Art. 4. Formazione ed aggiornamento del personale e scambio di esperienze 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dello sviluppo economico, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano ad individuare ed a concordare iniziative congiunte per la formazione ed aggiornamento dei quadri regionali in materia internazionale e per approfondire la conoscenza delle realta' regionali nel percorso formativo dei funzionari statali e diplomatici partecipanti ai corsi di formazione dell'Istituto diplomatico e quella delle amministrazioni centrali da parte dei funzionari regionali, anche mediante: a) visite a regioni e province autonome di Trento e di Bolzano da parte di rappresentanti del Ministero degli affari esteri, del Ministero dello sviluppo economico e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali; b) incontri seminariali tematici; c) istituzione di tirocini formativi presso i Ministeri o presso le regioni. 2. Per le finalita' di cui al precedente comma, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dello sviluppo economico, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individueranno le modalita' per favorire lo scambio temporaneo di funzionari a fini di tirocinio presso le rispettive amministrazioni ovvero presso gli uffici all'estero, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza.