Art. 10. 
    1. All'articolo 82, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "il valore di  acquisto"  sono
aggiunte le seguenti: "assoggettato a tassazione". 
    2. La presente disposizione si applica alle operazioni effettuate
a decorrere dal 1o gennaio 2000. 
 
                             NOTE ALL'ARTICOLO 10 

         Parte di provvedimento in formato grafico