Art. 3. Attivita' all'estero e rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari 1. Il Ministero degli affari esteri e la rete diplomatico-consolare, il Ministero dello sviluppo economico, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si impegnano a collaborare nelle fasi di preparazione, organizzazione, svolgimento e seguiti delle missioni all'estero delle regioni e delle province autonome e per le altre missioni di interesse comune. 2. Nell'attuazione dell'impegno di cui al comma precedente, particolare cura sara' prestata nell'attivita' di collegamento e raccordo operativo tra i referenti all'estero delle regioni e delle province autonome, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, le unita' tecniche locali, gli istituti di cultura, gli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero.