Art. 7. Coordinamento con le disposizioni relative ai versamenti 1. All'articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: "entro il 28 febbraio di ciascun anno, ovvero entro il secondo mese solare successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 febbraio di ciascun anno ovvero entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo". 2. All'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 16 giugno 1998, n. 201, le parole: "entro il 28 febbraio di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 febbraio di ciascun anno". 3. All'articolo 11, comma 2, della legge 14 agosto 1993, n. 344, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 16 giugno 1998, n. 201, le parole: "entro il 28 febbraio di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 febbraio di ciascun anno". 4. All'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 16 giugno 1998, n. 201, le parole: "entro il 28 febbraio dell'anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 febbraio di ciascun anno". 5. All'articolo 35, secondo comma, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, le parole: "30 giugno e 31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "16 giugno e 16 ottobre". 6. All'articolo 8, comma 1, numero 3-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "nel termine di un mese dalla chiusura del periodo d'imposta" sono sostituite dalle seguenti: "entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta". 7. I versamenti delle ritenute e delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi si effettuano con le modalita' e termini di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
NOTE ALL'ARTICOLO 7 Parte di provvedimento in formato grafico