Art. 13. 
    1. Al testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) nell'articolo 47, comma 1,  lettera  i),  le  parole:  "alle
lettere h) e i)" sono sostituite con: "alle lettere c) e d)"; 
      b) nell'articolo 48: 
        1) al comma 2, la lettera f) e'  sostituita  dalle  seguenti:
"f) l'utilizzazione delle opere e dei  servizi  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 65 da parte dei  dipendenti  e  dei  soggetti  indicati
nell'articolo 12; 
        f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalita'
dei dipendenti o a categorie di dipendenti  per  frequenza  di  asili
nido  e  di  colonie  climatiche  da  parte  dei  familiari  indicati
nell'articolo 12, nonche' per borse di studio a favore  dei  medesimi
familiari;"; 
        2) al comma 2, la lettera g) e'  sostituita  dalle  seguenti:
"g) il valore delle azioni offerte alla  generalita'  dei  dipendenti
per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a
lire 4  milioni,  a  condizione  che  non  siano  riacquistate  dalla
societa' emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che
siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora  le  azioni
siano cedute  prima  del  predetto  termine,  l'importo  che  non  ha
concorso  a  formare  il  reddito   al   momento   dell'acquisto   e'
assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta  in  cui  avviene  la
cessione; 
        g-bis) la differenza tra il valore delle  azioni  al  momento
dell'assegnazione  e  l'ammontare  corrisposto  dal   dipendente,   a
condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore  delle
azioni stesse alla data dell'offerta; se le partecipazioni, i  titoli
o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di
diritti  di  voto  esercitabili   nell'assemblea   ordinaria   o   di
partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento,
la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il
reddito;"; 
        3) dopo il comma 2,  e'  inserito  il  seguente:  "2-bis.  Le
disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano
esclusivamente alle  azioni  emesse  dall'impresa  con  la  quale  il
contribuente intrattiene il rapporto  di  lavoro,  nonche'  a  quelle
emesse da societa' che direttamente o indirettamente, controllano  la
medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa
societa' che controlla l'impresa"; 
        4) nel comma 4, lettera b), le parole:  "vigente  al  momento
della concessione  del  prestito"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"vigente al termine di ciascun anno"; 
      c) nell'articolo 48-bis,  comma  1,  dopo  la  lettera  d),  e'
inserita la seguente: "d-bis) i compensi di cui alla lettera  l)  del
comma 1 dell'articolo 47, percepiti dai soggetti che hanno  raggiunto
l'eta'  prevista  dalla  vigente  legislazione  per  la  pensione  di
vecchiaia e che possiedono un  reddito  complessivo  di  importo  non
superiore a  lire  18  milioni  al  netto  della  deduzione  prevista
dall'articolo 10, comma 3-bis per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale e per  le  relative  pertinenze,  costituiscono
reddito  per  la  parte  che  eccede  complessivamente  nel   periodo
d'imposta lire sei milioni.". 
    2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a  decorrere  dal  1o
gennaio 2000. Le disposizioni di cui alle lettere b), n. 2) e  n.  3)
non si applicano alle assegnazioni di titoli effettuate anteriormente
alla predetta data, nonche'  a  quelle  derivanti  dall'esercizio  di
opzioni attribuite dal 1o gennaio 1998 fino alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
 
                             NOTE ALL'ARTICOLO 13 

         Parte di provvedimento in formato grafico