Art. 6. 
    1. Al decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 2, dopo il comma 1, sono inseriti  i  seguenti:
"1-bis. Sono  soggetti  ad  imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui
redditi nella misura del 12,50 per cento, per la parte  maturata  nel
periodo  di  possesso,  gli  interessi  ed   altri   proventi   delle
obbligazioni e titoli similari  dovuti  da  soggetti  non  residenti.
L'imposta e' applicata nella misura del 12,50 per cento  anche  sugli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli  altri  titoli
di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  601,  nonche'  di  quelli  con  regime  fiscale
equiparato, emessi all'estero a  decorrere  dal  10  settembre  1992,
indipendentemente dalla scadenza. 
    1-ter. L'imposta e' applicata nella misura del 27 per cento se la
scadenza dei titoli indicati nel primo periodo  del  comma  1-bis  e'
inferiore a diciotto mesi. 
    1-quater. L'imposta di cui ai commi  1-bis  e  1-ter  si  applica
sugli interessi ed altri proventi percepiti dai soggetti indicati nel
comma 1. Per i soggetti di cui all'articolo 8, commi da 1  a  4,  del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 l'imposta  e'  applicata
limitatamente ai titoli indicati nel comma 1-ter."; 
      b) all'articolo 2,  comma  2,  ovunque  ricorrano,  le  parole:
"comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 1-bis e 1-ter"; 
      c) all'articolo 3, comma 1, le parole "comma 1" sono sostituite
dalle seguenti: "commi 1 e 1-quater"; 
      d) all'articolo 3, comma 5, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: "Per i titoli indicati nell'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter,
si considerano cessioni anche  i  prelievi  dai  depositi  costituiti
presso gli intermediari."; 
      e) all'articolo 5: 
        1) nel comma 1, le parole  "articolo  2,  comma  1",  ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle  seguenti:  "articolo  2,  commi  1,
1-bis e 1-ter"; 
        2) nel comma 2, le parole "comma  1"  sono  sostituite  dalle
seguenti "commi 1, 1-bis e 1-ter" e nel medesimo comma le parole  "al
periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo  2,
comma 1"; 
      f) all'articolo 12, dopo il comma 2, e' inserito  il  seguente:
"2-bis. Per i titoli indicati nell'articolo 2, commi 1-bis  e  1-ter,
l'imposta sostitutiva si applica a partire dal 1o luglio 2000. Per  i
titoli di cui al periodo precedente  depositati  al  1o  luglio  2000
presso gli intermediari di cui all'articolo  2,  comma  2,  il  conto
unico  e'   accreditato   dell'ammontare   dell'imposta   sostitutiva
commisurata  all'importo  degli  interessi,  premi  e  altri   frutti
maturati nel periodo di  possesso  fino  al  30  giugno  2000  ed  e'
addebitato  dell'ammontare   dell'imposta   sostitutiva   commisurata
all'importo degli interessi, premi e altri frutti maturati fino al 30
giugno 2000 dalla data di  inizio  di  maturazione  della  cedola  in
corso, nonche' dell'imposta commisurata alla differenza maturata fino
alla predetta data tra la somma percepita alla scadenza ed il  prezzo
di emissione.". 
 
                              NOTE ALL'ARTICOLO 6 

         Parte di provvedimento in formato grafico