Art. 4. 1. E' fatto obbligo a chiunque di rispettare le disposizioni di cui all'Intesa tra il Governo le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana, del 25 gennaio 2007 nelle more dell'emanazione dei provvedimenti regionali attuativi.