Art. 4. 
    1. All'articolo  9  della  legge  23  marzo  1983,  n.  77,  come
sostituito dall'articolo 8,  comma  1,  del  decreto  legislativo  21
novembre 1997, n. 461, dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente: 
    "2-ter. Nel caso in cui alla cessazione del  fondo  il  risultato
della gestione sia  negativo  ed  esso  non  sia  utilizzabile  dalla
societa' di gestione  ai  sensi  del  comma  2-bis,  la  societa'  di
gestione rilascia ai partecipanti apposita certificazione dalla quale
risulti l'importo computabile in diminuzione ai  sensi  del  comma  4
dell'articolo  82,  del  testo  unico  delle  imposte  sui   redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, o, nel  caso  di  apertura  di  rapporti  di  custodia,
amministrazione o gestione di cui agli articoli 6  e  7  del  decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, intestati al partecipante e per
i  quali  sia  stata  esercitata  l'opzione  di  cui  alle   medesime
disposizioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, e  dell'articolo  7,
comma 10, del predetto decreto n. 461 del 1997. Ai fini  del  computo
del periodo temporale entro cui il risultato negativo e'  computabile
in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui  il
risultato negativo e' maturato.". 
    2. All'articolo 11 della legge  14  agosto  1993,  n.  344,  come
sostituito dall'articolo 8,  comma  3,  del  decreto  legislativo  21
novembre 1997, n. 461, dopo il comma  3,  e'  inserito  il  seguente:
"3-bis. Nel caso in cui alla cessazione del fondo il risultato  della
gestione sia negativo ed esso non sia utilizzabile dalla societa'  di
gestione ai sensi del comma 3, la societa' di  gestione  rilascia  ai
partecipanti apposita certificazione dalla  quale  risulti  l'importo
computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 82, del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso  di
apertura di rapporti di custodia, amministrazione o gestione  di  cui
agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
intestati al  partecipante  e  per  le  quali  sia  stata  esercitata
l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai  sensi  dell'articolo
6, comma 5, e dell'articolo 7, comma 10, del predetto decreto n. 461. 
Ai fini del computo del periodo  temporale  entro  cui  il  risultato
negativo e' computabile in diminuzione  si  tiene  conto  di  ciascun
periodo d'imposta in cui il risultato negativo e' maturato.". 
    3. All'articolo 11-bis del decreto-legge 30  settembre  1983,  n.
512,  come  sostituito  dall'articolo  8,  comma   4,   del   decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, dopo il comma 3, e' inserito il
seguente: "3-bis. Nel caso  in  cui  alla  cessazione  del  fondo  il
risultato della gestione sia negativo ed esso non sia utilizzabile ai
sensi del comma 3, il soggetto incaricato del collocamento in  Italia
rilascia ai partecipanti apposita certificazione dalla quale  risulti
l'importo  computabile  in  diminuzione  ai   sensi   del   comma   4
dell'articolo  82,  del  testo  unico  delle  imposte  sui   redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, o, nel  caso  di  apertura  di  rapporti  di  custodia,
amministrazione o gestione di cui agli articoli 6  e  7  del  decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, intestati al partecipante e per
le  quali  sia  stata  esercitata  l'opzione  di  cui  alle  medesime
disposizioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, e  dell'articolo  7,
comma 10, del predetto decreto  n.  461.  Ai  fini  del  computo  del
periodo temporale entro cui il risultato negativo e'  computabile  in
diminuzione si tiene conto di ciascun periodo  d'imposta  in  cui  il
risultato negativo e' maturato.". 
    4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere
dal 1o gennaio 2000. 
 
                              NOTE ALL'ARTICOLO 4 

         Parte di provvedimento in formato grafico