Art. 2.



  1.  Sono  esentati  dal versamento del contributo i soggetti il cui
imponibile  sia  pari  o  inferiore a euro 500.000,00, le imprese che
versano  in stato di crisi avendo attivita' sospesa, in liquidazione,
ovvero  essendo  soggette  a  procedure  concorsuali e le imprese che
hanno iniziato la loro attivita' nell'anno 2008.