Art. 2. Cooperazione decentrata 1. Il Ministero degli affari esteri riconosce e valorizza la cooperazione decentrata attuata in coerenza con la politica estera. 2. Il Ministro degli affari esteri, in sede di Conferenza Stato-regioni, comunica le finalita' e gli indirizzi della politica di cooperazione allo sviluppo, definiti attivando anche forme di consultazione con le regioni e le province autonome. 3. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero degli affari esteri la programmazione degli interventi di cooperazione decentrata.