IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

Visti  gli  articoli  1  e  8  della  legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
                    dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre 2005 - relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta
il  regolamento  di  cui  all'art.  9  del  decreto legislativo sopra
citato,  in  materia  di  prova  attitudinale  per  l'esercizio della
professione di assistente sociale;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di  talune  profesioni nonche' della disciplina dei
relativi «ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Giurgica  Irina,  nata  a Sabaoani
(Romania)  il 12 novembre 1978 cittadina romena, diretta ad ottenere,
ai  sensi  dell'art.  16  del  sopra indicato decreto legislativo, il
riconoscimento   del   titolo   professionale  di  «Asistent-Sociali»
conseguito  in  Romania  ai  fini dell'accesso all'albo e l'esercizio
della professione di assistente sociale in Italia;
  Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
di  «Licentiat  in  Teologie-Asistenta  sociala  in profilul teologie
specializarea teologie romana-catolica-asistenta sociala», conseguito
presso 1'«Universitatea din Timisoara» nella sessione giugno 2002;
  Considerato  che  l'istante e' iscritta presso il Colegiul National
al Asistentilor Sociali din Romania dal 25 luglio 2008;
  Viste  le conformi determinazione della Conferenza di servizi nella
seduta del 24 ottobre 2008;
  Considerato  il  conforme  parere  del  rappresentante di categoria
nella conferenza sopra citata;
  Considerato   che   sussistano   differenze   tra   la   formazione
professionale  richiesta per l'esercizio dell'attivita' di assistente
sociale sez. B, in Italia e quella di cui e' in possesso l'istante, e
che  risulta  pertanto opportuno richiedere misure compensative nelle
seguenti  materie  (scritte  e  orali): 1) organizzazione dei servizi
sociali,  2)  legislazione  sociale  oppure, a scelta dell'istante un
tirocinio di 12 mesi;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  Alla  sig.ra  Giurgica  Irina,  nata  a  Sabaoani  (Romania)  il 12
novembre   1978   cittadina   romena,   e'   riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  assistenti  sociali  sez.  B  -  e l'esercizio della
professione in Italia.