IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni
urgenti  per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell'art.  1,  commi  376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni;
  Visto  il  regolamento  (CE)  853  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  29  aprile  2004  che  stabilisce norme specifiche in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
  Visto  il  regolamento  (CE)  854  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  29  aprile  2004  che stabilisce norme specifiche per
l'organizzazione  di  controlli  ufficiali  sui  prodotti  di origine
animale destinati al consumo umano;
  Visto  il  decreto  legislativo  6  novembre  2007, n. 193, recante
«attuazione  della  direttiva  2004/41/CE  relativa  ai  controlli in
materia  di  sicurezza  alimentare  e  applicazione  dei  regolamenti
comunitari nel medesimo settore»;
  Vista  l'Intesa sancita ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5
giugno 2003, n. 131, tra il Governo le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano, in materia di vendita diretta di latte crudo per
l'alimentazione umana, del 25 gennaio 2007, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 13 febbraio 2007, n. 36;
  Considerato  che  alcune  regioni  e  province  autonome  non hanno
provveduto  all'emanazione dei provvedimenti attuativi della suddetta
Intesa del 25 gennaio 2007;
  Considerata  la  segnalazione  di alcuni casi di sindrome emolitico
uremica  che  potrebbero  essere  riconducibili  al  consumo di latte
crudo;
  Acquisito  il  parere  del  Consiglio  Superiore  di  Sanita' del 9
dicembre 2008;
  Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante «delega delle
attribuzioni del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali,  per  taluni  atti  di  competenza  dell'Amministrazione, al
Sottosegretario  di  Stato  on.le  Francesca Martini» registrato alla
Corte dei conti il 10 giugno 2008, foglio n. 27;
  Ritenuto  pertanto  necessario  introdurre  disposizioni urgenti in
materia  di produzione e commercializzazione di latte crudo destinato
al consumo umano;
                               Ordina:


                               Art. 1.



  1.  Le macchine erogatrici di latte crudo devono riportare in rosso
la seguente indicazione chiaramente visibile: «prodotto da consumarsi
dopo  bollitura».  Tale  indicazione  deve essere apposta su frontale
della macchina erogatrice ed avere caratteri di almeno 4 centimetri.
  2.  La  data  di  scadenza  del latte crudo da indicarsi a cura del
produttore  non  puo'  superare  i  3 giorni dalla data della messa a
disposizione del consumatore.
  3.  Nel  caso  in  cui  l'erogatore  del latte crudo disponga di un
sistema  di imbottigliamento, detti contenitori dovranno riportare in
etichetta l'indicazione di cui ai commi 1 e 2 con caratteri di almeno
un centimetro e di colore rosso.
  4.  E'  vietata  la  commercializzazione  di latte crudo attraverso
macchine  erogatrici  non rispondenti ai requisiti di cui al presente
articolo.
  5.  Il  responsabile  della  macchina  erogatrice deve escludere la
disponibilita'  di  contenitori  destinati  al  consumo  in  loco del
prodotto.