Art. 11. 
    1. Al testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) nell'articolo 11, comma 3-bis, secondo  periodo,  le  parole
"al lordo" sono sostituite dalle parole "al netto"; 
      b) nell'articolo 94, comma 1-bis secondo periodo, le parole "al
lordo" sono sostituite dalle parole "al netto". 
    2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999. 
 
                             NOTE ALL'ARTICOLO 11 

         Parte di provvedimento in formato grafico