Art. 2.

  Le  offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1
del  presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del giorno
30  dicembre  2008,  con  l'osservanza delle modalita' indicate negli
articoli  9  e  10  del  citato  decreto  del  25 agosto 2008, con la
seguente integrazione:
   «Eventuali  offerte  che  presentino  l'indicazione  di  titoli di
scambio  da  versare  in  regolamento  dei  titoli  in  emissione non
verranno prese in considerazione».
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.