Art. 10. 1. All'articolo 82, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "il valore di acquisto" sono aggiunte le seguenti: "assoggettato a tassazione". 2. La presente disposizione si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2000.
NOTE ALL'ARTICOLO 10 Parte di provvedimento in formato grafico