Art. 2. 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 26: 1) nel comma 1, terzo periodo, le parole: "al tasso ufficiale di sconto aumentato di due terzi, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati italiani", sono sostituite dalle seguenti: "al doppio del tasso ufficiale di sconto, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati di paesi aderenti all'Unione Europea"; nel medesimo periodo, le parole: "ovvero di un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero al tasso ufficiale di sconto aumentato di due terzi"; 2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta ivi prevista e' operata dai soggetti di cui all'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione. Qualora il rimborso delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi da soggetti non residenti, abbia luogo prima di tale scadenza, e' dovuta dai percipienti una somma pari al 20 per cento degli interessi e degli altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso. Tale somma e' prelevata dai soggetti di cui all'articolo 23 che intervengono nella riscossione degli interessi ed altri proventi ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti."; b) all'articolo 27, comma 5, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "La ritenuta di cui al comma 1 e' operata nei confronti delle persone fisiche residenti che possiedono partecipazioni rappresentate da azioni nominative o da quote ovvero siano socie di banche popolari cooperative nel caso in cui attestino di avere i requisiti di cui allo stesso comma. La ritenuta non e' operata qualora i soggetti di cui al periodo precedente ne facciano richiesta all'atto della riscossione degli utili.". 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interessi e altri proventi divenuti esigibili a decorrere dal 1o luglio 2000.
NOTE ALL'ARTICOLO 2 Parte di provvedimento in formato grafico