Art. 3.


                 Attivita' all'estero e rapporti con
               le rappresentanze diplomatico-consolari


  1.    Il    Ministero    degli    affari    esteri    e   la   rete
diplomatico-consolare,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si impegnano a
collaborare nelle fasi di preparazione, organizzazione, svolgimento e
seguiti  delle  missioni  all'estero  delle  regioni e delle province
autonome e per le altre missioni di interesse comune.
  2.   Nell'attuazione  dell'impegno  di  cui  al  comma  precedente,
particolare  cura  sara'  prestata  nell'attivita'  di collegamento e
raccordo  operativo  tra i referenti all'estero delle regioni e delle
province  autonome,  le  rappresentanze  diplomatiche  e  gli  uffici
consolari,  le  unita'  tecniche locali, gli istituti di cultura, gli
uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero.