Art. 8. Fondi comuni che investono in partecipazioni qualificate 1. Sulla parte del risultato della gestione maturato in ciascun anno riferibile alle partecipazioni qualificate detenute dagli organismi di investimento collettivo disciplinati dall'articolo 8, commi da 1 a 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'imposta sostituiva e' dovuta nella misura del 27 per cento. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore delle partecipazioni qualificate alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostituiva accantonata, aumentato dei corrispettivi delle cessioni delle predette partecipazioni, il valore delle partecipazioni all'inizio dell'anno ed il costo o valore di acquisto delle partecipazioni aumentato di ogni onere ad esse relativo, con esclusione degli interessi passivi. 2. Ai fini della disposizione di cui al comma 1, si considera qualificata ogni partecipazione al capitale o al patrimonio con diritto di voto di societa' o enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, superiore al 10 per cento, per le partecipazioni negoziate su mercati regolamentati, ovvero al 50 per cento, per le altre partecipazioni. Nel computo delle predette aliquote si tiene conto dei diritti, rappresentati o meno da titoli, che consentono di acquistare partecipazioni al capitale o al patrimonio con diritto di voto. 3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9, commi 2-bis, 3 e 4 della legge 23 marzo 1983, n. 77. Sui proventi delle partecipazioni agli organismi di cui al comma 1 assunte nell'esercizio di imprese commerciali riferibili al risultato della gestione soggetto ad imposta sostitutiva nella misura del 27 per cento, il credito d'imposta spetta nella misura del 36,98 per cento del loro importo. I proventi in relazione ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 15 per cento e del 36,98 per cento sono determinati distintamente; nel prospetto predisposto dalla societa' di gestione sono indicati separatamente, per ciascuna quota o azione emessa, i risultati della gestione maturati dall'inizio dell'anno al netto dell'imposta sostitutiva applicata con le aliquote del 12,50 per cento e del 27 per cento. 4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano agli organismi di investimento collettivo che abbiano meno di 500 partecipanti. La societa' di gestione o la Sicav, sulla base dei dati e delle notizie in suo possesso, accerta entro il 31 dicembre di ciascun anno la sussistenza della condizione di cui al precedente periodo. Il superamento del limite ha effetto dal periodo d'imposta successivo. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2000.
NOTE ALL'ARTICOLO 8 Parte di provvedimento in formato grafico