Art. 3.
             Attivita' del Servizio di controllo interno
  1.  Il  Servizio  di  controllo  interno espleta, nell'ambito delle
funzioni indicate all'articolo 1, e sulla base di direttive impartite
dal Ministro, i seguenti compiti:
    a)  analisi  preventiva  della  congruenza  delle assegnazioni di
risorse  umane,  finanziarie  e  materiali, ai fini dello svolgimento
delle   missioni   affidate   al   Ministero   dalla  normativa,  del
conseguimento    degli    obiettivi   fissati   dal   Ministro,   con
l'individuazione   degli   eventuali  elementi  di  criticita'  e  le
conseguenti proposte di integrazione e moifica;
    b)  monitoraggio  dell'attuazione  dei programmi di attivita' dei
dirigenti   preposti   alle  strutture  di  vertice,  anche  al  fine
dell'adozione di misure di adeguamento delle attivita' di gestione;
    c)  analisi  successiva dell'attuazione dei predetti programmi di
attivita',  con  riferimento ai singoli progetti, alle interrelazioni
tra  gli stessi ed al complesso degli interventi, volta a individuare
il  grado  di  conseguimento  dei  predetti  obiettivi, gli eventuali
scostamenti,   gli   eventuali   fattori   ostativi,   le   eventuali
responsabilita' dei dirigenti per la mancata o parziale attuazione, i
possibili rimedi;
    d)  supporto  all'attivita' di valutazione dei dirigenti generali
direttamente  destinatari delle direttive emanate dal Ministro per il
conseguimento degli obiettivi assegnati.
    e)  analisi  su politiche di settore e programmi intersettoriali,
su richiesta del Ministro dell'ambiente;
    f)  attivita'  propositiva  volta  a  migliorare la funzionalita'
delle strutture del Ministero dell'ambiente;
    g) attivita' propositiva sulla sistematica generale dei controlli
interni nel Ministero dell'ambiente.
  2.  La  direzione  del  Servizio di controllo interno predispone un
programma  annuale  per lo svolgimento delle attivita' e riferisce in
via  riservata  al  Ministro  dell'ambiente  nelle  forme  ed entro i
termini  specificamente  indicati  mediante  direttive  del  Ministro
stesso, e comunque:
    a)  in  esito  alla  valutazione  delle  proposte  formulate  dai
dirigenti  ai  fini  della  predisposizione dello stato di previsione
della  spesa, di cui all'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n.
468,   e   successive   modifiche   ed  integrazioni,  nonche'  della
elaborazione  della  direttiva  annuale  di  cui  all'articolo 14 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed
integrazioni;
    b)  entro il 30 aprile successivo alla chiusura di ogni esercizio
finanziario,  in  esito  alle  analisi  e  valutazioni  concernenti i
programmi di attivita' dei dirigenti preposti a strutture di vertice,
di  cui  all'articolo 14, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modifiche ed integrazioni.
    c) entro i sei mesi successivi alla data di scadenza prevista per
il  completamento  dell'attuazione  di  piani,  programmi o progetti,
intersettoriali o pluriennali, promossi o finanziati dal Ministero;
  3.  Il  Servizio  di  controllo  interno  ha  accesso  ai documenti
amministrativi,  acquisisce informazioni e dati da tutte le strutture
del Ministero dell'ambiente e si avvale, ai sensi dell'articolo 9 del
decreto   legislativo   30   luglio  1999,  n.  286,  di  un  sistema
informativo-statistico unitario, le cui modalita' di organizzazione e
funzionamento  saranno  definite  con successivo decreto del Ministro
dell'ambiente.
  4.  Il Servizio fornisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
i  dati  richiesti sulla base dell'articolo 7 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 3 novembre 1999
                                                  Il Ministro: Ronchi
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1999
  Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 344
 
          Note all'art. 3:
              - Il  testo  dell'art. 4-bis della legge 5 agosto 1978,
          n.  468  (Riforma  di alcune norme di contabilita' generale
          dello Stato in materia di bilancio), e' il seguente:
              "Art.  4-bis (Formazione del bilancio). - 1. In sede di
          formulazione  degli  schemi  degli  stati  di  previsione i
          Ministri  indicano,  anche  sulla  base  delle proposte dei
          dirigenti  responsabili della gestione delle singole unita'
          previsionali,  gli  obiettivi  e  i  programmi  di  ciascun
          Dicastero.  Successivamente  il  Ministro del tesoro valuta
          gli  oneri  delle  funzioni  e  dei  servizi istituzionali,
          nonche'  quelli  dei  programmi  e  dei progetti presentati
          dall'amministrazione   interessata,  con  riferimento  alle
          singole  unita'  previsionali.  Nella  stessa sede, esamina
          altresi'  lo stato di attuazione dei programmi in corso, ai
          fini  della  proposta  di  conservazione  in  bilancio come
          residui  delle  somme  gia'  stanziate  per  spese in conto
          capitale  e  non  impegnate. Infine, il Ministro del tesoro
          predispone il progetto di bilancio di previsione".
