Art. 49.
        Modifica dell'articolo 666 del codice penale, in tema
        di spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza

    1. L'articolo 666 del codice penale e' cosi' modificato:
      a) nel  primo  comma le parole "e' punito con l'ammenda da lire
ventimila  a  un  milione" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito
con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a
tre milioni";
      b) nel  secondo comma le parole "la pena e' dell'arresto fino a
un  mese"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "si applica la sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  lire  ottocentomila a quattro milioni
ottocentomila";
      c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
    "E'  sempre  disposta  la  cessazione  dell'attivita'  svolta  in
difetto  di  licenza. Se l'attivita' e' svolta in locale per il quale
e'   stata  rilasciata  autorizzazione  o  altro  titolo  abilitativo
all'esercizio  di  diversa  attivita', nel caso di reiterazione delle
violazioni  di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo
comma  e' disposta altresi' la chiusura del locale per un periodo non
superiore a sette giorni.
    Per  le  violazioni previste dal presente articolo non e' ammesso
il  pagamento  in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689.".