          le  medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei
          dirigenti  appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e
          del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia,
          a   persone  di  particolare  e  comprovata  qualificazione
          professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed
          enti  pubblici  o privati o aziende pubbliche e private con
          esperienza  acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
          dirigenziali,  o  che  abbiano  conseguito  una particolare
          specializzazione  professionale,  culturale  e  scientifica
          desumibile     dalla     formazione     universitaria     e
          post-universitaria,  da  pubblicazioni  scientifiche  o  da
          concrete  esperienze  di  lavoro, o provenienti dai settori
          della   ricerca,   della   docenza   universitaria,   delle
          magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
          Stato.  Il  trattamento  economico puo' essere integrato da
          una  indennita'  commisurata  alla specifica qualificazione
          professionale,   tenendo   conto  della  temporaneita'  del
          rapporto  e  delle  condizioni  di  mercato  relative  alle
          specifiche  competenze  professionali.  Per  il  periodo di
          durata   del   contratto,   i   dipendenti   di   pubbliche
          amministrazioni   sono   collocati   in  aspettativa  senza
          assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
              7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
          di  cui ai conuni precedenti sono revocati nelle ipotesi di
          responsabilita'   dirigenziale   per   inosservanza   delle
          direttive    generali    e   per   i   risultati   negativi
          dell'attivita'    amministrativa    e    della    gestione,
          disciplinate  dall'art.  21, ovvero nel caso di risoluzione
          consensuale  del  contratto  individuale  di cui al comma 2
          dell'art. 24.
              8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
          di  cui  al  comma  3, possono essere confermati, revocati,
          modificati  o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla
          fiducia al Governo. Decorso tale ternine, gli incarichi per
          i  quali non si sia provveduto si intendono confermati fino
          alla loro naturale scadenza.
              9.  Degli  incarichi  di  cui  ai  commi  3 e 4 e' data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati,  allegando  una scheda relativa ai titoli ed alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti.
              10.   I   dirigenti   ai  quali  non  sia  affidata  la
          titolarita'  di  uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano   interesse,  funzioni  ispettive,  di  consulenza,
          studio  e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici previsti
          dall'ordinamento.  Le  modalita'  per  l'utilizzazione  dei
          predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui
          all'art. 23, comma 3.
              11.  Per  la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
          il   Ministero   degli   affari   esteri   nonche'  per  le
          amministrazioni  che  esercitano  competenze  in materia di
          difesa  e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
              12.  Per  il  personale  di cui all'art. 2, comma 4, il
          conferimento   degli  incarichi  di  funzioni  dirigenziali
          continuera'   ad   essere  regolato  secondo  i  rispettivi
          ordinamenti di settore".
              "Art.   23   (Ruolo  unico  dei  dirigenti).  -  1.  E'
          istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          il  ruolo  unico  dei dirigenti delle amministrazioni dello
          Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo, articolato in due
          fasce.  La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del
          trattamento  economico  e,  limitatamente a quanto previsto
          dall'art.  19,  ai fini del conferimento degli incarichi di
          dirigenza generale.
              2.  Nella prima fascia del ruolo unico sono inseriti in
          sede di prima applicazione del presente decreto i dirigenti
          generali  in  servizio  alla  data di entrata in vigore del
          regolamento  di  cui  al  comma  3  e,  successivamente,  i
          dirigenti   della  seconda  fascia  che  abbiano  ricoperto
          incarichi  di  direzione  di  uffici  dirigenziali ai sensi
          dell'art. 19 per un tempo pari ad almeno cinque anni, senza
          essere incorsi nelle misure previste dall'art. 21, comma 2,
          per  le  ipotesi  di  responsabilita'  dirigenziale.  Nella
          seconda  fascia  sono  inseriti altri dirigenti in servizio
          alla  medesima  data  e  i dirigenti reclutati attraverso i
          meccanismi di accesso di cui all'art. 28.
              3. Con regolamento da emanare, entro il 31 luglio 1998,
          ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  sono  disciplinate le modalita' di costituzione e
          tenuta  del ruolo unico, articolato in modo da garantire la
          necessaria  specialita'  tecnica. Il regolamento disciplina
          altresi'  le  modalita'  di  elezione  del  componente  del
          comitato  di  garanti  di  cui  all'art.  21,  comma  3. Il
          regolamento  disciplina  inoltre  le  procedure,  anche  di
          carattere   finanziario,  per  la  gestione  del  personale
          dirigenziale collocato presso il ruolo unico e le opportune
          forme   di   collegamento   con  le  altre  amministrazioni
          interessate.
              4.  La  Presidenza  del Consiglio dei Ministri cura una
          banca  dati  informatica  contenente  i  dati curricolari e
          professionali  di  ciascun dirigente, al fine di promuovere
          la  mobilita'  e  l'interscambio professionale degli stessi
          fra  amministratori  statali,  amministrazioni  centrali  e
          locali,  organismi  ed  enti  internazionali  e dell'Unione
          europea".
