Art. 2. 
    1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 26: 
        1) nel comma 1, terzo periodo, le parole: "al tasso ufficiale
di sconto aumentato di due terzi, per le  obbligazioni  ed  i  titoli
similari  negoziati  in   mercati   regolamentati   italiani",   sono
sostituite dalle seguenti: "al doppio del tasso ufficiale di  sconto,
per le  obbligazioni  ed  i  titoli  similari  negoziati  in  mercati
regolamentati di paesi aderenti  all'Unione  Europea";  nel  medesimo
periodo, le parole:  "ovvero  di  un  terzo"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "ovvero al tasso  ufficiale  di  sconto  aumentato  di  due
terzi"; 
        2) il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  "3.  Quando  gli
interessi ed altri proventi di cui al comma 2 sono dovuti da soggetti
non residenti, la ritenuta ivi prevista e' operata  dai  soggetti  di
cui all'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione.  Qualora
il rimborso delle obbligazioni e titoli  similari  con  scadenza  non
inferiore a diciotto mesi emessi da  soggetti  non  residenti,  abbia
luogo prima di tale scadenza, e' dovuta  dai  percipienti  una  somma
pari al 20 per cento degli interessi e degli altri proventi  maturati
fino al momento dell'anticipato rimborso. Tale somma e' prelevata dai
soggetti di cui all'articolo 23 che  intervengono  nella  riscossione
degli interessi ed altri proventi ovvero nel rimborso  nei  confronti
di soggetti residenti."; 
        b) all'articolo 27, comma 5, il primo periodo  e'  sostituito
dai seguenti: "La ritenuta di cui al comma 1 e' operata nei confronti
delle  persone  fisiche  residenti  che   possiedono   partecipazioni
rappresentate da azioni nominative o da quote ovvero siano  socie  di
banche popolari cooperative nel caso in  cui  attestino  di  avere  i
requisiti di cui allo  stesso  comma.  La  ritenuta  non  e'  operata
qualora i soggetti di cui al periodo precedente ne facciano richiesta
all'atto della riscossione degli utili.". 
    2. Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  agli
interessi e altri proventi divenuti  esigibili  a  decorrere  dal  1o
luglio 2000. 
 
                              NOTE ALL'ARTICOLO 2 

         Parte di provvedimento in formato grafico