Art. 12. 
    1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, nell'articolo
6, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) nel comma 1, le parole: "nei mercati regolamentati italiani"
sono sostituite dalle seguenti: "nei mercati regolamentati dei  paesi
aderenti all'Unione Europea"; 
      b) dopo il  comma  1,  e'  inserito  il  seguente:  "1-bis.  Le
disposizioni del comma 1 non si applicano alle societa' i cui  titoli
di  partecipazione  sono  ammessi   alle   quotazioni   nei   mercati
regolamentati aventi patrimonio netto superiore  a  500  miliardi  di
lire, cosi' come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente  a
quello di riferimento, escluso l'utile del medesimo esercizio.". 
    2. La disposizione di cui alla lettera b), si applica a decorrere
dal periodo d'imposta in corso alla data del  31  dicembre  1999;  la
stessa non ha effetto ai fini del calcolo degli acconti  dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche relativi al periodo d'imposta in
corso alla data del 31  dicembre  1999  gia'  versati  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
 
                             NOTA ALL'ARTICOLO 12 

         Parte di provvedimento in formato grafico