              - Il   testo   dell'art.  14  del  decreto  legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:
              "Art.  14  (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il
          Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A
          tal  fine  periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          bilancio,  anche sulla base delle proposte dei dirigenti di
          cui all'art. 16:
                a) definisce  obiettivi, priorita', piani e programmi
          da  attuare  ed emana le conseguenti direttive generali per
          l'attivita' amministrativa e per la gestione;
                b) effettua,  ai  fini  dell'adempimento  dei compiti
          definiti  ai  sensi  della  lettera  a),  l'assegnazione ai
          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle
          rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3,
          comma  1,  lettera  c),  del presente decreto, ivi comprese
          quelle  di  cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
          1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il
          funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle
          variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal
          medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo
          altresi'   conto   dei   procedimenti   e   subprocedimenti
          attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
              2.  Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
          Ministro  si  avvale  di  uffici di diretta collaborazione,
          aventi  esclusive  competenze di supporto e di raccordo con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato  ai  sensi  del  comma  4-bis, dell'art. 17, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati,
          nei  limiti  stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
          pubblici  anche  in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
          comando;   collaboratori  assunti  con  contratti  a  tempo
          determinato  disciplinati  dalle  norme di diritto privato;
          esperti  e  consulenti  per  particolari professionalita' e
          specializzazioni,    con    incarichi   di   collaborazione
          coordinata  e  continuativa.  Per  i dipendenti pubblici si
          applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della
          legge  15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
          provvede  al  riordino  delle  Segreterie  particolari  dei
          Sottosegretari    di    Stato.    Con    decreto   adottato
          dall'autorita'  di  Governo  competente, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  e'  determinato,  in  attuazione  dell'art. 12,
          comma  1,  lettera  n),  della  legge 15 marzo 1997, n. 59,
          senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
          contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad una
          specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
          accessorio,  da  corrispondere  mensilmente, a fronte delle
          responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di
          disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
          agli  uffici  dei  Ministri  e dei Sottosegretari di Stato.
          Tale  trattamento,  consistente  in un unico emolumento, e'
          sostitutivo  dei  compensi per il lavoro straordinario, per
          la   produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'  della
          prestazione  individuale. Con effetto dalla data di entrata
          in  vigore  del  regolamento  di cui al presente comma sono
          abrogate  le  norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924,
          n.  1100,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, ed
          ogni   altra   norma   riguardante  la  costituzione  e  la
          disciplina  dei  Gabinetti  dei Ministri e delle Segreterie
          particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
              3.  Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
          o  avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti
          di  competenza  dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
          il  Ministro  puo'  fissare  un termine perentorio entro il
          quale   il   dirigente   deve   adottare   gli   atti  o  i
          provvedimenti.  Qualora  l'inerzia  permanga,  o in caso di
          grave  inosservanza  delle  direttive generali da parte del
          dirigente   competente,  che  determinino  pregiudizio  per
          l'interesse  pubblico,  il  Ministro puo' nominare, salvi i
          casi  di  urgenza  previa  contestazione, un commissario ad
          acta,  dando  comunicazione al Presidente del Consiglio dei
          Ministri  del  relativo  provvedimento.  Resta salvo quanto
          previsto  dall'art.  2,  comma  3,  lettera p), della legge
          23 agosto   1988,  n.  400.  Resta  altresi'  salvo  quanto
          previsto  dall'art.  6  del  testo  unico  delle  leggi  di
          pubblica  sicurezza,  approvato con regio decreto 18 giugno
          1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
          dall'art.  10  del  relativo  regolamento emanato con regio
          decreto  6 maggio  1940,  n.  635. Resta salvo il potere di
          annullamento ministeriale per motivi di legittimita'".
