Art. 14. 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 23, comma 3: 1) nel terzo periodo, le parole: "dell'1 per cento mensile" sono sostituite dalle seguenti: "dello 0,50 per cento mensile"; 2) il quinto periodo e' soppresso; b) all'articolo 24: 1) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Sulla parte imponibile dei compensi di cui all'articolo 48-bis, comma 1, lettera d-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali vigenti."; 2) il comma 2 e' abrogato. 2. La disposizione di cui alla lettera a), numero 1), si applica a decorrere dai versamenti concernenti le operazioni di conguaglio relative al periodo d'imposta 1999; le disposizioni di cui alla stessa lettera a), numero 2), ed alla lettera b) si applicano ai compensi erogati a decorrere dal 13 gennaio 2000.
NOTE ALL'ARTICOLO 14 Parte di provvedimento in formato grafico