Art. 2.


                       Cooperazione decentrata


  1.  Il  Ministero  degli  affari  esteri  riconosce  e valorizza la
cooperazione decentrata attuata in coerenza con la politica estera.
  2.   Il  Ministro  degli  affari  esteri,  in  sede  di  Conferenza
Stato-regioni,  comunica  le finalita' e gli indirizzi della politica
di  cooperazione  allo  sviluppo,  definiti  attivando anche forme di
consultazione con le regioni e le province autonome.
  3.  Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero degli
affari  esteri  la  programmazione  degli  interventi di cooperazione
decentrata.