              "Art.  24 (Trattamento economico). - 1. La retribuzione
          del personale con qualifica di dirigente e' determinata dai
          contratti  collettivi  per le aree dirigenziali, prevedendo
          che  il trattamento economico accessorio sia correlato alle
          funzioni  attribuite  e  alle  connesse responsabilita'. La
          graduazione  delle  funzioni  e responsabilita' ai fini del
          trattamento  accessorio  e' definita, ai sensi dell'art. 3,
          con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato
          e con provvedimenti dei rispettivi organi di Governo per la
          altre  amministrazioni  o  enti,  ferma  restando  comunque
          l'osservanza  dei criteri e dei limiti delle compatibilita'
          finanziarie   fissate  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica.
              2.  Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello
          generale  ai  sensi  dei  commi  3  e  4  dell'art. 19, con
          contratto individuale e' stabilito il trattamento economico
          fondamentale,  assumendo  come  parametri  di base i valori
          economici  massimi contemplati dai contratti collettivi per
          le  aree  dirigenziali, e sono determinati gli istituti del
          trattamento  economico  accessorio, collegato al livello di
          responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione ed ai
          risultati  conseguiti  nell'attivita'  amministrativa  e di
          gestione, ed i relativi importi.
              3.  Il  trattamento  economico determinato ai sensi dei
          commi  1  e  2  remunera  tutte  le  funzioni  ed i compiti
          attribuiti  ai  dirigenti  in  base  a  quanto previsto dal
          presente   decreto,  nonche'  qualsiasi  incarico  ad  essi
          conferito  in ragione del loro ufficio o comunque conferito
          dall'amministrazione  presso  cui  prestano  servizio  o su
          designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono
          corrisposti  direttamente  alla  medesima amministrazione e
          confluiscono   nelle   risorse   destinate  al  trattamento
          economico accessorio della dirigenza.
              4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale
          indicato  dal  comma  4,  dell'art.  2,  la retribuzione e'
          determinata  ai  sensi  dei  commi  5 e 7 dell'art. 2 della
          legge 6 marzo 1992, n. 216.
              5.   Il   bilancio   triennale   e  le  relative  legge
          finanziarie,  nell'ambito  delle  risorse  da  destinare ai
          miglioramenti economici delle categorie di personale di cui
          all'art. 2, commi 4 e 5, indicano le somme da destinare, in
          caso  di  perequazione,  al  riequilibrio  del  trattamento
          economico   del   restante  personale  dirigente  civile  e
          militare  non contrattualizzato con il trattamento previsto
          dai  contratti  collettivi  nazionali  per  i dirigenti del
          comparto    Ministeri,   tenendo   conto   dei   rispettivi
          trattamenti   economici   complessivi  e  degli  incrementi
          comunque  determinatisi  a  partire  dal febbraio  1993,  e
          secondo  i  criteri  indicati  nell'art.  1, comma 2, della
          legge 2 ottobre 1997, n. 334.
              6.  I fondi per la perequazione di cui all'art. 2 della
          legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui
          all'art.  2,  comma 5, sono assegnati alle Universita' e da
          queste   utilizzati   per   l'incentivazione   dell'impegno
          didattico  dei  professori  e ricercatori universitari, con
          particolare   riferimento   al   sostegno  dell'innovazione
          didattica,  delle  attivita'  di  orientamento  e tutorato,
          della    diversificazione    dell'offerta   formativa.   Le
          Universita'  possono  destinare  allo  stesso  scopo propri
          fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per
          il  pagamento  delle  supplenze  e  degli  affidamenti.  Le
          Universita' possono erogare, a valere sul proprio bilancio,
          appositi  compensi incentivanti ai professori e ricercatori
          universitari  che svolgono attivita' di ricerca nell'ambito
          di    progetti    e   programmi   dell'Unione   europea   e
          internazionale. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui
          all'art. 2 della predetta legge n. 334 del 1997, e' erogata
          come assegno aggiuntivo pensionabile.
              7.  I  compensi  spettanti  in base a norme speciali ai
          dirigenti  del  ruolo unico o equiparati sono assorbiti nel
          trattamento   economico   atribuito   ai  sensi  dei  commi
          precedenti.
              8.   Ai   fini  della  determinazione  del  trattamento
          economico  accessorio le risorse che si rendono disponibili
          ai  sensi  del  comma  7  confluiscono  in  appositi  fondi
          istituiti  presso ciascuna amministrazione, unitamente agli
          altri compensi previsti dal presente articolo.
              9.  Una  quota  pari  al  10 per cento delle risorse di
          ciascun  fondo  confluisce  in un apposito fondo costituito
          presso   la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          predette  quote  sono  ridistribuite  tra i fondi di cui al
          comma 8, secondo criteri diretti ad armonizzare la qualita'
          di risorse disponibili".