Art. 11. 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 11, comma 3-bis, secondo periodo, le parole "al lordo" sono sostituite dalle parole "al netto"; b) nell'articolo 94, comma 1-bis secondo periodo, le parole "al lordo" sono sostituite dalle parole "al netto". 2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.
NOTE ALL'ARTICOLO 11 Parte di provvedimento in formato grafico