(all. 1 - art. 1)
Allegato A
   a)   Il  candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova
attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La
commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su
convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame,
fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del
calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia
all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b)  La  prova  orale  e'  unica e verte su: 1) discussione di un caso
pratico  su  una a scelta tra le seguenti materie diritto processuale
civile,   diritto   processuale   penale   o  diritto  amministrativo
                                                       (processuale);
   2) elementi su una a scelta del candidato tra le seguenti materie:
diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale);
3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.
   c)   La   commissione   rilascia   all'interessato  certificazione
dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione
all'albo degli avvocati.