Art. 2. 
 
  La liquidazione dell'assegno supplementare  di  congrua  dovuto  ai
singoli parroci, fino a raggiungere il limite indicato  nell'articolo
precedente, sara' fatta d'ufficio dall'Amministrazione del Fondo  per
il culto. 
 
  L'assegno sara'  liquidato  al  netto  di  ogni  imposta  e  tassa,
oltreche'  dei  pesi  patrimoniali  e  degli   oneri   legittimamente
costituiti sulle rendite beneficiarie. 
 
  Sempreche' non vi siano corpi o enti morali o privati  obbligati  a
sostenere le spese del culto o per il servizio della chiesa, e  debba
a cio' sopperire il parroco, sara' assegnato  l'aumento  del  15  per
cento sull'intero ammontare della congrua. 
 
  Per le parrocchie che all'attuazione della presente  legge  fossero
vacanti, la liquidazione si fara'  dopo  avvenuta  la  nomina  ed  il
civile riconoscimento del nuovo parroco. 
 
  Fatta   la   liquidazione,    sara'    immediatamente    comunicata
all'interessato, il quale, entro un mese, potra'  presentare  reclamo
sul quale deliberera' il Consiglio d'amministrazione. 
 
  Intanto si fara' luogo provvisoriamente  al  pagamento  sulla  base
della liquidazione fatta. 
 
  In mancanza  di  reclamo  nel  termine  prefisso,  la  liquidazione
s'intendera' accettata.