Art. 3. La Societa' predetta e' tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento - composto da un massimo di 119 lavoratori per il periodo dal 1° dicembre 2007 al 31 dicembre 2007 - con tutti i dati necessari, nonche' le eventuali variazioni all'elenco stesso.