Art. 13. 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 47, comma 1, lettera i), le parole: "alle lettere h) e i)" sono sostituite con: "alle lettere c) e d)"; b) nell'articolo 48: 1) al comma 2, la lettera f) e' sostituita dalle seguenti: "f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 65 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'articolo 12; f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonche' per borse di studio a favore dei medesimi familiari;"; 2) al comma 2, la lettera g) e' sostituita dalle seguenti: "g) il valore delle azioni offerte alla generalita' dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla societa' emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione; g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito;"; 3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse da societa' che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa"; 4) nel comma 4, lettera b), le parole: "vigente al momento della concessione del prestito" sono sostituite dalle seguenti: "vigente al termine di ciascun anno"; c) nell'articolo 48-bis, comma 1, dopo la lettera d), e' inserita la seguente: "d-bis) i compensi di cui alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 47, percepiti dai soggetti che hanno raggiunto l'eta' prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a lire 18 milioni al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo d'imposta lire sei milioni.". 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2000. Le disposizioni di cui alle lettere b), n. 2) e n. 3) non si applicano alle assegnazioni di titoli effettuate anteriormente alla predetta data, nonche' a quelle derivanti dall'esercizio di opzioni attribuite dal 1o gennaio 1998 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
NOTE ALL'ARTICOLO 13 Parte di provvedimento in formato grafico