Art. 5. 
    1.  Al  decreto  legislativo  21  novembre  1997,  n.  461,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "del versamento entro il
mese successivo a quello in cui  questo  e'  stato  effettuato"  sono
sostituite dalle seguenti: "dei versamenti entro  il  mese  di  marzo
dell'anno successivo ovvero entro 12  giorni  dalla  richiesta  degli
interessati"; 
      b) all'articolo 7, comma 3, lettera a) le parole  "all'articolo
2" sono sostituite dalle seguenti "all'articolo 2, commi 1 e 1-bis"; 
      c) all'articolo 7, comma 12, dopo il primo periodo, e' inserito
il seguente: "I soggetti  diversi  dalle  societa'  ed  enti  di  cui
all'articolo 87, comma 1, lettere a)  e  d)  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917   presentano   la   predetta
dichiarazione entro il termine stabilito per la  presentazione  della
dichiarazione dei sostituti d'imposta.". 
    2. La  disposizione  di  cui  alla  lettera  a)  si  applica  con
riferimento ai  versamenti  dell'imposta  sostitutiva  relativi  alle
operazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2000. 
 
                              NOTE ALL'ARTICOLO 5 

         Parte di provvedimento in formato grafico