              - Si  riporta  il testo degli articoli 7 e 9 del citato
          decreto legislativo n. 286 del 1999:
              "Art.  7  (Compiti  della  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri).  -  1.  Presso  la  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  e'  costituita una banca dati, accessibile in via
          telematica e pienamente integrata nella rete unitaria della
          pubblica  amministrazione, alimentata dalle amministrazioni
          dello  Stato,  alla  quale  affluiscono,  in  ogni caso, le
          direttive   annuali   dei  Ministri  e  gli  indicatori  di
          efficacia,  efficienza,  economicita' relativi ai centri di
          responsabilita'  e  alle  funzioni  obiettivo  del bilancio
          dello Stato.
              2.  Per  il  coordinamento  in materia di valutazione e
          controllo  strategico nelle amministrazioni dello Stato, la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  si  avvale di un
          apposito  comitato  tecnico scientifico e dell'osservatorio
          di  cui  al comma 3. Il comitato e' composto da non piu' di
          sei  membri,  scelti  tra  esperti  di  chiara  fama, anche
          stranieri,  uno  in  materia  di  metodologia della ricerca
          valutativa,   gli   altri   nelle   discipline  economiche,
          giuridiche,  politologiche,  sociologiche e statistiche. Si
          applica,  ai  membri  del  comitato,  l'art. 31 della legge
          23 agosto  1988,  n.  400, e ciascun membro non puo' durare
          complessivamente  in  carica  per  piu'  di  sei  anni.  Il
          comitato  formula,  anche  a  richiesta  del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, valutazioni specifiche di politiche
          pubbliche o programmi operativi palurisettoriali.
              3.   L'osservatorio   e'  istituito  nell'ambito  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e' organizzato con
          decreto del Presidente del Consiglio. L'osservatorio tenuto
          anche  conto  delle  esperienze  in materia maturate presso
          Stati  esteri  e presso organi costituzionali, ivi compreso
          il   CNEL,   fornisce   indicazioni   e   suggenmenti   per
          l'aggiornamento  e  la  standardizzazione  dei  sistemi  di
          controllo  interno,  con  riferimento  anche, ove da queste
          richiesto, alle amministrazioni pubbliche non statali".
              "Art.  9 (Sistemi informativi). - 1. Ai sensi dell'art.
          17,  comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
          il  sistema  di  controllo  di  gestione  e  il  sistema di
          valutazione  e  controllo  strategico delle amministrazioni
          statali  si  avvalgono di un sistema informativo-statistico
          unitario, idoneo alla rilevazione di grandezze quantitative
          a carattere economico-"finanziano. La struttura del sistema
          informativo-statistico  basata  su  una  banca  dati  delle
          informazioni  rilevanti ai fini del controllo, ivi comprese
          quelle  di  cui  agli articoli 63 e 64 del decreto n. 29, e
          sulla  predisposizione  periodica di una serie di prospetti
          numerici  e  grafici  (sintesi statistiche) di corredo alle
          analisi periodiche elaborate dalle singole amministrazioni.
          Il sistema informativo-statistico e' organizzato in modo da
          costituire   una   struttura   di  servizio  per  tutte  le
          articolazioni organizzative del Ministero.
              2.  I  sistemi  automatizzati  e  le  procedure manuali
          rilevanti   ai  fini  del  sistema  di  controllo,  qualora
          disponibili, sono i seguenti:
                a) sistemi  e  procedue relativi alla rendicontazione
          contabile della singola amministrazione;
                b) sistemi  e  procedure  relativi  alla gestione del
          personale  (di tipo economico, finanziario e di attivita' -
          presenze,     assenze,    attribuzione    a    centro    di
          disponibilita');
                c) sistemi  e  procedure relativi al fabbisogno ed al
          dimensionamento del personale;
                d) sistemi  e  procedure  relativi  alla  rilevazione
          delle  attivita'  svolte  per  la realizzazione degli scopi
          istituzionali    (erogazione   prodotti/servizi,   sviluppo
          procedure amministrative) e dei relativi effetti;
                e) sistemi  e  procedure  relativi alla analisi delle
          spese   di   funzionamento   (personale,  beni  e  servizi)
          dell'amministrazione;
                f) sistemi e procedure di contabilita' analitica".