Art. 14. 
    1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 23, comma 3: 
        1) nel terzo periodo, le parole: "dell'1 per  cento  mensile"
sono sostituite dalle seguenti: "dello 0,50 per cento mensile"; 
        2) il quinto periodo e' soppresso; 
      b) all'articolo 24: 
        1) dopo il comma 1, e' aggiunto il  seguente:  "1-bis.  Sulla
parte imponibile dei compensi di cui all'articolo  48-bis,  comma  1,
lettera d-bis), del testo unico delle imposte sui redditi,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e' operata una ritenuta a titolo d'imposta  con  l'aliquota  prevista
per il primo  scaglione  di  reddito,  maggiorata  delle  addizionali
vigenti."; 
        2) il comma 2 e' abrogato. 
    2. La disposizione di cui alla lettera a), numero 1), si  applica
a decorrere dai versamenti concernenti le  operazioni  di  conguaglio
relative al periodo d'imposta  1999;  le  disposizioni  di  cui  alla
stessa lettera a), numero 2), ed alla  lettera  b)  si  applicano  ai
compensi erogati a decorrere dal 13 gennaio 2000. 
 
                             NOTE ALL'ARTICOLO 14 

         Parte di provvedimento in formato grafico