Art. 3. Attivita' del Servizio di controllo interno 1. Il Servizio di controllo interno espleta, nell'ambito delle funzioni indicate all'articolo 1, e sulla base di direttive impartite dal Ministro, i seguenti compiti: a) analisi preventiva della congruenza delle assegnazioni di risorse umane, finanziarie e materiali, ai fini dello svolgimento delle missioni affidate al Ministero dalla normativa, del conseguimento degli obiettivi fissati dal Ministro, con l'individuazione degli eventuali elementi di criticita' e le conseguenti proposte di integrazione e moifica; b) monitoraggio dell'attuazione dei programmi di attivita' dei dirigenti preposti alle strutture di vertice, anche al fine dell'adozione di misure di adeguamento delle attivita' di gestione; c) analisi successiva dell'attuazione dei predetti programmi di attivita', con riferimento ai singoli progetti, alle interrelazioni tra gli stessi ed al complesso degli interventi, volta a individuare il grado di conseguimento dei predetti obiettivi, gli eventuali scostamenti, gli eventuali fattori ostativi, le eventuali responsabilita' dei dirigenti per la mancata o parziale attuazione, i possibili rimedi; d) supporto all'attivita' di valutazione dei dirigenti generali direttamente destinatari delle direttive emanate dal Ministro per il conseguimento degli obiettivi assegnati. e) analisi su politiche di settore e programmi intersettoriali, su richiesta del Ministro dell'ambiente; f) attivita' propositiva volta a migliorare la funzionalita' delle strutture del Ministero dell'ambiente; g) attivita' propositiva sulla sistematica generale dei controlli interni nel Ministero dell'ambiente. 2. La direzione del Servizio di controllo interno predispone un programma annuale per lo svolgimento delle attivita' e riferisce in via riservata al Ministro dell'ambiente nelle forme ed entro i termini specificamente indicati mediante direttive del Ministro stesso, e comunque: a) in esito alla valutazione delle proposte formulate dai dirigenti ai fini della predisposizione dello stato di previsione della spesa, di cui all'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' della elaborazione della direttiva annuale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni; b) entro il 30 aprile successivo alla chiusura di ogni esercizio finanziario, in esito alle analisi e valutazioni concernenti i programmi di attivita' dei dirigenti preposti a strutture di vertice, di cui all'articolo 14, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni. c) entro i sei mesi successivi alla data di scadenza prevista per il completamento dell'attuazione di piani, programmi o progetti, intersettoriali o pluriennali, promossi o finanziati dal Ministero; 3. Il Servizio di controllo interno ha accesso ai documenti amministrativi, acquisisce informazioni e dati da tutte le strutture del Ministero dell'ambiente e si avvale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, di un sistema informativo-statistico unitario, le cui modalita' di organizzazione e funzionamento saranno definite con successivo decreto del Ministro dell'ambiente. 4. Il Servizio fornisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i dati richiesti sulla base dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 3 novembre 1999 Il Ministro: Ronchi Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1999 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 344
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), e' il seguente: "Art. 4-bis (Formazione del bilancio). - 1. In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei dirigenti responsabili della gestione delle singole unita' previsionali, gli obiettivi e i programmi di ciascun Dicastero. Successivamente il Ministro del tesoro valuta gli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali, nonche' quelli dei programmi e dei progetti presentati dall'amministrazione interessata, con riferimento alle singole unita' previsionali. Nella stessa sede, esamina altresi' lo stato di attuazione dei programmi in corso, ai fini della proposta di conservazione in bilancio come residui delle somme gia' stanziate per spese in conto capitale e non impegnate. Infine, il Ministro del tesoro predispone il progetto di bilancio di previsione". - Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16: a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione; b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti. 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di Governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. 3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimita'". - Si riporta il testo degli articoli 7 e 9 del citato decreto legislativo n. 286 del 1999: "Art. 7 (Compiti della Presidenza del Consiglio dei Ministri). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' costituita una banca dati, accessibile in via telematica e pienamente integrata nella rete unitaria della pubblica amministrazione, alimentata dalle amministrazioni dello Stato, alla quale affluiscono, in ogni caso, le direttive annuali dei Ministri e gli indicatori di efficacia, efficienza, economicita' relativi ai centri di responsabilita' e alle funzioni obiettivo del bilancio dello Stato. 2. Per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di un apposito comitato tecnico scientifico e dell'osservatorio di cui al comma 3. Il comitato e' composto da non piu' di sei membri, scelti tra esperti di chiara fama, anche stranieri, uno in materia di metodologia della ricerca valutativa, gli altri nelle discipline economiche, giuridiche, politologiche, sociologiche e statistiche. Si applica, ai membri del comitato, l'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e ciascun membro non puo' durare complessivamente in carica per piu' di sei anni. Il comitato formula, anche a richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, valutazioni specifiche di politiche pubbliche o programmi operativi palurisettoriali. 3. L'osservatorio e' istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e' organizzato con decreto del Presidente del Consiglio. L'osservatorio tenuto anche conto delle esperienze in materia maturate presso Stati esteri e presso organi costituzionali, ivi compreso il CNEL, fornisce indicazioni e suggenmenti per l'aggiornamento e la standardizzazione dei sistemi di controllo interno, con riferimento anche, ove da queste richiesto, alle amministrazioni pubbliche non statali". "Art. 9 (Sistemi informativi). - 1. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il sistema di controllo di gestione e il sistema di valutazione e controllo strategico delle amministrazioni statali si avvalgono di un sistema informativo-statistico unitario, idoneo alla rilevazione di grandezze quantitative a carattere economico-"finanziano. La struttura del sistema informativo-statistico basata su una banca dati delle informazioni rilevanti ai fini del controllo, ivi comprese quelle di cui agli articoli 63 e 64 del decreto n. 29, e sulla predisposizione periodica di una serie di prospetti numerici e grafici (sintesi statistiche) di corredo alle analisi periodiche elaborate dalle singole amministrazioni. Il sistema informativo-statistico e' organizzato in modo da costituire una struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative del Ministero. 2. I sistemi automatizzati e le procedure manuali rilevanti ai fini del sistema di controllo, qualora disponibili, sono i seguenti: a) sistemi e procedue relativi alla rendicontazione contabile della singola amministrazione; b) sistemi e procedure relativi alla gestione del personale (di tipo economico, finanziario e di attivita' - presenze, assenze, attribuzione a centro di disponibilita'); c) sistemi e procedure relativi al fabbisogno ed al dimensionamento del personale; d) sistemi e procedure relativi alla rilevazione delle attivita' svolte per la realizzazione degli scopi istituzionali (erogazione prodotti/servizi, sviluppo procedure amministrative) e dei relativi effetti; e) sistemi e procedure relativi alla analisi delle spese di funzionamento (personale, beni e servizi) dell'amministrazione; f) sistemi e procedure di contabilita' analitica".