Art. 3.

  La   Societa'   predetta  e'  tenuta  a  comunicare  immediatamente
all'Istituto  nazionale della previdenza sociale l'elenco dettagliato
dei  dipendenti  beneficiari del trattamento - composto da un massimo
di  119 lavoratori per il periodo dal 1° dicembre 2007 al 31 dicembre
2007 -  con  tutti  i dati necessari, nonche' le eventuali variazioni
all'elenco stesso.