Art. 4.



  1. E' fatto obbligo a chiunque di rispettare le disposizioni di cui
all'Intesa tra il Governo le regioni e le province autonome di Trento
e  Bolzano,  in  materia  di  vendita  diretta  di  latte  crudo  per
l'alimentazione umana, del 25 gennaio 2007 nelle more dell'emanazione
dei provvedimenti regionali attuativi.