Art. 49. Modifica dell'articolo 666 del codice penale, in tema di spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza 1. L'articolo 666 del codice penale e' cosi' modificato: a) nel primo comma le parole "e' punito con l'ammenda da lire ventimila a un milione" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni"; b) nel secondo comma le parole "la pena e' dell'arresto fino a un mese" sono sostituite dalle seguenti: "si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila"; c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: "E' sempre disposta la cessazione dell'attivita' svolta in difetto di licenza. Se l'attivita' e' svolta in locale per il quale e' stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attivita', nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma e' disposta altresi' la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni. Per le violazioni previste dal presente articolo non e' ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".