Art. 4.


                     Formazione ed aggiornamento
                del personale e scambio di esperienze


  1.  La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
affari  regionali,  il  Ministero  degli  affari esteri, il Ministero
dello sviluppo economico, le regioni e le province autonome di Trento
e  di  Bolzano si impegnano ad individuare ed a concordare iniziative
congiunte  per la formazione ed aggiornamento dei quadri regionali in
materia internazionale e per approfondire la conoscenza delle realta'
regionali nel percorso formativo dei funzionari statali e diplomatici
partecipanti  ai  corsi  di  formazione  dell'Istituto  diplomatico e
quella   delle  amministrazioni  centrali  da  parte  dei  funzionari
regionali, anche mediante:
   a)  visite a regioni e province autonome di Trento e di Bolzano da
parte  di  rappresentanti  del  Ministero  degli  affari  esteri, del
Ministero  dello  sviluppo economico e della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali;
   b) incontri seminariali tematici;
   c)  istituzione  di tirocini formativi presso i Ministeri o presso
le regioni.
  2.  Per  le finalita' di cui al precedente comma, la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento per gli affari regionali, il
Ministero degli affari esteri, il Ministero dello sviluppo economico,
le   regioni   e   le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
individueranno  le  modalita'  per  favorire lo scambio temporaneo di
funzionari  a  fini di tirocinio presso le rispettive amministrazioni
ovvero  presso  gli  uffici  all'estero,  con  oneri  a  carico delle
amministrazioni di appartenenza.