Art. 6.
             Requisiti di ammissione ai corsi di studio
  1.  Per  essere  ammessi  ad  un  corso di laurea occorre essere in
possesso  di  un  diploma  di  scuola secondaria superiore o di altro
titolo  di  studio  conseguito  all'estero,  riconosciuto  idoneo.  I
regolamenti  didattici  di  ateneo,  ferme  restando  le attivita' di
orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7,
lettera  g),  richiedono  altresi'  il  possesso  o l'acquisizione di
un'adeguata  preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti
didattici  definiscono  le  conoscenze  richieste  per l'accesso e ne
determinano,  ove  necessario,  le  modalita'  di  verifica,  anche a
conclusione    di    attivita'    formative   propedeutiche,   svolte
eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria
superiore.  Se la verifica non e' positiva vengono indicati specifici
obblighi  formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.
Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti
dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai
corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.
  2.  Per  essere ammessi ad un corso di laurea specialistica occorre
essere  in  possesso  della  laurea, ovvero di altro titolo di studio
conseguito  all'estero,  riconosciuto  idoneo.  Nel  caso di corsi di
laurea   specialistica  per  i  quali  non  sia  previsto  il  numero
programmato  dalla  normativa  vigente in materia di accessi ai corsi
universitari, occorre, altresi', il possesso di requisiti curriculari
e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei.
  3.  In  deroga al comma 2, i decreti ministeriali possono prevedere
l'ammissione  ad un corso di laurea specialistica con il possesso del
diploma  di  scuola secondaria superiore, esclusivamente per corsi di
studio  regolati  da normative dell'Unione europea che non prevedano,
per  tali corsi, titoli universitari di primo livello, fatta salva la
verifica dell'adeguata preparazione iniziale di cui al comma 1.
  4.  Per  essere  ammessi  ad  un  corso di specializzazione occorre
essere  in  possesso  almeno  della laurea, ovvero di altro titolo di
studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle
norme  e  delle  direttive  di cui all'articolo 3, comma 6, i decreti
ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un
corso   di  specializzazione,  ivi  compresi  gli  eventuali  crediti
formativi  universitari  aggiuntivi rispetto al titolo di studio gia'
conseguito, purche' nei limiti previsti dall'articolo 7, comma 3.
  5.  Per  essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre
essere  in possesso della laurea specialistica ovvero di altro titolo
di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
  6. Il riconoscimento dell'idoneita' dei titoli di studio conseguiti
all'estero  ai  soli  fini  dell'ammissione  a  corsi  di studio e di
dottorato  di ricerca e' deliberata dall'universita' interessata, nel
rispetto degli accordi internazionali vigenti.