Art. 5.

  Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al
precedente articolo, avra' inizio il collocamento dell'ottava tranche
dei   titoli   stessi  per  un  importo  massimo  del  10  per  cento
dell'ammontare   nominale   massimo   offerto  nell'asta  «ordinaria»
relativa  alla  tranche  di cui all'art. 1 del presente decreto; tale
tranche  supplementare sara' riservata agli operatori «specialisti in
titoli  di  Stato»,  individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento
adottato  con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 159 del 9
luglio  1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche.
La tranche supplementare verra' collocata al prezzo di aggiudicazione
determinato  nell'asta  relativa  alla  tranche di cui all'art. 1 del
presente  decreto  e verra' assegnata con le modalita' indicate negli
articoli  14  e  15  del citato decreto del 25 agosto 2008, in quanto
applicabili, con le seguenti integrazioni:
   «Eventuali  offerte  che  presentino  l'indicazione  di  titoli di
scambio  da  versare  in  regolamento  dei  titoli  in  emissione non
verranno prese in considerazione.
  Le   domande  presentate  nell'asta  supplementare  si  considerano
formulate   al   prezzo   di   aggiudicazione  determinato  nell'asta
ordinaria, anche se recanti prezzi diversi».
  Gli    «specialisti»    potranno    partecipare   al   collocamento
supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione fino alle ore
15,30 del giorno 30 dicembre 2008.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  «specialista»  nel
collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre  aste  «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui
all'art.  1  del  presente  decreto,  ed  il  totale complessivamente
assegnato,  nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare
al collocamento supplementare.
  Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra'
redatto apposito verbale.