Art. 8. 
      Fondi comuni che investono in partecipazioni qualificate 
    1. Sulla parte del risultato della gestione maturato  in  ciascun
anno  riferibile  alle  partecipazioni  qualificate  detenute   dagli
organismi di investimento collettivo  disciplinati  dall'articolo  8,
commi da 1 a 4, del decreto legislativo 21  novembre  1997,  n.  461,
l'imposta sostituiva e' dovuta nella misura  del  27  per  cento.  Il
risultato della gestione si determina  sottraendo  dal  valore  delle
partecipazioni qualificate alla fine dell'anno al lordo  dell'imposta
sostituiva accantonata, aumentato dei  corrispettivi  delle  cessioni
delle  predette  partecipazioni,  il  valore   delle   partecipazioni
all'inizio  dell'anno  ed  il  costo  o  valore  di  acquisto   delle
partecipazioni  aumentato  di  ogni  onere  ad  esse  relativo,   con
esclusione degli interessi passivi. 
    2. Ai fini della disposizione di cui al  comma  1,  si  considera
qualificata ogni partecipazione  al  capitale  o  al  patrimonio  con
diritto di voto di societa' o enti di cui all'articolo 87,  comma  1,
lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
superiore al 10 per cento, per le partecipazioni negoziate su mercati
regolamentati, ovvero al 50 per cento, per le  altre  partecipazioni.
Nel computo delle predette  aliquote  si  tiene  conto  dei  diritti,
rappresentati  o  meno  da  titoli,  che  consentono  di   acquistare
partecipazioni al capitale o al patrimonio con diritto di voto. 
    3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9, commi 2-bis, 3 e
4 della legge 23 marzo 1983, n. 77. Sui proventi delle partecipazioni
agli organismi di cui al comma 1 assunte  nell'esercizio  di  imprese
commerciali  riferibili  al  risultato  della  gestione  soggetto  ad
imposta sostitutiva  nella  misura  del  27  per  cento,  il  credito
d'imposta spetta nella misura del 36,98 per cento del loro importo. I
proventi in relazione ai quali compete  il  credito  d'imposta  nella
misura del 15 per cento  e  del  36,98  per  cento  sono  determinati
distintamente; nel prospetto predisposto dalla societa'  di  gestione
sono indicati separatamente, per ciascuna quota o  azione  emessa,  i
risultati della gestione  maturati  dall'inizio  dell'anno  al  netto
dell'imposta sostitutiva applicata con  le  aliquote  del  12,50  per
cento e del 27 per cento. 
    4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a  3  si  applicano  agli
organismi  di  investimento  collettivo  che  abbiano  meno  di   500
partecipanti. La societa' di gestione o la Sicav, sulla base dei dati
e delle notizie in suo possesso, accerta  entro  il  31  dicembre  di
ciascun anno la sussistenza della condizione  di  cui  al  precedente
periodo. Il superamento del limite ha effetto dal  periodo  d'imposta
successivo. 
    5. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano  a
decorrere dal 1o gennaio 2000. 
 
                              NOTE ALL'ARTICOLO 8 

         Parte di provvedimento in formato grafico